Decreto Presidente Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 24

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/cee relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 39
17/02/1998

tipologia: Stato - Decreto Presidente Repubblica

Art. 1

1 .

Sono validi per la navigazione sulle idrovie situate in territorio Italiano i certificati di conduzione in corso di validita' compresi nell'elenco allegato al presente regolamento.

2 .

La validita' dei certificati di cui al comma 1 e' limitata alle categorie di navi per le quali sono stati rilasciati nello Stato membro; qualora la categoria non risulti dal certificato di conduzione, l'interessato dovra' produrre apposita attestazione dell'autorita' consolare che certifichi la categoria di validita' dei certificati.

Art. 2

1 .

La patente di battelliere del reno, rilasciata ai sensi della convenzione sulla navigazione del reno, e' comunque valida per tutte le idrovie Italiane.

Art. 3

1 .

Ferme restando le norme che richiedono conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportino sostanze pericolose, l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di sostanze pericolose (adnr) comprova tali conoscenze supplementari.

(e' omesso l'allegato).

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