Legge regionale 7 Luglio 1992, n. 52

Norme per la organizzazione della rete regionale dei servizi del terziario avanzato.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 25
10/08/1992
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

La Regione Abruzzo, con la presente legge, nell'ambito delle materie di propria competenza, promuove, disciplina, coordina e organizza la realizzazione e la gestione integrata nel territorio regionale dei servizi informatici e del terziario avanzato di iniziativa di enti e soggetti pubblici.

Art. 2 - Programma regionale per la realizzazione e gestione dei servizi informatici e del terziario avanzato

La rete regionale integra ed organizza i seguenti servizi di iniziativa pubblica: servizi informatici e telematici alle imprese sei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del terziario; servizi informatici e telematici per la pianificazione e la gestione dell'ambiente e del territorio; servizi di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di controllo della qualita' finalizzati alla crescita di nuove imprese e/o al consolidamento del tessuto produttivo regionale. La Regione per disciplinare la Costituzione ed il funzionamento della rete dei servizi come sopra definiti, redige un "programma regionale per la realizzazione e gestione dei servizi informatici e del terziario avanzato", con le modalita' e le procedure specificate nei successivi articoli.

Art. 3 - Contenuti del programma regionale

Il programma regionale di cui al precedente articolo: analizza la situazione esistente, individuando le forme di razionalizzazione e di riorganizzazione delle iniziative attuate ed in corso di attuazione; predispone un modello organizzativo dei servizi che, tenendo conto della domanda e del contenuto innovativo degli stessi, sia funzionale alle vocazioni ed alle specificita' territoriali regionali e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale; indica gli interventi integrativi e di completamento della rete, individuando altresi' i relativi soggetti attuativi, le risorse, i canali di finanziamento sia pubblici che privati; individua le forme di gestione, secondo principi di economicita' e di funzionalita', con il coinvolgimento delle organizzazioni dell'utenza, avendo come obiettivi l'equilibrio gestionale e la piena utilizzazione delle risorse professionali ed imprenditoriali regionali.

Art. 4 - Procedure per la formazione del programma regionale

Il "programma regionale per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici e del terziario avanzato" e' redatto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta si avvale della commissione di cui al successivo art. 5. Il programma viene trasmesso con procedimento d'urgenza alla commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, il programma, si intende approvato. La Giunta regionale redige una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma che viene sottoposto alla competente commissione consiliare entro il 31 marzo di ciascun anno. Il programma viene sottoposto, con le stesse procedure, ad aggiornamenti biennali ed alle variazioni ritenute opportune, di iniziativa della Giunta regionale.

Art. 5 - Costituzione della commissione regionale per i servizi informatici e del terziario avanzato

E' istituita la commissione regionale per i servizi informatici e del terziario avanzato, con il compito di: svolgere le funzioni di organo tecnico della Giunta regionale per la redazione del programma regionale di cui all'art. 3 della presente legge; esprimere pareri consultivi alla Giunta regionale sulle questioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi oggetto della presente legge; esprimere parere consultivo di coerenza e congruita' in merito alla concessione di contributi regionali per la realizzazione di servizi del terziario avanzato di iniziativa e gestione privata. La commissione regionale e' cosi' composta: della legislatura regionale. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti in prima convocazione e di un terzo, in seconda convocazione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione ha sede presso La presidenza della Giunta regionale. Ai componenti la commissione estranei alla amministrazione regionale spetta il compenso stabilito alla Legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere di cui al precedente comma, determinato presuntivamente in lire sei milioni per l'anno 1992, grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio. Per gli anni successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci

  • Il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
  • Il componente la Giunta regionale preposto all'industria, artigianato e commercio;
  • I rettori delle universita' abruzzesi e loro delegati;
  • Un esperto designato dal consiglio nazionale delle ricerche;
  • Un esperto designato dall'enea;
  • Il presidente della federazione industriale d'Abruzzo, o suo delegato;
  • Il presidente dell'associazione piccole e medie imprese d'abruzzo o suo delegato;
  • Il presidente dell'unione camere di commercio d'abruzzo o suo delegato;
  • Un esperto designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative;
  • Due esperti designati dalle associazioni di categoria dell'agricoltura;
  • Un funzionario dell'ersa;
  • Un funzionario del settore informatica;
  • Un funzionario del settore bilancio;
  • Un funzionario del settore agricoltura;
  • Un funzionario del settore industria-artigianato;
  • Un funzionario del settore programmazione, con funzioni di segretario;
  • Due esperti nominati della Giunta regionale. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 6 - Urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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