Decreto Ministeriale 19 Marzo 1999, n. 147
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto - legge 31 gennaio 1995, n. 25, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialita' giovanile
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 119 24/05/1999 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1 - Soggetti beneficiari
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 3 sono presentate dai soggetti i quali:
A) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50% del proprio reddito totale e dedicano alle attivita' esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla meta' del proprio tempo di lavoro totale;
B) abbiano un'eta' compresa tra i 18 e 35 anni;
C) siano residenti, alla data della presentazione della domanda, nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b , cosi' come definiti dal regolamento ce n. 2081 del consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni;
D) subentrino ad un parente entro il secondo grado nella conduzione dell'azienda agricola localizzata nei predetti territori, assumendo la responsabilita' civile e fiscale della gestione.
2. I soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale all'atto della presentazione della domanda si impegnano a conseguirla entro due anni dall'accoglimento della domanda medesima, pena la revoca delle agevolazioni.
3. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2 - Progetti finanziabili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono la realizzazione di progetti nel settore agricolo con investimenti non superiori a 2 miliardi di lire. Per i progetti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli la consistenza degli investimenti deve essere adeguata alle capacita' produttive dell'azienda, maggiorate del 100%.
2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto e' svolta per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
Art. 3 - Agevolazioni
1. Sui progetti approvati sono concesse le seguenti agevolazioni:
A) contributo in conto capitale e mutuo agevolato, secondo i limiti fissanti dall'Unione Europea in termini di esn o di esl, calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4;
B) contributo in conto gestione nella misura definita dall'articolo 5;
C) servizi di assistenza tecnica (tutoraggio o formazione) nella fase di realizzazione dell'investimento e nella fase di avvio dell'iniziativa.
Art. 4 - Spese ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'iva:
A) per studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
B) per opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
C) per opere murarie inerenti l'attivita' produttiva, comprese le spese necessarie per la progettazione esecutiva;
D) per oneri per il rilascio della concessione edilizia;
E) per allacciamenti e per macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
F) per progettazione e registrazione del marchio aziendale;
G) per acquisto di animali, piante madre ed alte;
H) per altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale.
2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2% dell'investimento da realizzare. Le opere murarie sono ammissibili entro il limite del 40% della spesa complessiva necessaria per la realizzazione del progetto, elevabile al 60% in relazione all'indirizzo produttivo e nel caso di attivita' relativa all'allevamento ittico. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, quelle relative all'acquisto del terreno e quelle di costruzione o ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attivita' produttiva.
3. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo soggetto sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda.
Art. 5 - Contributo spese di gestione
1. Il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per un periodo di due anni, per le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:
A) spese per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
B) spese per prestazioni di servizi;
C) oneri finanziari, esclusi quelli riferiti a prestiti agevolati.
2. Non sono ammissibili al contributo le seguenti spese:
A) canoni di locazione per immobili o per terreni;
B) stipendi, salari e rimborsi anche ai soci;
C) spese legali e per arbitrati;
D) canoni di leasing.
3. Il contributo e' concesso nella misura del 50% delle spese ammesse e, comunque, per un ammontare non superiore a 400 milioni di lire per anno per le aziende localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e a 100.000 ecu per quelle delle aree degli obiettivi 2 e 5b. Per il primo esercizio puo' essere erogata un'anticipazione pari al 40% del contributo concesso.
4. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo sono compatibili con eventuali indennita' compensative annue concesse a favore delle attivita' agricole.
5. Per la sola attivita' di commercializzazione le spese ammissibili di cui alla lettera a) del comma 1 non potranno superare, limitatamente alla voce "prodotti finiti", il 20% delle spese ammesse.
Art. 6 - Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a., di seguito "societa'" ed e' redatta secondo il modello allegato, che fa Parte Integrante del presente regolamento.
2. Alla domanda, redatta su carta semplice, e' allegata in duplice copia la seguente documentazione:
A) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacita' tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle potenzialita' del mercato di riferimento, sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola e sulla redditivita' attesa dell'iniziativa;
B) certificazione inerente la piena disponibilita' dei terreni di proprieta' oppure in affitto, in comodato o comunque in uso da almeno due anni da parte del soggetto cedente;
C) certificati catastali dei terreni aziendali;
D) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva dello stesso.
Art. 7 - Disposizioni finali
1. La societa' adotta le misure necessarie affinche', del totale delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi effettuati ai sensi del presente regolamento in ciascun anno, non meno di due terzi siano destinate ai giovani agricoltori residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1, sempreche' ne ricorrano le condizioni in base alle domande da essi presentate e ritenute ammissibili.
2. La societa' presenta annualmente al Ministero per le politiche agricole e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle iniziative approvate.
3 per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento n. 306 del 18 febbraio 1998, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile. Il presente regolamento, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





