Legge Statale 5 Gennaio 1999, n. 25

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle comunita' europee - legge comunitaria 1998.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 35
12/02/1999

tipologia: Stato - Legge

capo I

disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 1 - (delega al governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1 .

Il governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati a e b.

2 .

I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3 .

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato b, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4 .

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

Art. 2 - (criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1 .

Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o Decreto Legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al Decreto Legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi; g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; h) nelle materie di competenza delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle Regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonche' gli ambiti di autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarieta'.

2 .

Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Art. 3 - (attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1 .

Il governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato c con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.

2 .

Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato c.

3 .

Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4 - (attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1 .

L'allegato d elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento Ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2 .

Le amministrazioni competenti informano costantemente La Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3 .

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alLa Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

Art. 5 - (oneri relativi a prestazioni e controlli)

1 .

Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

Art. 6 - (delega al governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1 .

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle comunita' europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 .

La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 7 - (riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1 .

Il governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

Art. 8 - (ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'unione europea)

1 .

Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'accordo di schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".

2 .

Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'accordo di schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".

3 .

All'articolo 7-bis del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno stato che applichi l'accordo di schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reCiprocita' e purche' non VI ostino gli stati il cui spazio aereo venga attraversato".

Art. 9 - (disposizioni in materia di marcatura cee e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

1 .

Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura ce, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'unione europea".

2 .

Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: "relative" e le parole: "all'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate".

3 .

Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura ce; trascorso tale termine, si provvede con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza".

4 .

Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura ce si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

Art. 10 - (modifiche della legge 9 marzo 1989, n 86)

1 .

All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2: a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della corte di giustizia delle comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica Italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa".

2 .

L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "art. 7. - (relazione annuale al Parlamento) - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attivita' del consiglio dell'unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica Italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei Conti delle comunita' europee per cio' che concerne l'Italia. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attivita' svolte e gli orientamenti che il governo intende assumere per l'anno in corso".

Art. 11 - (integrazione dell' 17 della legge 23 agosto 1988, n 400)

1 .

All'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dei regolamenti comunitari".

Art. 12 - (integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281)

1 .

All'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "venti giorni" sono inserite le seguenti: "; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere".

2 .

All'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere".

Art. 13 - (abrogazioni)

1 .

Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonche' l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Art. 14 - (integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

1 .

Al comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati".

Art. 15 - (modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)

1 .

Al comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato piu' breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".

Art. 16 - (modifiche all' 40 della legge 24 aprile 1998, n 128)

1 .

All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunta la seguente lettera: "f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (ce) n. 412/97 della commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato."; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle Regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (ce) n. 412/97 della commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori."; c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tale regime non si applica nelle Regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7".

Art. 17 - (lavoro notturno)

1 .

Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della corte di giustizia delle comunita' europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' sostituito dal seguente: "art. 5. 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".

2 .

Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il governo e' delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonche' prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali; b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva; c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali; d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva; e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneita' dei lavoratori interessati; f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno; g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

3 .

Lo schema o gli schemi di Decreto Legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.

Art. 18 - (interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': criteri di delega)

1 .

L'attuazione della direttiva 96/48/ce del consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie Italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilita' con il sistema europeo ad alta velocita', anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonche' la validita' economica delle disposizioni da adottare; b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilita' (sti); c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilita'; d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' e dell'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita', o la procedura di verifica "ce" dei sottosistemi, uno o piu' organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/ce.

Art. 19 - (protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega)

1 .

Il governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/euratom del consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonche' le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/euratom; b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/euratom, nonche' le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/euratom; c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/euratom; d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/euratom.

Art. 20 - (etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega)

1 .

L'attuazione della direttiva 97/4/ce del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 gennaio 1997, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanita', possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonche' la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un paese membro, nei casi in cui la stessa: 1) non e' disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi; 2) designa, nel paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore; b) prevedere anche l'uso della lingua Italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta; c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle gia' esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potra' avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovra' tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c). La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

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