Legge regionale 19 Settembre 1983, n. 65
Interventi a favore delle imprese artigiane che occupano apprendisti
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 19/09/1983 |
| Regione | Lazio |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
Allo scopo di tutelare le continuita' della tradizione artigiana, di promuovere la formazione di mano d'opera artigiana qualificata, nonche' di incoraggiare l'occupazione giovanile nel settore dell'artigianato in attesa di riorganizzare il complesso degli interventi a sostegno dell'artigianato, la Regione Lazio concorre, con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dall'art.18, ad incentivare l'assunzione, la qualificazione ed il mantenimento in servizio, con la qualifica conseguita, di apprendisti nelle aziende artigiane.
Art. 2 - Destinatari
Sono destinatari dei benefici previsti dalla presente legge:
- Le imprese artigiane dei settori relativi alle attivita' classificabili, ai sensi della classificazione del 1971 per categorie di attivita' economica dell'istituto centrale di statistica, nel ramo tre "industrie manufatturiere" e nel ramo quattro "industrie delle costruzioni e della installazione di impianti";
- Le imperse artigiane dei settori relativi ai mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui all'elenco allegato al decreto del presidente della repubbllca 23 ottobre 1956, n. 1202, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537.
Le imprese di cui ai punti a) e b) del precedente comma, per le quali la durata massima del periodo di apprendistato contemplato dai contratti collettivi nazionali di lavoro e' superiore ad anni due, con riferimento, ove previsto, all'eta' minima stabilita per l'inizio del rapporto di apprendistato, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono a tempo pieno nuovi apprendisti, nel rispetto della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni nonche' dei contratti nazionali di lavoro con obbligo di far seguire corsi di istruzione complementare organizzati dalla Regione Lazio presso i propri centri professionali ove sussistano le condizioni di loro attuazione in relazione ad un congruo numero di apprendisti.
Art. 3 - Condizioni
Per concorrere all'assegnazione dei benefici della presente legge, gli interessati devono:
- Essere titolari di impresa artigiana iscritta negli albi Provinciali di cui all'art. Della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- Corrispondere all'apprendista una retribuzione pari a quella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Non avere licenziato apprendisti nel periodo della data di pubblicazione ed il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- Limitatamente alle imprese artigiane dei settori di cui alla lettera b) del precedente art.l2, mantenere in servizio l'apprendista, dopo l'attribuzione della qualifica professionale relativa al mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato, con la qualifica conseguita garantendo la stabilita' del posto di lavoro per non meno di un anno;
- Non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art.29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in relazione al rapporto di apprendistato al quale il beneficio si riferisce.
Art. 4 - Tipo e musura delle provvidenze
All'imprenditore artigiano, nei limiti di un solo apprendista assunto entro la percentuale massima degli apprendisti che, in base alle disposizioni di legge in vigore, egli ha facolta' di assumere, e' concesso:
- Un contributo di l.1.200.000 per il primo semestre di tirocinio continuativo effettuato presso l'azienda;
- Limitatamente alle imprese artigiane dei settori di cui alla lettera b) del precedente art.2, un contributo di l.1.400.000 per il successivo anno e l.600.000 per ciascuno degli ulteriori semestri di tirocinio continuativo effettuato presso l'azienda, nonche' un premio di l.500.000 per l'attribuzione all'apprendista, entro il periodo massimo di tirocinio, della qualifica professionale relativa al mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato e che per il suo mantenimento in servizio con la qualifica conseguita ed alle condizioni di cui alla letter d) del precedente art.3. Il contributo di l.600.000 di cui alla lettera b) del comma precedente e concesso per non piu' di tanti semestri quanti sono i periodi massimi di durata del rapporto di tirocinio previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione all'eta' dell'apprendista ovvero, in mancanza di previsione espressa, per non piu' di tre semestri e, comunque, non oltre il conseguimento della qualificazionje professionale. Per i periodi inferiori al semestre il contributo e' corrisposto nella misura ridotta del 50 per cento qualora il tirocinio sia durato piu' di novanta giorni. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro previsti dalla legge non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.
Art. 5 - Domanda per il primo contributo
Per ottenere il contributo di cui alla lettera a) del precedente art.4, gli imprenditori artigiani interessati devono:
- Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare alla competente Commissione provinciale per l'artigianato domanda secondo le modalita' indicate dal successivo art.8 con allegata copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, della ricevuta di notificazione di cui al secondo comma dell'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, fatta alla sezione di collocamento del Comune in cui l'imprenditore esercita la propria attivita'. Nella domanda deve essere indicato il numero di iscrizione all'albo provinciale di cui all'art.9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- Non prima di sei mesi dalla data di assunzione dell'apprendista per il quale il contributo e' richiesto, presentare domanda secondo le modalita' indicate dal successivo art.8, richiamando in essa la domanda di cui alla lettera a) del precedente comma, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b),c) ed e) del precedente art.3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni.
L'ufficio che istruisce le domande puo' verificare le dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma richiedendo alle amministrazioni competenti gli elementi necessari per il loro riscontro.
Art. 6 - Eventuale domanda per i contributi ulteriori
Per ottenere il contributo di l.1.400.000 per il successivo anno nonche' gli ulteriori contributi di l.600.000 di cui alla lettera b) del precedente art.4, gli imprenditori artigiani interessati devono non prima di un anno dalla data di presentazione della domanda prevista dalla lettera b) del primo comma del precedente art.5 e, successivamente, non prima di un anno dalla precedente domanda, presentare le relative istanze secondo le modalita' indicate dal successivo art.8, richiamando in essa le precedenti domande ed allegando:
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente art.3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni, fermo restando il dispositivo dell'ultimo comma del precedente art.5;
- Fidejussione bancaria a garanzia della restituzione delle quote di contributo nei casi di decadenza dei benefici della presente legge indicati al terzo comma del successivo art.17.
Art. 7 - Domanda per il saldo
Per ottenere il pagamento dei contributi di cui alla lettera b) del precedente art.4, limitatamente alle semestralita' comunque non ancora riscosse, nonche' del premio previsto dalla medesima disposizione, gli imprenditori artigiani interessati devono presentare domanda secondo le modalita' indicate dal successivo art.8, richiamando in essa le precedenti domande di cui al precedente art.5 e, ove presentate, anche le successive domande previste dall'art.6 della presente legge. Alla domanda debbono essere allegati:
- Attestato della comunicazione dell'imprenditore artigiano di avere attribuito la qualificazione professionale all'apprendista per il quale il beneficio e' richiesto, rilasciato dalla competente sezione di collocamento;
- Atto di assunzione del lavoratore nella qualifica conseguita con contratto di lavoro a tempo indeterminato contenente una clausola con la quale l'imprenditore artigiano si impegna a conservare la stabilita' del posto di lavoro per non meno di un anno;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'imprenditore artigiano attesta di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere b) ed e) del precedente art.3 e che il rapporto di tirocinio non ha subito interruzioni, fermo restando il disposto dall'ultimo comma del precedente art.5.
L'atto di assunzione di cui alla lettera b) del comma precedente deve essere presentato in originale ovvero in copia autenticata e deve essere sottoscritto, per espressa conoscenza della clausola sopra indicata anche dal lavoratore.
Art. 8 - Modalita' di presentazione delle domande
Le domande previste dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, compilate su carta bollata ed indirizzate alle Commissioni Provinciali dell'artigianato, istituite ai sensi dell'art.12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nella cui circoscrizione le imprese richiedenti hanno sede e svolgono la loro attivita', devono essere spedite mediante lettera raccomandata con Avviso di ricevimento non oltre quindi i giorni dalle scadenze previste nella presente legge rispettivamente dalla lettera b) del primo comma dell'art.5, dall'art.6 e dal, momento della comunicazione prevista dalla lettera a) del secondo comma dell'art.7. La data di spedizioni vale quale data di presentazione delle domande. Gli elenchi formati dagli uffici di ricevimento secondo l'ordine di presentazione delle domande sono pubblici.
Art. 9 - Tempi e modalita' di erogazione
Le provvidenze previste dal precedente art.4 sono corrisposte, nei tempi e secondo le modalita' seguenti:
- Contributo di l.1.200.000 relativo al primo semestre di tirocinio effettuato presso l'azienda, da erogarsi in seguito all'accoglimento della domanda di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art.5;
- Contributo di l.1.400.000 relativo al successivo anno di tirocinio effettuato presso l'azienda nonche' ulteriori contributi di l.600.000 per gli altri semestri, da erogarsi in seguito all'accoglimento delle domande di cui a precedente art.6;
- Saldo del contributo relativo agli ulteriori semestri di tirocinio effettuato presso l'azienda e premio per la qualificazione professionale attribuita nonche' per il mantenimento in servizio dell'apprendista con la qualifica conseguita da erogarsi in seguito all'accoglimento della domanda di cui al precedente art.7.
Art. 10 - Riparazione degli interventi su base provinciale
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, commercio ed artigianato, provvede a ripartire nell'ambito delle singole Provincie il numero delle imprese da ammettere al contributo, in proporzione al numero delle imprese artigiane che nel rispettivo territorio hanno sede, quante risultano dagli albi Provinciali di cui all'art.9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, alla data dell'ultimo aggiornamento effettuato, riservando un terzo degli interventi a favore delle imprese artigiane di cui alla lettera b) del precedente art.2. La Commissione consiliare permanente all'industria, commercio ed artigianato, esprimera' il proprio parere sulla proposta formulata dall'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato; proposta che sara' acquisita nella deliberazione della Giunta regionale. Ove il numero delle domande delle imprese, tendenti ad ottenere l'intervento regionale dovesse risultare in una o piu' Provincie inferiore al numero delle imprese ammissibili a contributo, la Giunta regionale, in presenza di eccedenza di domande in altre provncie, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, provvede a modificare proporzionalmente, tenendo conto del reale fabbisogno, la ripartizione dei fondi, fatta salva la riserva di un terzo degli interventi a favor delle imprese artigiane di cui alla lettera b) del precedente art.2.
Art. 11 - Formazione della graduatoria e ammissione alle provvidenze
Entro tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera a) del precedente art.5, le Commissioni Provinciali per l'artigianato compilano un elenco delle imprese da ammettere alle provvidenze di cui alla presente legge sulla base dei seguenti criteri:
- Imprese artigiane nelle quali il rapporto degli operai occupat al momento della domanda prevista dalla lettera a) del primo comma del precedente art.5 e l'apprendista per i quale il beneficio e' richiesto e' documentato essere piu' vicino a zero;
- Imprese artigiane costituite in forma di societa' cooperative;
- Imprese artigiane localizzate in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi;
- Imprese artigiane con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo di cui all'art.9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
Se piu' aziende, in applicazione dei suddetti criteri, risultano nella stessa posizione, prevale l'ordine di presentazione della domanda prevista alla lettera a) del primo comma del precedente art.5. L'elenco di cui al primo comma, suddiviso anche per comuni nel cui territorio le imprese richiedenti hanno sede e svolgono la loro attivita' deve essere trasmesso all'Assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato. Ricevute le domande di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art.5 le Commissioni Provinciali per l'artigianato aggiornano l'elenco di cui al primo comma del presente articolo e trasmettendo all'Assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, una proposta di graduatoria delle imprese da ammettere 2 contributi. Gli elenchi delle imprese ammissibili a contributo secondo l'ordine di graduatoria sono pubblicati agli albi delle rispettive Commissioni Provinciali dell'artigianato. Le Commissioni Provinciali per l'artigianato istruiscono pure le successive domande previste dai precedenti articoli 6 e 7, trasmettono all'Assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, l'elenco delle aziende artigiane da ammettere alle ulteriori provvidenze. La documentazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo puo' essere sostituita da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 12 - Provviste di fondi ai comuni
Sulla base della documentazione trasmessa dalle Commissioni Provinciali per l'artigianato, ai sensi del precedente art.11 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale, dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato approva le graduatorie e ripartisce i fondi disponibili mediante ordini di accreditamento a favore dei singoli comuni. Tra le somme da accreditare ai comuni sono comprese una percentuale nela misura dell0 0.2 per cento a titolo di rimborso spese, incluse quelle di carattere generale, per l'espletamento dei compiti loro assegnati nonche' una percentuale nella misura dello 0.6 per cento allo stesso titolo da corrispondere a cura degli stessi comuni alle competenti Commissioni Provinciali per l'artigianato. Nello stesso atto vengono decise le osservazioni sulle graduatorie delle im0prese ammissibili a contributo, presentate dagli interessi e dalle associazioni di categoria entro venti giorni dalla pubblicazione prevista dal quinto comma del precedente art.11. Le graduatorie cosi' approvate sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Art. 13 - Pagamento delle provvidenze
I comuni entro trenta giorni provvedono, con ordinanza del sindaco, alla liquidazione delle somme assegnate dopo l'accreditamento dell'apposita provvista finanziaria di cui al precedente art.12.
Art. 14 - Decadenza dai benefici
Decadono dai benefici della presente legge e sono tenuti a restituire immediatamente i contributi percepiti, gravati dagli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, gli imprenditori artigiani che:
- Non si trovano nelle condizioni di cui al precedente art.3;
- Rilasciano false dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 5,6 e 7, fatto salvo l'obbligo degli uffici di inoltrare rapporto all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art.2 del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399.
Al recupero delle somme erogate nei casi indicati nel comma precedente provvede il sindaco applicando, con le modalita' IV i previste, le norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli imprenditori artigiani che hanno ricorso, oltre al contributo di cui alla lettera a) del precedente art.4, i contributi di cui alla lettera b) della presente legge, decadono dai benefici della presente legge, ma sono tenuti a restituire soltanto questi ultimi contributi, in tutti i casi in cui il rapporto di apprendistato venga, per qualsiasi causa, interrotto. Al recupero delle somme indicate nel precedente comma, qualora l'imprenditore artigiano non aderisca all'invito di restituite in un congruo termine quanto dovuto, provvede l sindaco avvalendosi della fidejussione bancaria di cui alla lettera b) del precedente art.6. All'accertamento dei casi di decadenza dei benefici previsti dai commi precedenti provvedono le Commissioni Provinciali per l'artigianato che trasmettono le relative determinazioni all'Assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato nonche' per il seguito di loro competenza ai comuni interessati. La decadenza dai benefici nei casi previsti dal terzo comma deve essere accertata non oltre trenta giorni dal termine massimo di durata del rapporto di apprendistato relativo all'apprendista in ordine al quale i benefici stessi sono stati conseguiti.
Art. 15 - Esercizio indiretto delle funzioni
Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, la Regione si avvale delle Commissioni Provinciali per l'artigianato, istituite ai sensi dell'art.12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle amministrazioni comunali.
Art. 16 - Rendiconto
Le amministrazioni comunali sono tenute a presentare semestralmente alla Giunta regionale il rendiconto dell'erogazione dei fondi assegnati nelle singole operazioni effettuate nel corso del semestre corredate della documentazione ad esse relativa.
Art. 17 - Diffusione della legge
Il testo della presente legge verra' portato a conoscenza delle categorie interessate mediante ogni iniziativa idonea a realizzare la piu' ampia diffusione della normativa.





