Legge regionale 22 Novembre 1991, n. 31

Interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 16
11/12/1991
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - soggetti ed oggetto

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione in conformita' alla programmazione regionale ed in applicazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 443 favorisce e promuove l'associazionismo economico e la cooperazione tra imprese artigiane, quale strumento essenziale per lo sviluppo del settore e a tal fine attua gli interventi di incentivazione finanziaria disciplinati dalla presente legge.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1 .

Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge i consorzi e le societa' consortili anche sotto forma di cooperative nonche' le associazioni tra imprese artigiane costituite ed operanti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 21 maggio 1981, n. 240.

2 .

Tra i soggetti di cui al primo comma si intendono compresi, a tutti gli effetti, i consorzi e le societa' consortili di secondo grado.

3 .

Sono ammessi a godere dei benefici di cui alla presente legge i soggetti di cui al primo e secondo comma che abbiano sede legale in Liguria e le cui attivita' siano organizzate e localizzate in Liguria.

Art. 3 - Oggetto dell'attivita'

1 .

  • L'acquisizione, l'apprestamento di aree attrezzate, nonche' la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati e impianti;
  • L'acquisto e l'utilizzazione in Comune di beni strumentali, l'acquisizione di tecnologie avanzate;
  • L'acquisto di materie prime e semilavorate;
  • La creazione di una rete distributiva Comune l'acquisizione di ordinativi e la immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
  • La promozione dell'attivita' di vendita attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  • La partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici e privati;
  • Lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
  • L'assistenza e la consulenza tecnica, finanziaria e amministrativa;
  • La costruzione e l'esercizio di impianti volti a ridurre l'impatto ambientale delle attivita' delle imprese associate a contenere i consumi energetici o ad utilizzare energie alternative, ad attuare il riciclo e il riutilizzo delle acque e delle materie prime, nonche' lo smaltimento dei rifiuti prodotti;
  • Il controllo della qualita' e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
  • La creazione di marchi di qualita' e il coordinamento della produzione degli associati;
  • La gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in Comune;
  • Altre attivita' collegate alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Interventi regionali

A#art. 5.

Incentivi per la Costituzione degli organismi consortili

Contributi su spese di impianto

1 .

Gli interventi regionali di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a) consistono in contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 10.000.000.

2 .

Sono ammessi al contributo i consorzi, le societa' consortili e le associazioni di nuova Costituzione, nonche' quelli che si siano costituiti entro l'anno precedente la data dell'entrata in vigore della presente legge e non abbiano richiesto ed ottenuto alcun contributo ai sensi di leggi statali o regionali.

3 .

Le domande di contributo devono pervenire alla Regione nei casi di nuova Costituzione, entro due mesi dalla stessa, negli altri casi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV - interventi su progetti operativi e programmi integrati

capo I

generalita'

Art. 6 - Tipologia degli interventi regionali

1 .

  • All'acquisizione e apprestamento di aree attrezzate nonche' alla costruzione, all'acquisto e alla ristrutturazione di fabbricati e impianti; all'acquisto di beni strumentali finalizzati al miglioramento dei prodotti o dei processi produttivi o all'introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi, nonche' all'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle macchine e di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive;
  • All'acquisizione di servizi reali;
  • Alla commercializzazione dei prodotti.

2 .

Non sono ammesse al contributo previsto dal primo comma le spese che non siano identificabili con progetti e programmi di investimento, e che comunque non superino la somma di l. 10.000.000.

capo II

incentivi per l'acquisizione e l'apprestamento di aree attrezzate, costruzione e recupero delle immobilizzazioni e per l'acquisto di beni strumentali.

Art. 7 - Tipologia degli interventi

1 .

  • Un contributo annuo del 2,5 per cento sul capitale iniziale di mutui a medio termine;
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