Legge regionale 4 Agosto 1992, n. 32

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attivita' di estetista.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 87
07/08/1992
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Ambito di applicazione

1 .

Le disposizioni della presente legge regolano gli interventi previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativamente all'esercizio dell'attivita' di estetista, demandati all'attuazione della Regione

2 .

Nelle disposizioni seguenti per Legge Statale si intende la legge 4 gennaio 1990, n. 1 concernente "disciplina delle attivita' di estetista".

3 .

Gli interventi sono diretti:

  • Alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli esercenti l'attivita' di estetista, secondo quanto richiesto dalla Legge Statale per l'accesso all'attivita' e per l'esercizio della stessa;
  • Alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'attivita' sul territorio regionale, compatibilmente con le effettive esigenze del contesto sociale e nel quadro delle esigenze di tutela e di sviluppo delle attivita' artigiane perseguite dalla legislazione regionale.

Art. 2 - Qualificazione e specializzazione professionale

1 .

I corsi di qualificazione e specializzazione professionale di estetista, che precedono, a norma dell'art. 3 della Legge Statale, l'apposito esame teorico-pratico, sono realizzati dagli enti delegati in materia di formazione professionale in base alla Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, concernente riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive regionali approvate dal Consiglio Regionale.

2 .

Gli stessi enti delegati realizzano, altresi', i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge Statale, secondo quanto specificato all'art. 3 della presente legge.

3 .

I programmi per lo svolgimento dei corsi ed i programmi dell'esame teorico-pratico sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Legge Statale.

4 .

Ai corsi indicati al comma 1 sono ammessi, secondo quanto previsto dalla Legge Statale, anche i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge. All'accertamento provvedono le commissioni Provinciali e circondariale per l'artigianato, rispettivamente competenti, osservate le norme stabilite dalla Legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, concernente organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli enti locali.

5 .

Le stesse commissioni indicate al comma 4 certificano la qualificazione conseguita dagli esercenti l'attivita' di estetista, a norma dell'art. 8 della Legge Statale.

6 .

Agli effetti delle disposizioni dei precedenti commi, i soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa.

7 .

Gli esami si svolgono dinanzi a commissioni giudicatrici istituite presso ciascuna Provincia e presso il circondario di Rimini.

8 .

Le commissioni d'esame sono nominate con provvedimento della Provincia o del circondario di Rimini, osservate, quanto alla loro composizione, le disposizione del comma 4 dell'art. 6 della Legge Statale, intendendosi sostituito il componente di nomina regionale con uno di nomina provinciale o circondariale.

9 .

Con lo stesso provvedimento sono definite le modalita' di svolgimento della prova.

10.

. Qualora la Giunta regionale disponga che una o piu' sessioni di esame si svolgano presso scuole private, secondo quanto consentito dal comma 5 dell'art. 6 della Legge Statale, si applicano le norme stabilite dalla Legge regionale n. 19 del 1979, relativamente all'organizzazione, al funzionamento e ai criteri di controllo e vigilanza dei centri di formazione privati.

Art. 3 - Aggiornamento e riqualificazione professionale

1 .

I sogetti indicati nell'art. 8 della Legge Statale, che alla data di entrata in vigore della stessa legge esercitino l'attivita' di estetista nelle forme rispettivamente indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 8 e siano privi dei requisiti di professionalita' previsti dalla stessa Legge Statale, sono ammessi a frequentare, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o di frequenza, corsi straordinari di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2 .

I corsi sono realizzati dagli enti delegati in materia di formazione professionale, secondo le disposizioni della Legge regionale n. 19 del 1979, nell'ambito dei programmi di formazione di cui al comma 3 dell'art. 2.

3 .

A tali corsi sono ammessi i soggetti nei cui confronti siano accertate le condizioni previste dai commi 4 e 7 dell'art. 8 della Legge Statale.

4 .

La valutazione delle domande di partecipazione e dei requisiti per l'ammissione ai corsi di cui al presente articolo e' effettuata, per ciascun ambito territoriale di competenza, da una commissione nominata dalla Provincia e dal circondario di Rimini, e composta:

  • Da un componente, con funzioni di presidente, designato dall'Assessore provinciale alla formazione professionale;
  • Da un docente della formazione professionale del settore;
  • Da un componente designato dalla commissione provinciale per l'artigianato;
  • Da due componenti scelti tra quelli designati dalle associazioni territoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale.

5 .

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 della Legge Statale le attivita' di abbronzatura e sauna esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono equiparate ai mestieri affini come individuati dallo stesso art. 8.

6 .

I partecipanti ai corsi di specializzazione o di riqualificazione sono sottoposti al termine dei medesimi ad un esame teorico-pratico secondo quanto previsto dall'art. 2.

Art. 4 - Sanzioni amministrative

1 .

L'accertamento delle infrazioni previste dall'art.12della Legge Statale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono delegate ai comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 5 - Regolamenti comunali

1 .

I comuni, sentite le associazioni territoriali di categoria, adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regolamenti per la disciplina dell'attivita' di estetista, che stabiliscono in particolare:

  • Le modalita' di programmazione dell'attivita' di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizi su scala locale, secondo le modalita' di intervento definite dagli artt. 31 e seguenti della Legge regionale n. 24 del 1988;
  • La distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attivita';
  • I criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi;
  • I requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti;
  • I criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', nonche' le eventuali cause di sospensione o revoca;
  • Gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
  • L'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali;
  • I criteri per il controllo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita'.

2 .

I comuni che hanno gia' adottato un regolamento ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 adeguano il medesimo alle disposizioni della Legge Statale e della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione emilia-romagna.

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