Legge regionale 27 Agosto 1992, n. 22
Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento della commissione regionale e delle commissioni provinciali per l'artigianato. modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente la disciplina
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 68 28/08/1992 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
L'articolo 6 della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificato dalla Legge regionale 27 aprile 1982, n. 29 e dalla Legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, e' sostituito dal seguente: "art. 6.
- 1. La commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predispone un piano annuale di revisione delle imprese artigiane secondo l'ordine progressivo di iscrizione nell'albo.
- 2. Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello della sua scadenza, la commissione provinciale per l'artigianato completa la revisione ordinaria delle imprese iscritte nell'albo.
- 3. Per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione delle imprese artigiane nell'albo, la commissione provinciale per l'artigianato si avvale dell'attivita' istruttoria dei comuni, ai quali provvede ad inviare, entro i primi due mesi di ogni anno, l'elenco delle imprese artigiane operanti nel territorio comunale.
- 4. Entro i successivi tre mesi, i comuni provvedono a rilevare presso le aziende la sussistenza, le modificazioni o la perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e a trasmettere i risultati degli accertamenti alla commissione provinciale per l'artigianato.
- 5. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte nell'albo la commissione provinciale per l'artigianato puo' altresi' avvalersi di personale addetto all'ufficio di segreteria.
- 6. La commissione provinciale per l'artigianato dispone, inoltre, in ogni tempo, la cancellazione d'ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti di legge o la cessazione di attivita'.
- 7. I titolari delle imprese artigiane individuali e i legali rappresentanti delle imprese artigiane costituite in forma societaria sono tenuti a comunicare alla commissione provinciale per l'artigianato la cessazione dell'attivita' e le altre modificazioni concernenti l'impresa entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.
- 8. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attivita' o dalla data di deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato negli altri casi. La commissione provinciale per l'artigianato provvede entro trenta giorni a dare notizia della cancellazione all'interessato, all'istituto nazionale della previdenza sociale, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del friuli-venezia giulia, all'ufficio regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane ed ad ogni altro ente erogatore di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, mediante lettera raccomandata.
- 9. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della Legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, come modificata dalla Legge regionale 9 giugno 1988, n. 42 nei confronti di imprese artigiane iscritte nell'albo, ne danno comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato. Le decisioni della commissione sono trasmesse entro trenta giorni all'ente o organismo che ha effettuato la comunicazione, all'ente per lo sviluppo dell'artigianato del friuli-venezia giulia e all'ufficio regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane.
- 10. In caso di invalidita', di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 della presente legge, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo citato, per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto od inabilitato.".
Art. 2
1 .
Il Capo III della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificato dalla Legge regionale 27 aprile 1982, n. 29 e dalla Legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Capo III delle commissioni Provinciali per l'artigianato art. 8. Altri sei mesi. Art. 9. Nell'albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni. Art. 10. Di appartenenza del componente da sostituire. Art. 10-bis. Per l'artigianato per piu' di due mandati, anche non consecutivi. Art. 10-ter. Dipendenze funzionali del presidente della commissione Provinciale. Art. 10-quater.
- 1. Le commissioni Provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 2 della presente legge sono istituite in ciascuna Provincia della Regione friuli-venezia giulia quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato.
- 2. Le commissioni Provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato - servizio dell'artigianato, che ne coordina l'attivita' e puo' disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni medesime.
- 3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, e' nominato un commissario straordinario nelle province in cui non sia stata costituita o rinnovata nei termini stabiliti dalla legge la commissione provinciale per l'artigianato ovvero la commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilita' di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarita' debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione.
- 4. Con lo stesso decreto e' fissata la durata delle funzioni commissariali, che non puo' superare i sei mesi; la riCostituzione della commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.
- None
- 2. La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento adottando norme regolamentari sulla base di un regolamento-tipo predisposto dalla commissione regionale per l'artigianato.
- 3. La commissione provinciale per l'artigianato puo' costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni.
- 1. La commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti nel Bollettino Ufficiale della Regione
- None
- 3. Fa inoltre parte della Commissione a titolo consultivo un funzionario della direzione regionale della formazione professionale.
- 4. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti posseduti e in caso di assenza ingiustificata per cinque riunioni consecutive. La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
- 5. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del componente da sostituire.
- Del comma 2 dell'articolo 10, con l'intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' proclamato eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Successivamente e con la medesima procedura, viene eletto il vicepresidente, scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10.
- 2. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato diviene membro della giunta della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e componente della commissione regionale per l'artigianato.
- 3. Non si puo' ricoprire la carica di presidente della commissione provinciale per l'artigianato per piu' di due mandati, anche non consecutivi.
- 1. La commissione provinciale per l'artigianato e' convocata almeno una volta al mese dal presidente.
- 2. Per la validita' delle sedute della commissione provinciale per l'artigianato e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
- 4. Le votazioni concernenti persone sono effettuate a scrutinio segreto.
- 5. La commissione provinciale per l'artigianato ha sede in ogni capoluogo di Provincia; essa puo' essere istituita presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; in tal caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione in conformita' ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun ente camerale.
- None
- 7. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione friuli-venezia giulia o fra il personale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito della convenzione di cui al comma 5.
- 8. Il segretario della commissione provinciale per l'artigianato ed un suo sostituto, individuati di norma tra il personale di cui al comma 7, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato. Il segretario della commissione e il personale dell'ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del presidente della commissione Provinciale.
- 1. Le spese per il funzionamento della commissione e per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 sono a carico del bilancio della Regione friuli-venezia giulia.
- 2. Quando la commissione ha sede presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10- ter si stabilisce l'ammontare delle spese per il funzionamento della commissione a carico del bilancio della Regione
- 3. Sono dovuti alla Regione friuli-venezia giulia i diritti su atti o certificati rilasciati dall'ufficio di segreteria delle commissioni Provinciali per l'artigianato e i diritti di iscrizione all'albo delle imprese artigiane nella stessa misura stabilita a favore della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 4. Ai componenti delle commissioni Provinciali per l'artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute delle commissioni Provinciali o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di l. 75.000. A coloro che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. Ai presidenti delle commissioni Provinciali e' attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un'indennita' di carica di l. 560.000 mensili.
- 6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione provinciale per l'artigianato, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, l'indennita' di cui al comma 5 spetta al vicepresidente.
- 7. Gli importi delle medaglie di presenza di cui al comma 4 e dell'indennita' di carica di cui al comma 5 sono aggiornati all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.".
Art. 3
1 .
Il Capo IV della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificato dalla Legge regionale 27 aprile 1982, n. 29 e dalla Legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Capo IV della commissione regionale per l'artigianato art.11. Della commissione regionale che li ha designati. 3. La commissione regionale per l'artigianato puo' istituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria dei ricorsi e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato. 4. La commissione disciplina con norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il proprio funzionamento e il funzionamento delle sottocommissioni. Art. 12. E) del comma 3. Art. 13. Argomenti. Art. 14.
- 1. Presso la direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato e' istituita la commissione regionale per l'artigianato, ogano tecnico-consultivo della Regione friuli-venezia giulia per i problemi dell'artigianato.
- None
- Esprime parere sul programma annuale di attivita' dell'Ente per lo Sviluppo dell'artigianato (esa) anche in relazione al bilancio dell'ente;
- Attua il coordinamento delle iniziative delle commissioni Provinciali per l'artigianato;
- Svolge sul piano regionale azioni di propulsione e coordinamento in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali;
- Svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge e dall'amministrazione regionale;
- Provvede alle designazioni dei propri rappresentanti in organismi e enti previsti da norme statali o regionali; essi restano in carica per la durata della commissione regionale che li ha designati.
- 1. La commissione regionale per l'artigianato e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato.
- 2. La commissione regionale dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti sul Bollettino Ufficiale della Regione
- None
- E g) e' comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale puo' provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la commissione e' validamente costituita quando risulti composta da almeno la meta' piu' uno dei componenti assegnati.
- 5. I componenti della commissione decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti necessari e in caso di ingiustificata assenza alle sedute per tre riunioni consecutive. La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
- Del comma 3.
- 1. La commissione regionale per l'artigianato e' presieduta dall'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato; essa e' convocata almeno una volta ogni tre mesi.
- 2. Nella prima riunione la commissione elegge con l'intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti il vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni.
- 3. Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da due funzionari della direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato.
- None
- 5. Il presidente ha facolta' di invitare di volta in volta alle sedute della commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
- 1. Ai componenti della commissione regionale per l'artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di l. 75.000 nonche' il trattamento di missione previsto dall'art. 153 della Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
- 2. Per gli aggiornamenti delle medaglie di presenza di cui al comma 1, si applica l'art. 10-quater, comma 7, della presente legge.".
Art. 4
1 .
Dopo l'art. 2 della Legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e' inserito il seguente: "art. 2-bis.
- 1. La Giunta regionale nomina, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, il rappresentante della Regione in seno al comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane, il quale assume, ai sensi della legge 7 agosto 1971, n. 685, le funzioni di presidente e dura in carica non piu' di cinque anni.
- 2. Il rappresentante della Regione in seno al comitato tecnico regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge dura in carica fino al termine dei cinque anni dal momento della nomina.".
Art. 5
1 .
In via straordinaria ed urgente, in sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire con proprio decreto le commissioni Provinciali per l'artigianato e a nominare, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato, i componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge, tra i titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella Provincia
2 .
Alle designazioni si applica l'art. 12, comma 4 della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.
3 .
Le elezioni degli imprenditori artigiani nelle commissioni Provinciali per l'artigianato devono indirsi entro il termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
4 .
Le commissioni Provinciali per l'artigianato costituite ai sensi del comma 1 esercitano le proprie funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle commissioni Provinciali per l'artigianato costituite a seguito delle elezioni dei componenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.
Art. 6
1 .
I presidenti delle commissioni Provinciali per l'artigianato costituite col decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 provvedono, entro e non oltre sessanta giorni dalla loro elezione ad avviare le procedure per la revisione straordinaria delle imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane e nello stesso termine inviano ai comuni l'elenco delle imprese artigiane aventi sede nel territorio comunale.
2 .
La revisione straordinaria viene effettuata con le modalita' stabilite nell'art. 6, commi 4 e 5, della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dall'art. 1 della presente legge. Il termine stabilito per i comuni nel citato art. 6, comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e' elevato a sei mesi.
Art. 7
1 .
Il comitato regionale per l'artigianato dura in carica fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.
2 .
Nelle disposizioni legislative e regolamentari la denominazione "comitato regionale per l'artigianato" e' sostituita dalla denominazione "commissione regionale per l'artigianato".
Art. 8
1 .
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10-quater della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall'art. 2, dell'art. 14 della medesima Legge regionale n. 6/70, come sostituito dall'art. 3, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1922-1994 e del bilancio per l'anno1992,che presenta sufficiente disponibilita'.
2 .
Per l'acquisizione dei diritti di cui all'art. 10-quater, comma 3, della precitata Legge regionale n. 6/70, come introdotto dall'art. 2, nello stato di previsione dell'antrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 viene istituito, per memoria, al Titolo III - categoria 3.5. - il capitolo 957 (3.5.0) con la denominazione "acquisizione dei diritti su atti e certificati rilasciati dalle commissioni Provinciali per l'artigianato e dei diritti di iscrizione all'albo delle imprese artigiane".
Art. 9
1 .
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione





