Legge Statale 9 Febbraio 1999, n. 31

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica di lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a vilnius il 4 aprile 1996

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 44
23/02/1999

tipologia: Stato - Legge

Art. 1

1 .

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica di lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, fatta a vilnius il 4 aprile 1996.

Art. 2

1 .

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della convenzione stessa.

Art. 3

1 .

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

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