Legge regionale 14 Gennaio 1998

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonche' norme in materia di formazione professionale

Ente 3
Fonte Supplementi Ordinari
n. 1
14/01/1998
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - politica attiva del lavoro

Capo I

finalita', obiettivi e programmazione degli interventi

Art. 1 - (finalita')

1 .

La Regione friuli-venezia giulia, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua interventi di politica del lavoro volti alla crescita economica e sociale della comunita'.

2 .

La presente legge disciplina gli interventi in materia di politica attiva del lavoro, nonche' le funzioni delegate con il Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514

3 .

Le funzioni in materia di politica attiva del lavoro e le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego sono svolte dalla Regione in modo integrato al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

4 .

La Regione persegue azioni per il monitoraggio e il controllo del lavoro transfrontaliero, promuovendo apposite iniziative nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 47 dello statuto speciale adottato con Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di accordi transfrontalieri.

Art. 2 - (obiettivi e indirizzi)

1 .

Gli indirizzi di politica attiva del lavoro sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale che per tale scopo si avvale della concertazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio regionale secondo modalita' e procedure definite dalla giunta medesima.

2 .

Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro si collocano nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico e sociale e di riequilibrio territoriale e sono volti a:

  • Favorire l'accesso al lavoro;
  • Favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonche' i processi di mobilita' professionale;
  • Valorizzare il patrimonio di professionalita' esistente sul territorio regionale, con particolare riferimento ai giovani;
  • Sostenere la vocazione al lavoro autonomo ed all'esercizio dell'attivita' imprenditoriale, anche con riguardo ai soggetti in condizioni di debolezza occupazionale;
  • Promuovere le attivita' formative di alternanza tra studio e lavoro, compresi stages e tirocini formativi e di orientamento;
  • Organizzare un efficace sistema di rilevamento del fabbisogno formativo e di valutazione ex post delle azioni formative svolte, anche al fine di consentire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e quelle della formazione e dell'orientamento;
  • Promuovere e favorire il ricorso a forme di orario ridotto;
  • Favorire la qualificazione degli inoccupati, la riqualificazione dei lavoratori disoccupati e l'aggiornamento costante dei lavoratori in attivita';
  • Promuovere l'occupazione di soggetti che presentano notevoli difficolta' nell'accesso al lavoro, anche tramite specifiche azioni di orientamento professionale;
  • Promuovere le pari opportunita' per le donne e gli uomini nell'ambito di un'economia che evolve, in particolare nel campo della formazione, formazione permanente e riqualificazione, e del mercato del lavoro, valutando l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di investimento.

3 .

Gli obiettivi e gli indirizzi di politica attiva del lavoro indicati ai commi 1 e 2 sono perseguiti mediante l'osservazione sistematica del mercato del lavoro, la erogazione di servizi all'impiego e la concessione di contributi alle azioni finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle donne, ai disoccupati, ai cassintegrati, ai lavoratori in mobilita', ai portatori di handicap, alle persone soggette a rischio di emarginazione e a quanti abbiano un livello di opportunita' di lavoro inferiore alla media. In particolare l'obiettivo indicato al comma 2, lettera l), e' perseguito facendo riferimento anche ai programmi d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunita' per le donne e gli uomini, a partire da quello per il periodo che intercorre dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Art. 3 - (programma di politica attiva del lavoro)

1 .

In attuazione degli obiettivi ed indirizzi di cui all'articolo 2, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo e nel quadro delle risorse previste dal bilancio di previsione pluriennale ed annuale, la politica attiva del lavoro della Regione coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia, si esplica mediante il programma di politica attiva del lavoro, articolato in progetti, di seguito denominato programma.

2 .

Nell'ambito dei progetti il programma specifica i presupposti, le motivazioni, i contenuti e i soggetti destinatari degli interventi di cui al Capo III del presente titolo che si intendono attivare per il periodo di riferimento.

3 .

In riferimento a ciascun progetto concernente interventi contributivi appositi regolamenti stabiliscono i criteri e le modalita' di concessione dei contributi, e in particolare i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi.

4 .

Il programma e' adottato annualmente dall'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, e viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere medesimo e' da intendersi reso favorevolmente.

Capo II

servizi all'impiego

Art. 4 - (collocamento e servizi all'impiego)

1 .

Al fine di realizzare un organico sistema di politica regionale del lavoro le funzioni amministrative delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro sono esercitate in stretta connessione con le attivita' di erogazione di servizi all'impiego.

2 .

I servizi all'impiego sono servizi di informazione, orientamento e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 5 - (osservazione del mercato del lavoro)

1 .

La Regione promuove ed attua iniziative di osservazione permanente del mercato del lavoro al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di occupazione e politica del lavoro, nonche' al fine di concorrere al sistema nazionale di osservazione del mercato del lavoro. In particolare la Regione programma e organizza le rilevazioni sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attivita', nonche' sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali.

2 .

Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono pubbliche e sono fornite con modalita' e tempi stabiliti da apposito regolamento di esecuzione.

3 .

Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 la Regione predispone un sistema informatico statistico di base sul mercato del lavoro, effettua e promuove studi e indagini, avvalendosi anche di strumenti previsivi, compresi in un programma annuale di attivita'.

Art. 6 - (sistemi informativi)

1 .

La Regione tramite l'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, e' tenuta a raccogliere tutti i dati personali necessari al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed e' autorizzata al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei medesimi a soggetti pubblici e privati.

2 .

L'amministrazione regionale procede all'informatizzazione ed al collegamento in rete delle strutture pubbliche che esercitano le funzioni in materia di collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego, formazione professionale.

3 .

Le strutture di cui al comma 2 possono essere collegate, con reCiprocita' dei flussi informativi, con soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed in particolare con gli enti locali, con le imprese e loro consorzi, con le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, con i datori di lavoro, con i consulenti del lavoro, nonche' con i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

4 .

Le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati da parte di soggetti non appartenenti all'amministrazione regionale, e gli eventuali relativi costi, sono disciplinate mediante regolamento di esecuzione nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Capo III

interventi contributivi

Art. 7 - (assunzioni)

1 .

E' favorita l'occupazione di coloro che presentano maggiore difficolta' nell'accesso al lavoro mediante la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, tali soggetti.

2 .

Sono, in particolare, soggetti che presentano maggiore difficolta' nell'accesso al lavoro, i giovani, le donne, i disoccupati, i cassintegrati, i lavoratori in mobilita', i portatori di handicap, le persone soggette a rischio di emarginazione e quanti abbiano un livello di opportunita' di lavoro inferiore alla media.

3 .

I contributi di cui al comma 1 possono essere altresi' concessi per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la conversione di tali rapporti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

4 .

I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unita' lavorativa.

5 .

Agli effetti di cui ai commi 1 e 3 sono datori di lavoro le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale o associata.

Art. 8 - (cooperative)

1 .

La cooperazione e' sostenuta mediante la concessione di contributi alle cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative, che promuovono l'inserimento lavorativo in qualita' di soci dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7.

2 .

I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire cinquanta milioni per un periodo lavorativo non superiore a ventiquattro mesi per unita' lavorativa.

3 .

Sono concessi contributi per ogni socio lavoratore inserito nella compagine societaria per il solo periodo di iscrizione a libro paga successivo all'iscrizione della societa' nel registro regionale delle cooperative.

Art. 9 - (nuove attivita' imprenditoriali)

1 .

E' favorito l'avvio di nuove attivita' imprenditoriali da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 7. Qualora l'attivita' venga svolta in forma societaria la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 7 deve essere prevalente.

2 .

In particolare tra le nuove attivita' di cui al comma 1, sono favorite quelle che introducono, anche in via sperimentale, tecnologie e itinerari professionali di alta specializzazione comportanti innovazione di processo e di prodotto tali da conseguire minori impatti ambientali.

3 .

Gli interventi comprendono la concessione di contributi:

  • Per spese di investimento;
  • Per l'acquisizione di servizi reali e di consulenza;
  • Per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

4 .

I contributi previsti dal comma 3 sono concessi a fronte delle spese da sostenersi nell'arco di un triennio decorrente dalla data di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese e, per le cooperative, dalla data di iscrizione nel registro regionale delle cooperative. Tali spese sono ammesse a contributo sino a quattro mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

5 .

I contributi di cui al comma 3 sono concessi entro i limiti di aiuto stabiliti per le piccole e medie imprese dalle norme comunitarie.

Art. 10 - (lavori di pubblica utilita', lavori socialmente utili ed altre iniziative straordinarie per l'occupazione)

1 .

L'amministrazione regionale sostiene e promuove, tramite l'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26, i lavori di pubblica utilita' ed i lavori socialmente utili, quali strumenti per la creazione di nuova occupazione e nuova imprenditorialita', anche prevedendo finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

2 .

A tal fine nel programma dell'agenzia regionale per l'impiego possono essere individuati settori ed ambiti di intervento, nonche' categorie di lavoratori da impegnare nei progetti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal relativo Decreto Legislativo di attuazione.

3 .

Nel programma dell'agenzia regionale per l'impiego puo' inoltre essere previsto il finanziamento degli oneri connessi al pagamento di un assegno per i lavoratori impegnati in tali attivita' e non percettori di trattamenti previdenziali.

4 .

Al fine di favorire l'occupazione stabile dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, l'agenzia regionale per l'impiego e' autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 9 alle societa' miste costituite al termine dei progetti, nonche' alle societa' di capitali, cooperative di produzione e lavoro e consorzi di artigiani convenzionati con le amministrazioni pubbliche al termine dei progetti, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.

Art. 11 - (borse di studio)

1 .

Al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilita' di occupazione, sono concesse borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale ed a corsi di formazione imprenditoriale.

2 .

Le borse di studio sono concesse a giovani, a disoccupati ed a lavoratori ammessi a trattamento di integrazione salariale ovvero collocati in mobilita', nella misura massima del 70 per cento delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza, oltre ad un contributo giornaliero forfettario per ogni giorno effettivo di corso, per un importo globale complessivo non superiore a lire venticinque milioni per ogni periodo massimo di dodici mesi.

Art. 12 - (tirocini formativi e di orientamento)

1 .

Al fine di favorire momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi ed al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono concessi contributi a progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo e di orientamento.

2 .

I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti pubblici e privati che realizzano i progetti di cui al medesimo comma 1 nella misura massima del 50 per cento delle spese organizzative, didattiche e di frequenza nella misura massima di lire 500.000 per ciascun tirocinante.

Art. 13 - (assunzione di invalidi e di condannati ammessi a misure alternative alla detenzione)

1 .

L'assunzione, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente legislazione sul collocamento obbligatorio, di soggetti qualificati invalidi dalla normativa statale, nonche' di soggetti condannati, ammessi alle misure alternative alla detenzione, puo' essere oggetto di intervento finanziario dell'agenzia.

2 .

Per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura prevista dal comma 4 dell'articolo 7 medesimo.

3 .

Per l'adeguamento del posto di lavoro dei soggetti invalidi di cui al comma 1 assunti a tempo indeterminato sono concessi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura massima di lire venti milioni.

Art. 14 - (azioni positive)

1 .

Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e' sostenuta la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad eliminare le disparita' di cui le donne possono essere oggetto nella formazione, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nelle fasi di mobilita'.

2 .

Ai fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a lire cinquanta milioni.

Art. 15 - (riduzione dell'orario di lavoro)

1 .

Al fine di promuovere e realizzare piani aziendali, anche sperimentali, che prevedano il ricorso a forme di orario ridotto, possono essere concessi contributi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, che realizzano i piani medesimi.

2 .

I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire venticinque milioni per un periodo lavorativo non superiore a dodici mesi per unita' lavorativa.

Art. 16 - (politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro)

1 .

Viene promossa, d'intesa con gli enti locali, in sede di concertazione, la realizzazione di piani aziendali e territoriali per l'adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilita' di optare per moduli ridotti e di rientrare nel modulo tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.

2 .

I piani di cui al comma 1 possono essere oggetto di sostegno finanziario dell'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26.

Art. 17 - (azioni di ricollocamento)

1 .

L'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 e' autorizzata ad avvalersi, per la realizzazione di attivita' di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo, di societa' o professionisti specializzati. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e imprese o loro associazioni o organi di procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel programma dell'agenzia stessa.

2 .

L'agenzia e' autorizzata altresi' a rimborsare anche totalmente, entro i limiti previsti dal comma 3, le spese sostenute dalle associazioni degli imprenditori o da sindacati dei lavoratori o da loro enti bilaterali o da organi delle procedure concorsuali o da gestioni commissariali per l'esecuzione di attivita' di ricollocamento dei lavoratori in stato o a rischio di espulsione dal processo produttivo. Le azioni sono previste da accordi tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni degli imprenditori o organi delle procedure concorsuali o gestioni commissariali ed inserite nel programma dell'agenzia stessa.

3 .

Le spese sostenute per i fini di cui al comma 2 sono rimborsabili entro il limite massimo di lire millecinquecento milioni; sono altresi' rimborsabili le spese sostenute per il coordinamento e la regia delle attivita' di ricollocamento entro il limite massimo del 20 per cento del costo delle azioni di ricollocamento o di cento milioni se piu' favorevole.

4 .

I rapporti tra l'agenzia ed i soggetti che realizzano le attivita' di ricollocamento di cui ai commi 2 e 3 sono regolati da una convenzione nella quale puo' essere prevista l'anticipazione del 50 per cento dell'importo da rimborsare, previa prestazione di fideiussione.

Art. 18 - (piani occupazionali)

1 .

Sono concessi contributi a sostegno di piani occupazionali di particolare rilievo concernenti nuove iniziative produttive, ovvero finalizzati al recupero di maestranze in uscita da attivita' cessate o in fase di crisi o di ristrutturazione.

2 .

Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel rispetto dei limiti di spesa previsti dagli articoli 7, 8, 11, 12 e 14.

Art. 19 - (indennita' ai volontari del cai)

1 .

Ai lavoratori autonomi volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del club alpino Italiano (cai) e' concessa l'indennita' prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.

2 .

Le domande di concessione delle indennita' di cui al comma 1 sono presentate agli uffici dell'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26. Le indennita' sono concesse secondo le modalita' e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 379/1994.

Art. 20 - (progetti per l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione)

1 .

I progetti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono presentati all'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 dalle associazioni dei datori di lavoro, dagli ordini e dai collegi professionali e sono approvati dalla commissione prevista dall'articolo 33.

2 .

L'agenzia corrisponde gli importi relativi all'indennita' di cui all'articolo 15, comma 4, del Decreto Legge 299/1994, convertito dalla legge 451/1994, per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro, degli ordini e dei collegi professionali.

3 .

Gli interventi previsti per la realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21 - (divieto di contribuzione)

1 .

Non e' ammissibile la concessione di contributi a datori di lavoro che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

2 .

I contributi non possono essere altresi' concessi alle societa' cooperative che non osservino nei confronti dei soci lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per tali figure dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Qualora i contratti e gli accordi non prevedano condizioni particolari per i soci lavoratori, a questi ultimi si applica la disciplina normativa e le condizioni retributive previste per i lavoratori. Tali obblighi devono inoltre risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative stesse.

3 .

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro devono rilasciare sotto propria responsabilita' apposita dichiarazione, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4 .

Qualora l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 venga accertata dopo l'assunzione del provvedimento di concessione dei contributi, si provvede alla revoca dei medesimi.

5 .

Non e' ammissibile la concessione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 18 qualora altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia gia' beneficiato dei medesimi contributi per l'inserimento lavorativo del medesimo soggetto.

6 .

I regolamenti attuativi del programma stabiliscono eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione ai contributi di cui alla presente legge e cause di revoca o di decadenza dai medesimi.

Art. 22 - (vincolo di destinazione)

1 .

Il soggetto beneficiario dei contributi previsti dall'articolo 9 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi medesimi per la durata di cinque anni decorrenti dalla data dell'acquisto, nonche' la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data dell'acquisto.

2 .

Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti al comma 1 comporta la revoca del contributo secondo le modalita' previste dalla normativa regionale vigente e dai regolamenti attuativi del programma.

Art. 23 - (cumulabilita')

1 .

Gli incentivi finanziari previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi del programma e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilita' con altre provvidenze.

Art. 24 - (aggiornamento)

1 .

Gli importi di cui agli articoli 7, 8, 11, 12 e 14 sono rideterminati a decorrere dall'anno 2000 con frequenza biennale con provvedimento del direttore dell'agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 sulla base della variazione media accertata dall'istat dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nei due anni precedenti.

2 .

Gli importi aggiornati ai sensi del comma 1 sono arrotondati alle lire 100.000 superiori.

Art. 25 - (credito d'imposta per il finanziamento degli interventi)

1 .

L'amministrazione regionale e' autorizzata a negoziare con il governo la possibilita' di utilizzare il credito d'imposta quale meccanismo sostitutivo per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Titolo II - agenzia regionale per l'impiego

Capo I

ordinamento

Art. 26 - (denominazione)

1 .

L'agenzia del lavoro istituita con Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, assume la denominazione di agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominata agenzia.

2 .

L'agenzia, dotata di personalita' giuridica pubblica, ha sede in Trieste ed e' articolata in strutture centrali e strutture periferiche. Queste ultime sono denominate uffici dell'agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominate uffici.

Art. 27 - (utenti)

1 .

Sono utenti dell'agenzia i lavoratori occupati, disoccupati ed inoccupati ed i soggetti aventi titolo a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed in particolare gli enti locali, le imprese e loro consorzi, le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, i datori di lavoro ed i consulenti del lavoro nonche' i soggetti abilitati all'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 28 - (sedi)

1 .

L'amministrazione regionale mette a disposizione dell'agenzia i beni immobili e mobili e i servizi necessari per il funzionamento delle strutture centrali e degli uffici.

2 .

In attesa dell'approvazione della legislazione regionale attuativa della Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, i locali necessari per il funzionamento degli uffici e degli eventuali recapiti sono forniti gratuitamente dai comuni ove hanno sede gli uffici medesimi, sulla base di un'apposita convenzione con la Regione I comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali partecipano agli oneri finanziari di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, secondo criteri di proporzionalita' riferiti al rispettivo peso demografico.

Art. 29 - (competenze)

1 .

L'agenzia persegue gli obiettivi di politica attiva del lavoro della Regione e in particolare:

  • Elabora ed adotta il programma e i regolamenti attuativi;
  • Esercita le funzioni delegate alla Regione in materia di collocamento ed avviamento al lavoro ed attua gli interventi programmati;
  • Partecipa agli european employment services (servizi europei dell'occupazione - eures) istituiti con decisione della Commissione dell'Unione Europea del 22 ottobre 1993;
  • Attua iniziative di informazione ed orientamento professionale e del lavoro con particolare riferimento ai soggetti in difficolta' occupazionale;
  • Provvede all'osservazione e al monitoraggio del mercato del lavoro svolgendo indagini statistiche e rilevazioni strumentali alla programmazione degli interventi;
  • Collabora con le competenti strutture regionali per l'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale, in relazione alle previsioni del programma;
  • Concede le indennita' previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del cai.

2 .

L'agenzia svolge altresi' i compiti attribuiti alle agenzie per l'impiego dalla legislazione statale vigente all'1 gennaio 1997.

Art. 30 - (organi)

1 .

Sono organi dell'agenzia regionale per l'impiego:

  • Il comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;
  • Il presidente;
  • Il collegio dei revisori dei conti.

2 .

In applicazione del principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, il comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, di seguito denominato comitato, esercita le funzioni di programmazione in materia di politica attiva del lavoro, nonche' di verifica dei risultati gestionali; i dirigenti dell'agenzia esercitano le funzioni di direzione e gestione.

3 .

Il comitato si articola nella commissione bilaterale per l'impiego e nella commissione bilaterale per il programma, previste rispettivamente dagli articoli 33 e 34.

4 .

Il comitato presenta annualmente alla Giunta regionale un rapporto sull'attivita' svolta dall'agenzia e sui risultati ottenuti.

Art. 31 - (comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali)

1 .

Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, dura in carica quattro anni ed e' composto:

  • Dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione ed artigianato, con funzioni di presidente;
  • Da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, ripartiti in proporzione all'effettiva rappresentativita'; i limiti minimi di rappresentativita' sono stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge;
  • Da due rappresentanti delle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
  • Da tre rappresentanti delle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
  • Da due rappresentanti delle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
  • Da tre rappresentanti delle associazioni della cooperazione maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
  • Da un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative sul territorio regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
  • Da un consulente del lavoro designato dai consigli Provinciali dei consulenti del lavoro fra gli iscritti in uno degli albi Provinciali;
  • Dal consigliere di parita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 125/1991;
  • Da un dirigente regionale.

2 .

I componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) del comma 1 sono designati dalle organizzazioni interessate.

3 .

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

4 .

Alle sedute del comitato partecipa senza diritto di voto il direttore dell'agenzia. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente puo' invitare alle sedute direttori regionali, dirigenti dell'agenzia, nonche' soggetti esterni all'amministrazione regionale, senza diritto di voto.

5 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal comitato.

Art. 32 - (competenze del comitato)

1 .

Il comitato adotta le deliberazioni concernenti:

  • Il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo;
  • Il programma e i regolamenti di attuazione;
  • Gli atti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 66 della Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
  • I regolamenti inTerni;
  • L'autorizzazione, anche in via permanente, alla stipulazione di contratti;
  • Gli atti di indirizzo gia' attribuiti alla soppressa commissione regionale per l'impiego;
  • L'approvazione di progetti di formazione e lavoro;
  • Le liti attive e passive, rinunce e transazioni.

Art. 33 - (commissione bilaterale per l'impiego)

1 .

La commissione bilaterale per l'impiego esercita le funzioni gia' attribuite alla soppressa commissione regionale per l'impiego, ad esclusione delle funzioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 32 e dell'approvazione dei progetti per i lavori socialmente utili, nonche' decide i ricorsi.

2 .

I membri della commissione sono nominati dal presidente dell'agenzia, sentito il comitato, e sono scelti tra i membri del comitato medesimo.

3 .

Essa e' composta:

  • Dal presidente o dal vicepresidente dell'agenzia, che la presiede;
  • Da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;
  • Da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
  • Dal consigliere di parita';
  • Dal dirigente regionale.

4 .

I membri di cui al comma 3, lettera c), sono scelti a rotazione secondo le modalita' stabilite da un regolamento dell'agenzia. Ogni componente non puo' durare in carica piu' di sei mesi consecutivi.

5 .

Nel caso in cui e' oggetto di discussione della commissione un atto riguardante un'azienda aderente ad una associazione rappresentata nell'ambito del comitato, ma non nella medesima commissione, il componente del comitato rappresentante della associazione partecipa ai lavori della commissione in sostituzione di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera c), e con diritto di voto secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

6 .

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

7 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

Art. 34 - (commissione bilaterale per il programma)

1 .

La commissione bilaterale per il programma verifica la coerenza del programma con le intese sottoscritte dalla Giunta regionale in materia di lavoro preliminarmente all'esame del programma medesimo da parte del comitato.

2 .

Ai fini di cui al comma 1, la commissione esprime parere sulla bozza del programma entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere medesimo e' da intendersi reso favorevolmente.

3 .

I membri della commissione sono nominati dal presidente dell'agenzia, sentito il comitato, e sono scelti tra i membri del comitato medesimo.

4 .

Essa e' composta:

  • Dal presidente o dal vicepresidente dell'agenzia che la presiede;
  • Da quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dipendenti;
  • Da quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro.

5 .

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

6 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

Art. 35 - (presidente)

1 .

Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'agenzia, convoca e dirige il comitato, la commissione bilaterale per l'impiego e la commissione bilaterale per il programma.

2 .

In caso di urgenza o necessita', il presidente adotta i provvedimenti di spettanza del comitato, da ratificare nel corso della seduta immediatamente successiva.

3 .

Il comitato elegge al suo interno un vicepresidente che sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 36 - (collegio dei revisori dei conti)

1 .

Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa. Un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.

2 .

Il collegio dei revisori dei conti svolge i seguenti compiti:

  • Esamina il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo, e presenta al comitato la relativa relazione; a tale fine il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi al collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno 15 giorni prima della loro discussione da parte del comitato;
  • Compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile e finanziaria dell'agenzia; a tal fine il collegio puo' procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo;
  • Esercita tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di amministrazione del patrimonio e contabilita' degli enti ed organismi della Regione

3 .

I componenti il collegio restano in carica per la durata di quattro anni. In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata dal presidente dell'agenzia alla direzione regionale competente.

4 .

Il collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per le verifiche di competenza. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

5 .

I revisori dei conti assistono alle sedute del comitato e della commissione bilaterale per l'impiego.

6 .

Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della direzione regionale competente, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'agenzia.

Art. 37 - (commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)

1 .

La commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e' istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente, dura in carica quattro anni ed e' composta:

  • Dal direttore dell'agenzia regionale per l'impiego, o da un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
  • Da quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura braille.

2 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

Art. 38 - (commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di picolari categorie di lavoratori)

1 .

E' istituita presso l'agenzia la commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori, di seguito denominata commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.

2 .

La commissione esercita funzioni consultive nei confronti del comitato nelle materie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, dura in carica quattro anni ed e' composta:

  • Dal direttore del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;
  • Da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale di ciascuna delle seguenti categorie di soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, designati dalle organizzazioni:
  • Da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;
  • Da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;
  • Da un rappresentante della direzione regionale del lavoro.

3 .

Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

4 .

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.

Art. 39 - (soppressione di strutture e organi collegiali)

1 .

Gli uffici Provinciali e gli organi collegiali di cui all'allegata tabella a sono soppressi a decorrere dalla data prevista quale termine ultimo per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 514/1996. Sino alla medesima data le funzioni dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, esercitate in via provvisoria dal servizio programmazione, studi e ricerca dell'agenzia regionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1, continuano ad essere esercitate dal suddetto servizio.

2 .

Le funzioni di direzione e gestione eventualmente svolte dalle strutture e dagli organi collegiali soppressi ai sensi del comma 1 sono esercitate, secondo le rispettive competenze, dai dirigenti dell'agenzia.

Art. 40 - (ricorsi)

1 .

Contro i provvedimenti emanati dall'agenzia nell'ambito delle materie delegate e' ammesso ricorso alla commissione bilaterale per l'impiego esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione statale vigente in materia.

2 .

I ricorsi sono presentati entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento e ad essi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 41 - (compensi)

1 .

Al vicepresidente dell'agenzia, ai componenti il comitato, al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai revisori effettivi competono i compensi previsti dall'articolo 6 della Legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come modificato dall'articolo 85 della presente legge.

2 .

Per il trattamento di missione dei componenti del comitato e dei revisori dei conti si fa riferimento alla misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

3 .

Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 33, 34, 37 e 38 spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti degli organi collegiali regionali ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della Legge regionale 15 maggio 1987, n. 13.

Art. 42 - (bilancio)

1 .

L'agenzia ha un proprio bilancio.

2 .

Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

  • Finanziamenti regionali per il funzionamento;
  • Finanziamenti regionali per l'attivita' istituzionale riguardante gli interventi di politica attiva del lavoro;
  • Finanziamenti regionali per l'attivita' istituzionale riguardante il collocamento e i servizi all'impiego;
  • Contributi e sovvenzioni pubbliche;
  • Altre entrate inerenti la gestione e le finalita' dell'agenzia;
  • Altre entrate eventuali.

3 .

La misura dei finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 viene stabilita per ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della Legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

4 .

Trova applicazione la normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilita' degli enti ed organismi della Regione

Capo II

criteri gestionali

Art. 43 - (qualita' ed efficienza)

1 .

L'agenzia opera coniugando gli obiettivi della qualita' e dell'efficienza e, per tale scopo, si pone l'obiettivo di erogare agli utenti servizi di qualita' certificata ed e' dotata di un adeguato sistema informatizzato di controllo gestione.

Art. 44 - (flessibilita' e costi gestionali)

1 .

L'agenzia opera con criteri gestionali che assicurino il contenimento dei costi fissi, la flessibilita' nell'offerta dei servizi, la tempestivita' nell'azione amministrativa e l'alta qualificazione delle prestazioni.

2 .

Per le finalita' di cui al comma 1 l'agenzia puo' provvedere al fabbisogno di servizi specialistici ricorrendo a prestazioni di soggetti esTerni.

Art. 45 - (esternalizzazione dell'attivita' dell'agenzia)

1 .

Allo scopo dello snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, l'agenzia e' autorizzata a svolgere parte della sua attivita', con esclusione di quella attinente le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, avvalendosi di servizi esterni di soggetti pubblici o privati.

Titolo III - norme in materia di organizzazione

Capo I

modificazioni alla Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Art. t 46 - 58 - (norma transitoria)

1 .

Fino alla definizione dell'assetto organizzativo periferico dell'agenzia, da adottarsi con le forme previste dall'articolo 29 della Legge regionale 7/1988, le sezioni circoscrizionali per l'impiego continuano ad operare secondo l'attuale competenza territoriale. Tali uffici, decorso il termine previsto per l'esercizio della facolta' di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69, sono parificati, a tutti gli effetti, alle strutture stabili di cui all'articolo 29 della Legge regionale 7/1988.

2 .

Fino all'adozione del provvedimento organizzativo di cui al comma 1, l'organico delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e' provvisoriamente determinato in misura pari ai posti coperti alla data dell'1 gennaio 1997. Per le sezioni di Gorizia, Pordenone ed Udine l'organico provvisorio, decorso il termine di cui al comma 1, e' determinato sommando altresi' il numero di posti coperti alla medesima data presso i soppressi uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Comune

3 .

Con apposito regolamento dell'agenzia sono definiti i compiti e le modalita' di funzionamento delle unita' organizzative decentrate sul territorio regionale. Fino all'adozione di tali regolamenti le sezioni circoscrizionali di cui al comma 1 continuano ad operare secondo la vigente normativa nazionale in materia.

4 .

La Regione tramite l'agenzia, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e l'erogazione dei servizi ai lavoratori, continua a provvedere ai servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata, affidati agli uffici del lavoro in forza dell'articolo 31 del rdl 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo le disposizioni nazionali vigenti, in via transitoria, sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 219 della Legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 56 della presente legge, in materia. A tale fine i dipendenti regionali assegnati alle unita' organizzative possono espletare i compiti di funzionari delegati dell'inps.

5 .

La Regione tramite l'agenzia e' autorizzata a concedere ed erogare le indennita' di cui all'articolo 19 relative alle domande presentate dopo il 31 dicembre 1996, che non abbiano trovato accoglimento prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6 .

La Regione tramite l'agenzia, e' autorizzata a sostenere, dall'1 gennaio 1997, gli oneri relativi al funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 514/1996 eventualmente non sostenuti dallo stato o dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1.

7 .

Il consiglio di amministrazione dell'agenzia regionale del lavoro previsto dalla Legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad operare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'esercizio della facolta' di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69, fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di Costituzione del comitato.

8 .

Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di Costituzione del comitato, i compiti attribuiti dall'articolo 20 rispettivamente, alla commissione ed al comitato sono esercitati dalla commissione regionale per l'impiego e dal consiglio di amministrazione dell'agenzia regionale del lavoro.

Capo II

norme concernenti l'istituto regionale per la formazione professionale - irfop. Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Art. 60 - (patrimonio e spese dell'irfop)

1 .

I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'amministrazione regionale.

2 .

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilita' dell'istituto regionale per la formazione professionale.

3 .

L'amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attivita' formativa. L'istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attivita' didattica.

Art. 61 - 64 - (1)

Art. 65

1 .

Le disposizioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1998.

Art. 66 - (conclusione dei procedimenti in corso presso l'irfop)

1 .

L'istituto regionale per la formazione professionale conclude, secondo la previgente normativa, i procedimenti relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonche' i procedimenti relativi ad interventi sul patrimonio immobiliare iniziati antecedentemente all'1 gennaio 1998.

Capo III

norme in materia di personale

Art. 67 - (mobilita' verticale interna dell'amministrazione regionale)

1 .

Per fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico nella qualifica funzionale di consigliere e garantire la funzionalita' delle strutture regionali, i posti disponibili nella qualifica funzionale medesima alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti mediante procedure di mobilita' verticale interna secondo la disciplina di cui al Capo III della Legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

2 .

Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al comma 1 i dipendenti regionali con qualifica funzionale di segretario e di coadiutore con anzianita', rispettivamente, di almeno 5 e 10 anni nelle qualifiche medesime ed in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di consigliere ed attinente al corrispondente profilo professionale. I requisiti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione, devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 .

All'attivazione delle procedure di cui al presente articolo provvede, mediante la richiesta delle relazioni analitiche, il direttore regionale della organizzazione e del personale, una volta conclusi gli adempimenti connessi all'ultimazione delle procedure di scrutinio di cui alla Legge regionale 11/1990, nonche' all'effettuazione di quelle di cui alla Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, con riferimento all'accesso alle qualifiche di consigliere e di segretario.

4 .

All'attuazione delle procedure di cui al presente articolo provvede il consiglio di amministrazione del personale.

5 .

Per le finalita' di cui al presente articolo, il direttore regionale dell'organizzazione e del personale provvede ad attribuire ai singoli profili professionali i posti complessivamente disponibili nella qualifica funzionale di consigliere, tenuto conto di quanto stabilito in ordine alla dotazione organica dei profili professionali medesimi, dal provvedimento di cui all'articolo 45, comma 3, della Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

Art. 68 - (inquadramento nel ruolo unico regionale)

1 .

Il personale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 514/1996, risulti in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 presso gli uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale trasferiti alla Regione autonoma friuli-venezia giulia ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 514/1996, e che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 entro il termine IV i previsto, purche' formalmente assegnato agli uffici medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella b.

2 .

L'inquadramento ha effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della facolta' di opzione di cui al comma 3 ed e' riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica o di livello apportati, anche con effetto retroattivo, dall'amministrazione di provenienza alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 1997. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianita' maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'amministrazione di provenienza.

3 .

Il personale in servizio presso gli uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale trasferiti alla Regione autonoma friuli-venezia giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 514/1996, ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello stato. Il personale che intenda esercitare tale diritto deve presentare apposita richiesta al Ministero di appartenenza, nonche', per conoscenza, alla Regione friuli-venezia giulia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4 .

Al personale di cui al comma 1 spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

  • Stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza comprensivo degli aumenti periodici, nonche' degli altri assegni fissi e continuativi;
  • Quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5 .

Per la determinazione della quota di salario di riallineamento di cui al comma 4, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della Legge regionale 49/1984, va sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della Legge regionale 49/1984 per

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