Legge regionale 2 Giugno 1980, n. 25

Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione dele imprese artigiane

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
02/06/1980
Regione Calabria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - incentivi alle cooperative artigiane

Art. 1

La Regione puo' concedere contributi in conto capitale alle cooperative artigiane ed ai consorzi con almeno tre aziende artigiane consorziate costituite ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' alle cooperative di lavoro e produzione costituitesi ai sensi dell'art.27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 per sostenere le iniziative di cui al successivo art.2, fino al 100 per cento dell'investimento ammissibile, anche in concorso con incentivi creditizi regionali e statali, ma in alternativa ai contributi di cui al Testo Unico della legge sugli interventi del Mezzogiorno approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

I contributi alle cooperative ed ai consorzi di cui all'articolo precedente sono corrisposti per le seguenti iniziative:

  • Costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalita' istituzionali delle cooperative e dei consorzi richiedenti;
  • Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature occorrenti alla cooperativa ai fini della produzione e dell'erogazione dei servizi;
  • Costituzione di servizi sociali per i soci e per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi;
  • Allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
  • Impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;
  • L'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori.

Art. 3

I contributi di cui al precedente art.1 possono essere corrisposti nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile per l'impianto delle strutture aziendali e per l'avvio dell'iniziale ciclo produttivo rapportato alla capacita' occupazionale degli impianti nei casi in cui la cooperativa od il consorzio richiedente non presentei le condizioni economiche e finanziarie occorrenti per eccedere alle incentivazioni regionali e statali in atto. Alle cooperative ed ai consorzi artigiani costituitisi successivamente all'entrata in vigore della presente legge e' corrisposto, inoltre, un contributo fisso di lire un milione per far fronte alle spese di prima Costituzione.

Art. 4

Alle domande per ottenere i contributi le cooperative artigiane ed i consorzi debbono allegare i seguenti documenti:

  • Progetto di massima tecnicofinanziario dell'opera e preventivo di spesa per l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa;
  • Copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e indicazione del rappresentante legale;
  • Elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attivita' professionale e domiciliare.

Le domande per l'accesso ai contributi debbono essere indirizzate alla Regione Calabria Assessorato all'artigianato Catanzaro e presentate al sindaco del Comune nel cui territorio dovra' essere realizzato l'investimento. Il sindaco trasmettera', entro 15 giorni dalla ricezione, le domande alla Regione corredate di motivato parere con specifiche indicazioni circa l'armonizzazione dell'iniziativa con lo strumento urbanistico vigente. Sono esclusi dai contributi di cui al precedente art.2 gli investimenti realizzati antecedentemente alla data di approvazione della presente legge.

Art. 5

Il quinto comma dell'art.6 della Legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e' abrogato.

Art. 6

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti a vincolo dell'utilizzazione nell'ambito della cooperativa beneficiaria o del consorzio per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente o il trasferimento della cooperativa o del consorzio fuori dalla Calabria importa la decadenza dei benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto in misura proporzionale al periodo non decorso del quinquennio. La decadenza e' pronunziata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Comitato tecnico di gestione di cui al successivo art.16 e l'amministrazione regionale provvede all recupero della somma erogata.

Art. 7

Non sono ammesse al contributo le cooperative ed i consorzi che non osservano nei confronti di lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi regionali o Provinciali. Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia accertata dopo la concessione del contributo, si applica il penultimo comma del precedente art.6.

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