LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003, N. 4

Disciplina delle attivita? di ricerca,sviluppo tecnologico ed innovazione

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 1
04/01/2003
Regione Basilicata

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

La seguente legge:

Titolo I

Art. 1 - Finalita

1.

La presente legge disciplina le forme e le modalita di finanziamento da parte della Regione Basilicata delle iniziative di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione promosse sul territorio regionale da operatori pubblici e privati.

Art. 2 - Campo di applicazione

1.

Coerentemente con la 'Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppoa?? (96/C 45/06), pubblicata sulla GUCE serie C n. 45 del 17 febbraio 1996, le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative di ricerca sviluppo tecnologico ed innovazione rientranti nelle seguenti tipologie di attivita :

  • ricerca fondamentale;
  • ricerca industriale;
  • attivita di sviluppo precompetitiva.

2.

Per ricerca fondamentale deve intendersi un'attivita che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

3.

Per ricerca industriale deve intendersi la ricerca pianificata o lo svolgimento di indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per la definizione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

4.

Per attivita di sviluppo precompetitiva deve intendersi la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Detta attivita puo, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonche progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne convertibili ne utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti, nonche interventi che afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.

Art. 3 - Piano Regionale della Ricerca Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell'Innovazione

1.

Il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell'Innovazione (PRR&STI;), approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, individua sia per la ricerca fondamentale sia per quella industriale e per l'attivita di sviluppo precompetitiva, sulla scorta delle indicazioni e delle priorita rivenienti dal Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea e dal Piano Nazionale della Ricerca, le aree di indagine ed i campi di intervento maggiormente aderenti alle esigenze di sviluppo settoriale e complessivo della regione.

2.

Il PRR&STI; ha durata triennale e viene annualmente aggiornato, sulla base anche delle indicazioni rivenienti dal sistema regionale della ricerca e dalle forme organizzate di rappresentanza delle imprese e dei sistemi produttivi locali, in sede di approvazione del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.), di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. n.30 del 24 marzo 1997.

3.

Ogni aggiornamento annuale del PRR&STI; deve contenere sia per la ricerca fondamentale sia per quella industriale e l'attivita di sviluppo precompetitiva la specificazione dei seguenti elementi:

  • le aree di indagine ed i campi di intervento da attivare;
  • le iniziative finanziabili;
  • le procedure (a valutazione, automatica enegoziale) di selezione dei progetti;
  • i soggetti destinatari;
  • il limite massimo delle agevolazioni concedibili;
  • lo stanziamento finanziario.

4.

Limitatamente all'esercizio finanziario 2002, le modalita di attuazione del PRR&STI; sono definite con apposita deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competenteCommissione Consiliare.

Art. 4 - Attivazione degli interventi

1.

Per l'attivazione dei progetti relativi alla ricerca fondamentale, a quella industriale ed all'attivita di sviluppo precompetitiva, la Giunta Regionale emana, conformemente alle indicazioni formulate nel D.A.P.E.F.,appositi avvisi ad evidenza pubblica contenenti specificazioni circa:

  • le forme ed i tempi di presentazione delle richieste di contributo;
  • la documentazione da allegare alla domanda;
  • i requisiti di ammissibilita , titoli di preferenza e criteri di formazione della graduatoria;
  • i criteri e le modalita di verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita a finanziamento, di valutazione dei titoli di preferenza e di formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni;
  • le modalita di erogazione del contributo alle imprese selezionate;
  • le modalita di verifica tecnico-amministrativa, in sede di liquidazione del saldo, del rispetto delle condizioni stabilite dai regimi di aiuto;
  • gli obblighi a carico sia dell'Ente Regione che dell'impresa beneficiaria ai fini della piena e corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute nella presente legge.

Titolo II

Capo I

Disposizioni Comuni

Capo III

Ricerca industriale Ricerca industriale e attivita di sviluppo precompetitiva

Titolo III

Potenza, 2 gennaio 2003.

BUBBICO

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