Legge regionale 24 Dicembre 1998, n. 35

Rifinanziamento delle leggi regionali n. 28 del 1984 e n. 33 del 1988

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 39
24/12/1998
Regione Sardegna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Autorizzazione di spesa

1 .

Sono autorizzati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, i seguenti ulteriori stanziamenti in conto dei sottoelencati capitoli di spesa nella misura accanto a ciascuno indicata: cap. 10137 - contributi a cooperative e societa' giovanili nel settore dei beni e servizi - art. 10, l.r. 28/1984, lire 17.000.000.000 cap. 10143 - concorso interessi su mutui a cooperative e societa' giovani - art. 10, l.r. 28/1984, lire 7.000.000.000 cap. 10145 - interventi dell'agenzia regionale del lavoro - l.r. 33/1984, lire 30.000.000.000 cap. 10146-01 - concorso interessi per anticipazioni IV a - art. 10, l.r. 28/1984, lire 9.900.000.000 cap. 11129 - contributi agli enti locali per l'affidamento a cooperative e societa' giovanili nel settore dei beni ambientali e culturali - art. 10 bis, l.r. 28/1984, lire 1.000.000.000

Art. 2 - Conservazione a residui

1 .

Le somme stanziate per l'acquisizione di beni e servizi, nonche quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, limitatamente agli importi degli appalti, comprensivi delle somme a disposizione, per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso.

2 .

Le somme stanziate in conto competenza, nonche quelle disponibili in conto residui, per la realizzazione di programmi o iniziative comunitari, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1998, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3 .

L'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 40 della Legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 puo' essere effettuata anche direttamente dall'amministrazione regionale; le somme stanziate nell'anno 1998 per le suddette finalita' , qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

4 .

Le somme stanziate nell'esercizio 1998 per la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, nonche quelle stanziate dalla presente legge, qualora non impegnate, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5 .

Le somme stanziate nell'esercizio 1998 in conto del capitolo 08173 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 3 - Copertura finanziaria

1 .

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 64.900.000.000 per l'anno 1998; agli stessi oneri si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante l'utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella b allegata alla Legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

2 .

Nel bilancio della Regione per l'anno 1998, sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis).

Art. 4 - Urgenza

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

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