Testo Coordinato Decreto Legge 30 Luglio 1999, n. 10207
Testo del decreto - legge 1 luglio 1999, n. 214 (in gazzetta ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1999), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 1999, n. 263 (in questa stessa gazzetta ufficiale alla pagina 9),
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 183 06/08/1999 |
tipologia: Stato - Testo coordinato
Art. 1 - Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
1.
Al Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- All'articolo 7, il comma 8 e' sostituito dai seguenti: "8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente Decreto Legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle Regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio";
- All'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 (sempre all'interno di detto termine finale.)"
Riferimenti normativi: - il testo vigente dell'art. 7 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1977, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "art. 7 (personale). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, IV i compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonche' del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e' disposta secondo i seguenti criteri:
- Trasferimento alle Regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
- Trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in servizio presso le direzioni regionali e Provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
2 .
Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e' stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le Regioni e gli enti locali.
3 .
Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
4 .
Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede a predisporre entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorita' stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5 .
Al personale statale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
6 .
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna Regione ai sensi dell'art. 4.
7 .
I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 11, sono ceduti alle Regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
8 .
Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente Decreto Legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle Regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
8-b.
Bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle ricorrenti variazioni di bilancio". - l'art. 8 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi' come modificato, risulta essere il seguente: "art. 8 (soppressione uffici periferici). - 1. A decorrere dalla data di Costituzione dei centri per l'impiego di cui all'art. 4, e comunque entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'art. 7 sempre all'interno di detto termine finale, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura".
Art. 2 - Disposizioni in materia di apprendistato
1 .
All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, le parole da: "trovano applicazione" fino a: "collettivi nazionali di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente"; ( b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per la dislocazione territoriale della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attivita' formativa esterna". Riferimenti normativi: - il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione), cosi' come modificato, risulta essere il seguente: "2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le Regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post -obbligo o di attestato, di qualifica professionale idonei rispetto all'attivita' d svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i termini e le modalita' per la certificazione dell'attivita' formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonche' per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attivita' formativa esterna".
Art. 3
Avvertenza: il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo Testo Unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto Legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.





