Legge regionale 22 Giugno 1992, n. 12

Interventi a sostegno delle attivita' delle universita' della "terza eta'" in sardegna.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 26
30/06/1992
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione autonoma della Sardegna riconosce nell'attivita' delle universita' della terza eta' della Sardegna, legalmente costituite, un particolare rilievo ed interesse per la promozione culturale e sociale degli anziani.

Art. 2 - Sovvenzioni

1 .

In coerenza con le finalita' dell'articolo 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere sovvenzioni annue alle universita' della terza eta' della Sardegna a titolo di concorso delle spese necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, di carattere prettamente culturale.

2 .

Per accedere alle sovvenzioni previste dalla presente legge, le universita' della terza eta' debbono svolgere attivita' corsuale non inferiore al 60% dell'attivita' complessiva.

3 .

Nei programmi dovra' trovare congruo spazio la conoscenza o ricerca della realta' culturale, storica, sociale ed economica della Regione Sardegna.

Art. 3 - Domande di sovvenzione

1 .

Le domande di ammissione alle sovvenzioni, previste dall'articolo 2, devono pervenire all'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate da:

  • Programma dettagliato delle iniziative previste;
  • Relazione generale sull'attivita' svolta;
  • Bilancio consuntivo e bilancio preventivo;
  • Rendiconto dei contributi regionali percepiti nell'anno precedente;
  • Elenco dei componenti gli organi direttivi dell'universita', con indicazione delle rispettive cariche sociali.

2 .

Alla prima domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo, dello statuto del regolamento interno.

3 .

Per l'anno1992le domande di cui al primo comma del presente articolo devono pervenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 - Criteri di distribuzione

1 .

Le sovvenzioni previste dall'articolo 2 sono erogate tenendo presenti:

  • L'attivita' svolta ed in corso di svolgimento da parte delle universita' richiedenti;
  • Il programma annuale o pluriennale;
  • L'area nella quale opera l'universita' interessata ed il relativo rapporto tra numero di iscritti e numero di abitanti;
  • L'eventuale presenza di sedi staccate correlate alla sede centrale;
  • Il tasso di invecchiamento della popolazione residente, calcolato su base Provinciale.

2 .

L'entita' delle sovvenzioni non potra' comunque superare il 75% delle spese sostenute dalle singole universita' nel corso dell'anno precedente e risultanti dai relativi rendiconti.

Art. 5 - Contributi

1 .

L'amministrazione regionale e' autorizzata altresi' a concedere alle universita' della terza eta' contributi, nella misura massima del 90% della Spesa riconosciuta ammissibile e nei limiti degli stanziamenti di cui al Successivo articolo 7, per la manutenzione, l'attrezzatura e l'arredamento Delle sedi polifunzionali destinate alle proprie attivita'.

2 .

Le relative domande di contributo devono essere presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno, e per l'anno1992entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Domande di contributo

1 .

Alle domande di cui all'articolo 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Relazione descrittiva dello stato dell'immobile, nonche' della natura e dell'entita' dei lavori da eseguire;
  • Preventivo sommario della spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento;
  • Relazione dalla quale risultino l'uso dell'immobile ed il programma di sviluppo che si intende realizzare.

2 .

Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente articolo hanno luogo secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

Art. 7 - Norma finanziaria

1 .

Per le finalita' previste dall'articolo 2 e' autorizzata la spesa annuale di l. 1.000.000.000.

2 .

A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione1992e di quelli successivi, la denominazione del capitolo 11079-01 e' cosi' variata: "sovvenzioni annue alle universita' della terza eta' della Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' culturali istituzionali", con lo stanziamento annuo di l. 1.000.000.000.

3 .

Nello stesso stato di previsione, per le finalita' previste dall'articolo 5, e' istituito il seguente capitolo 11089-04: "contributi alle universita' della terza eta' per la manutenzione, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attivita'", con lo stanziamento di l. 500.000.000 annue.

4 .

Alle relative spese, valutate in l. 1.500.000.000 annue, si fa fronte per il1992con lo storno di una corrispondente somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1992 e con la riduzione per pari importo delle riserve previste rispettivamente dal punto 4) per l. 1.000.000.000 e dal punto 5) per l. 500.000.000 della tabella a allegata alla Legge regionale 28 aprile 1992, n. 46 (Legge Finanziaria).

5 .

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno capo ai sopraindicati capitoli 11079-01 e 11089-04 del bilancio della Regione per il 1992 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

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