Decreto Ministeriale 5 Maggio 1999, n. 286

Ridefinizione dei compiti e ampliamento della composizione dell'osservatorio permanente per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, nonche' per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario,anche ai fini della successiava assegnazione delle risorse.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 181
04/08/1999

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

All'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, gia' istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite le finalita' di: a) valutare i risultati relativi alla produttivita', all'efficienza, all'efficacia ed alla qualita' delle attivita' di ricerca e di formazione; b) verificare i programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario.

Art. 2

1 .

Per le finalita' di cui all'art. 1 l'osservatorio svolge i seguenti compiti: a) predispone studi e documentazioni per la formulazione da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria, previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, del rapporto triennale sull'attuazione del diritto agli studi universitari, previsto dall'art. 5 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tenuto conto dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle universita', nonche' la documentazione e le proposte tecniche utili alla definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'; b) nell'ambito della valutazione generale del sistema universitario: 1) presenta una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario elaborata sulla base delle relazioni predisposte dai nuclei di valutazione di ciascuna universita' e tenuto conto degli elementi raccolti dall'osservatorio; 2) fornisce al Ministro valutazioni sulle universita', su singole strutture didattiche e sul sistema universitario con particolare riferimento alla gestione amministrativa, alla didattica, alla ricerca e agli interventi per il diritto allo studio, anche sulla base di relazioni predisposte dai nuclei di valutazione delle universita'; 3) promuove e diffonde la cultura della valutazione e dell'autovalutazione; 4) fornisce al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il supporto necessario per l'attivita' di monitoraggio; c) nell'ambito della programmazione del sistema universitario: 1) predispone le relazioni tecniche sulle proposte presentate nell'ambito del procedimento di programmazione; 2) predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione; 3) predispone alla fine di ogni triennio un rapporto sui risultati della programmazione; d) nell'ambito del procedimento di istituzione e di autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale di nuove universita' statali e non statali: 1) predispone i criteri e la metodologia per verificare l'effettiva disponibilita' delle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, di personale docente e tecnico-amministrativo delle iniziative proposte; 2) predispone la relazione tecnica per ciascuna proposta; e) nell'ambito del procedimento di decongestionamento e di separazione organica degli atenei, effettua la valutazione tecnica dei progetti di decongestionamento presentati dagli atenei; f) nell'ambito della regolamentazione degli accessi ai corsi di studio universitari: 1) esprime parere sui decreti Ministeriali che determinano i criteri di riferimento per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilita' di posti per studenti per i corsi universitari ad accesso limitato, nonche' delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle universita'; 2) predispone un rapporto sullo stato delle universita' Italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonche' alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.

Art. 3

1 .

Oltre agli specifici adempimenti previsti dall'art. 2, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' richiedere all'osservatorio di svolgere valutazioni di specifiche attivita' o iniziative riguardanti il sistema universitario o singoli atenei, definendone di volta in volta gli obiettivi e i compiti.

2 .

L'attivita' dell'osservatorio e' definita da un programma annuale predisposto entro il 30 ottobre di ciascun anno e approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3 .

L'osservatorio presenta annualmente al Ministro ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attivita' svolta.

Art. 4

1 .

Le universita' e gli istituti universitari, collaborano con l'osservatorio per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente decreto fornendo tutti i dati e le informazioni autonomamente richiesti dall'osservatorio medesimo.

Art. 5

1 .

Le valutazioni e le verifiche di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate sulla base di procedure e di standard quantitativi e qualitativi definiti dall'osservatorio, che puo' acquisire al riguardo pareri e proposte della conferenza permanente dei rettori e del consiglio universitario nazionale.

2 .

Per rendere l'attivita' di cui al comma 1 funzionale alle esigenze di migliore conoscenza del sistema universitario, le procedure e gli standard verranno definiti con periodicita' pluriennale, di regola triennale, con il medesimo iter.

Art. 6

1 .

L'osservatorio e' composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, due dei quali su una rosa di cinque nomi designata dal consiglio universitario nazionale, scelti, anche in ambito non accademico, tra studiosi di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione di sistemi formativi o della ricerca. Il predetto decreto individua anche il presidente dell'osservatorio.

2 .

I componenti dell'osservatorio non possono ricoprire l'incarico di rettore di universita' o di direttore di istituti universitari o membro del consiglio universitario nazionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. 3. Ai componenti dell'osservatorio e' attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza per ogni seduta da determinare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge del 22 dicembre 1996, n. 662.

Art. 7

1 .

L'osservatorio si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto necessario, composta da personale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e da esperti nominati ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2 .

Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio e per motivate esigenze derivanti dalle attivita' del medesimo, alle quali l'osservatorio non provvede direttamente o con le proprie strutture, puo': a) costituire appositi gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) affidare ad enti e societa' specializzate lo svolgimento di ricerche e studi ai sensi delle vigenti disposizioni. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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