Deliberazione CIPE 11 Novembre 1998, n. 127
Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca. attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 4 07/01/1999 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
Delibera:
Art. 1
La disciplina dei patti territoriali e dei contratti di programma, prevista dalle proprie deliberazioni del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997, e' estesa alle iniziative proposte dalle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquacoltura, ed ai relativi consorzi, di cui alla sezione a e b della "classificazione delle attivita' economiche istat 1991".
Art. 2
Le deliberazioni di cui al precedente punto 1, sono cosi' modificate ed integrate:
- Patti territoriali. Al punto 2.1 della delibera CIPE del 21 marzo 1997 dopo la parola "agroindustria", sono inserite le parole "agricoltura, pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse" e dopo la parola "servizi" sono inserite le parole "(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonche' il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)". Al punto 2.6, lettera a), dopo le parole "programmazione regionale" sono aggiunte le parole ", eventualmente anche agricola". Al punto 2.9, lettera b), dopo le parole "delle amministrazioni competenti" e' inserito il seguente capoverso: "sono ammissibili le spese effettuate entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data". Al punto 2.9, lettera d), dopo le parole "del relativo investimento" sono aggiunte le seguenti parole ", e al 20 per gli interventi previsti all'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173". Al punto 2.10.1, lettera b), secondo capoverso le parole "di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527" sono sostituite con le parole "previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative, salvo i progetti di investimento (materiali ed immateriali) nel settore agricolo, IV i compresi la pesca e l'acquacoltura, che sono istruiti sulla base dei limiti, dei criteri e delle modalita' fissate, in conformita' con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera". Al punto 2.10.1, lettera b), dopo le parole "mediante gara.", e' aggiunto il seguente capoverso: "i soggetti convenzionati possono collaborare tra loro per l'istruttoria del patto, individuando un unico istituto capofila, responsabile nei confronti dell'amministrazione".
- Contratti di programma. La deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994 relativa alla disciplina dei contratti di programma, cosi' come integrata dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, e' modificata ed integrata come segue: a) al punto 2, lettera a), dopo la parola "dimensione" e' soppressa la parola "industriale" e sono aggiunte le parole "operanti nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura"; b) al punto 2, lettera b), dopo le parole "piccole imprese" sono soppresse le parole "anche operanti in piu' settori" ed aggiunte le parole "(anche sotto forma di cooperativa), operanti in uno o piu' settori (ivi compreso il settore agricolo ed ittico); c) al punto 2, lettera c), cosi' come integrato dalla delibera del 21 marzo 1997, dopo le parole "rappresentanze dei distretti industriali" sono aggiunte le parole "agricoli, agroalimentari ed ittici. Con successivo decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno individuati i distretti agricoli, agroalimentari ed ittici"; d) al punto 3.2, comma 3, dopo la parola "tecnologica" sono aggiunte le parole "o al Ministero per le politiche agricole". Alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "il Ministero per le politiche agricole, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente, puo' avvalersi, ai fini della valutazione degli elementi del piano progettuale, degli istituti da esso vigilati"; e) al punto 3.2, ultimo capoverso, dopo le parole "al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole "ed al Ministero per le politiche agricole"; f) al punto 3.3, terzo trattino, dopo le parole "in esn" sono aggiunte le parole: "tenuto conto che nei diversi settori l'intensita' massima degli aiuti e' comunque calcolata in base alle normative comunitarie che disciplinano gli aiuti di stato"; g) al punto 3.4, primo periodo, dopo le parole "al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole: "ed al Ministero per le politiche agricole"; h) al punto 3.6, secondo periodo, dopo le parole "dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole: "ed al Ministero per le politiche agricole"; i) all'allegato 1, punto 1, dopo le parole "previa acquisizione delle specifico parere sulla localizzazione da parte della Regione interessata" sono aggiunte le parole: "nonche' sulla compatibilita' degli interventi proposti con la programmazione agricola regionale"; j) all'allegato 1, punto 2, nono trattino dopo le parole "in esn;" sono aggiunte le parole: "per il settore agricolo le agevolazioni finanziarie dovranno essere distinte per tipologia di intervento secondo i criteri definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; k) all'allegato 1, punto 2, dopo le parole "consorzi di piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole: ", cosi' come previsti nel punto 2 lettera b) della delibera,".
- Contratti d'area. Al punto 3.1 dopo la parola "agroindustria" sono aggiunte le parole: "produzione di energia termica o elettrica da biomasse"; dopo la parola "servizi" inserire le parole "(compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei containers, nonche' il confezionamento, l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci, alimentari e non)". Al punto 3.2 primo capoverso dopo le parole: "da gravi crisi occupazionali" inserire le seguenti parole "accertate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato,". Al punto 3.7.1, lettera a), dopo le parole "insediamenti produttivi" sono aggiunte le parole "la disponibilita' delle aree e' accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Al punto 3.7.1, lettera b) della delibera CIPE 21 marzo 1997 le parole "di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n 527" sono sostituite con le parole "previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e dalle relative disposizioni applicative,". Al punto 3.7.1, ultimo comma, le parole "accerta la sussistenza dei predetti requisiti" sono sostituite dalle parole "acquisisce la documentazione comprovante la sussistenza dei predetti requisiti ed accerta la disponibilita'".
Art. 3
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a redigere il testo unificato delle deliberazioni a carattere normativo, finora adottate, in materia di programmazione negoziata.
Art. 4
L'operativita' della presente delibera, nelle parti normativamente soggette a disposizioni comunitarie, e' subordinata agli esiti della notifica alla commissione europea. In attesa di tale assenso, e' sospeso per un massimo di sessanta giorni dalla data della presente delibera l'accesso ai servizi di assistenza tecnica dei patti territoriali; successivamente a tale termine, l'estensione alla programmazione negoziata dei settori previsti nella presente delibera rimane comunque subordinata all'esito della citata notifica.





