Deliberazione n. 1318 del 02/12/2002
Accreditamento sedi formative/orientative - dgr 198/2002 modifiche e precisazioni alla direttiva.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 52 27/12/2002 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26/2000; Vista la precedente delibera n. 198/2002 con la quale la Giunta regionale ha approvato una specifica direttiva volta a disciplinare l`avvio, la fase sperimentale ed il funzionamento a regime del sistema regionale di accreditamento (allegato A), nonche` approvare il dispositivo operativo di accreditamento (allegato B) ed il relativo sistema di valutazione (allegato C); Visto in particolare, il punto 11 dell`allegato A della citata deliberazione, con il quale si stabilisce tra l`altro che ai bandi, finanziati con il FSE o altre risorse pubbliche per attivita` di formazione/orientamento e/o alle candidature per attivita` riconosciute ai sensi dell`art. 10 L.R. 70/94 e s.m., pubblicati ai sensi della predetta L.R. 70/94, possono partecipare soltanto le sedi operative che abbiano presentato domanda di accreditamento presso la Regione Toscana e, a far data dal 1 gennaio 2003, soltanto quelle che siano state da questa conseguentemente accreditate; Rilevato che l`ambito di applicazione del sistema regionale di accreditamento e` pertanto costituito dalle attivita` formative di cui alla L.R. 70/94, quale servizio di pubblico interesse rivolto alla collettivita` e che in tale ambito il requisito dell`accreditamento e` volto a garantire l`idoneita` dei soggetti che accedono ai finanziamenti pubblici per l`organizzazione e l`erogazione di corsi formativi a seguito di procedura di bando per chiamata di progetti; Dato atto che una parte delle attivita` formative poste in essere dalla Pubblica Amministrazione e` invece rivolta ad acquisire un servizio di formazione professionale indirizzato specificatamente ed esclusivamente ai propri dipendenti, per cui l`Amministrazione rappresenta la diretta beneficiaria del servizio e che in tale ipotesi si configura un contratto di appalto, ovvero un contratto a titolo oneroso attraverso il quale l`Amministrazione procura a se` stessa un servizio; Ritenuto pertanto, in conformita` a quanto previsto dall`art. 12 del Reg. CEE n. 1260/99 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondo strutturali) che l`acquisizione di tali prestazioni deve avvenire tramite le procedure di evidenza pubblica disciplinate dalla direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e dal relativo decreto statale di recepimento (D.Lgs. n. 157/1995), nonche` dalla legge regionale toscana n. 12/2001 "Disciplina dell`attivita` contrattuale regionale"; Considerato che la disciplina in materia di appalti pubblici di servizi prevede un proprio e diverso sistema di qualificazione, consistente nella verifica puntuale dei requisiti del concorrente, che viene condotta sulla base di parametri definiti di volta in volta, in relazione alla singola procedura, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalita` rispetto all`oggetto e al valore dell`appalto; Ritenuto conseguentemente, al fine di evitare equivocita` di interpretazione, di precisare che la direttiva regionale in materia di accreditamento trova applicazione esclusivamente in caso di bando per chiamata di progetti, quale procedura tesa ad incentivare, nell`interesse generale, la formazione professionale come servizio rivolto alla collettivita` e non si applica invece nelle procedure di appalto di servizi; Considerato, inoltre, che con decreto dirigenziale n. 1114 del 14.03.2002, modificato con decreto 2358 del 21.05.2002, e` stato approvato il bando per la presentazione delle domande di accreditamento delle sedi operative, in risposta al quale sono pervenute al Servizio FSE e Sistema della Formazione professionale 1081 domande, una quantita` superiore alle previsioni; Ricordato che con decreto 3619 del 18.07.2002 e` stato aggiudicato l`appalto per il servizio di istruttoria, valutazione, verifica, audit, monitoraggio e sistema informativo per la gestione del servizio per l`accreditamento, autorizzando l`avvio del servizio a far data dal 01.08.2002, con la verifica di ammissibilita` delle domande di accreditamento pervenute; Considerato che, come ricordato nel decreto 5671 del 23.10.2002 con il quale si approvava un primo elenco di domande valutate inammissibili, questo Servizio ha richiesto al RTI aggiudicatario del servizio di accreditamento di procedere all`invio di richieste di integrazione in casi di incompletezza documentale delle domande di accreditamento agli organismi interessati e che tale procedura ha provocato un allungamento dei tempi di valutazione di ammissibilita` delle domande di accreditamento e dell`intero processo di istruttoria e valutazione delle domande rispetto quanto previsto nell`allegato A della citata delibera 198/2002; Valutato pertanto opportuno prorogare la scadenza per la conclusione dell`istruttoria e valutazione delle domande di accreditamento presentate nella fase di prima applicazione del sistema di accreditamento, scadenza individuata nell`allegato A della delibera G.R.T. 198/02, dal 31.12.02 al 31.3.02, nonche` di prorogare conseguentemente la scadenza per la verifica degli indicatori di II livello e la realizzazione dei Piani di miglioramento dal 30.6.03 al 31.12.03; Ritenuto, infine, secondo quanto previsto anche la punto 17 della direttiva di cui all`allegato A della citata delibera 198/2002 circa il carattere sperimentale dell`attuale sistema di accreditamento, di dover apportare alcune modifiche alle precedenti disposizioni in materia, anche al fine di garantire un piu` puntuale raccordo con il sistema complessivo di gestione della formazione professionale e dell`orientamento regionale; Ritenuto in particolare di dover modificare i termini per la presentazione dei piani di miglioramento da parte delle sedi operative con accreditamento condizionato, fissando tali termini a 30 giorni dopo la data di pubblicazione sul B.U.R.T. del relativo decreto di accreditamento, al fine di individuare data certa e periodo congruo per l`elaborazione dei suddetti piani; Ritenuto altresi` di dover disporre in merito a questioni concernenti la candidatura su bandi pubblici nella fase di prima applicazione del processo di accreditamento come regolato dal punto 11 dell`allegato A della delibera 198/2002, da parte di soggetti non ammissibili o di partenariati nei quali siano presenti soggetti risultati inammissibili all`accreditamento; Ritenuto di dover disporre in merito a questioni concernenti la conclusione di attivita` formative in corso erogate da soggetti che non abbiano presentato domanda di accreditamento in sede di bando o che comunque non ottengano l`accreditamento, al fine di tutelare in ogni caso e prioritariamente gli utenti coinvolti in tali attivita`; Ritenuto infine di disporre che dal 01.01.03 venga sospesa la presentazione di nuove candidature sul bando per l`accreditamento delle strutture che operano nel settore apprendistato (decreto 2502/00), integrando in tal senso quanto previsto al punto 16 dell`allegato A della delibera 198/2002; Rilevato inoltre che sono stati individuati alcuni errori materiali negli allegati A e C della citata delibera 198/2002 ed in particolare: ALLEGATO A alla pagina 21 al paragrafo relativo all`indicatore C.1.4.F Costo allievo occupato - servizi di formazione nel paragrafo in corsivo che comincia con "Indicatore non applicabile a:" inserire l`alinea " - formazione continua (macrotipologia C)"; alla pagina 24 al paragrafo relativo all`indicatore D.1.2.F Livello di occupazione/rientri nel sistema scolastico nel paragrafo in corsivo che comincia con "Indicatore non applicabile a:" inserire l`alinea " - formazione continua (macrotipologia C)"; alla pagina 25 al paragrafo relativo all`indicatore D.1.3.F Livello di occupazione coerente nel paragrafo in corsivo che comincia con "Indicatore non applicabile a:" inserire l`alinea " - formazione continua (macrotipologia C)"; ALLEGATO C alla riga relativa all`indicatore A.3.3. "Affidabilita` economico-finanziaria del legale rappresentante" alla colonna C "Punteggi finali possibili" sostituire " 0-5" con "0-2"; alla riga relativa all`indicatore A.4.3. "Relazioni con il sistema scolastico ed universitario - Relazioni con il sistema della Formazione professionale" alla colonna F "Variazioni previste in base agli ambiti di accreditamento" sottocolonna "C" inserire "non previsto" alla riga relativa all`indicatore C.1.1. "livello di Spesa" alla colonna "Indicatori" sostituire "C.1.1." con C.1.1.F" e ritenuto opportuno correggerli; Vista la L.R. 9/95 e la L.R. 18/96;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di precisare che la disciplina regionale in materia di accreditamento, di cui alla delibera G.R.n.198 del 25 febbraio 2002, modificata con successiva delibera G.R. n.428 del 6 maggio 2002 trova applicazione esclusivamente nelle procedure di bando per chiamata di progetti, in quanto tese ad incentivare, nell`interesse generale, la formazione professionale come servizio rivolto alla collettivita`;
2. di integrare il punto 11 dell`Allegato A della delibera 198/02, con l`aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Tali disposizioni non si applicano inoltre nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione procede, tramite appalti di servizi, all`acquisizione di servizi di formazione professionale per il personale da essa dipendente.";
3. di prorogare la scadenza per la conclusione dell`istruttoria e valutazione delle domande presentate nella fase di prima applicazione del sistema di accreditamento, scadenza individuata nell`allegato A della delibera G.R.T. 198/02, dal 31.12.2002 al 31/03/2002, e, conseguentemente, di prorogare la scadenza per la verifica degli indicatori di secondo livello e la realizzazione dei Piani di miglioramento dal 30.06.2003 al 31.12.2003;
4. di modificare le scadenze previste per l`elaborazione dei Piani di miglioramento per le sedi che ottengono accreditamento condizionato, prevedendo che le stesse presentino i Piani stessi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto che conferisce loro l`accreditamento;
5. di disporre che, sino alla conclusione dell`istruttoria di accreditamento e quindi limitatamente alla fase di prima applicazione rispetto alla quale la candidatura sui bandi pubblici e` regolata dal punto 11 dell`allegato A della delibera 198/02, qualora la candidatura sul bando venga presentata da un soggetto attuatore la cui domanda di accreditamento sia risultata inammissibile il progetto e` automaticamente inammissibile, parimenti inammissibile e` ritenuto il progetto presentato da un partenariato che abbia quale capofila un soggetto la cui domanda di accreditamento sia risultata inammissibile. Qualora invece la candidatura sia presentata da un partenariato che abbia uno o piu` partner, non coincidenti con il capofila, la cui domanda di accreditamento sia risultata inammissibile, il progetto puo` essere ritenuto ammissibile a condizione che i restanti partner attuatori dello stesso dichiarino di essere comunque in grado di realizzare interamente il progetto;
6. di precisare, inoltre, che il mancato ottenimento dell`accreditamento da parte di sedi operative che hanno presentato domanda nella fase di prima applicazione del sistema di accreditamento, non pregiudica la conclusione delle attivita` formative gia` avviate; tale disposizione vale anche per le attivita` realizzate da parte di sedi operative che non abbiano presentato domanda di accreditamento e per le seconde annualita` di eventuali attivita` riconosciute ex art. 10 della L.R. 70/94 svolte da organismi che non abbiano presentato domanda di accreditamento delle proprie sedi o ai quali non sia stato concesso l`accreditamento richiesto;
7. di integrare la norma transitoria in materia di accreditamento per i soggetti che svolgono attivita` formative rivolte agli apprendisti, prevista al punto 16 dell`allegato A della citata delibera 198/2002, prevedendo che dal 01.01.2003 sia sospesa la presentazione di nuove candidature sul bando di cui al decreto 2502 del 02.05.2000.
8. di correggere gli errori materiali rilevati negli allegati A e C della delibera 198/2002 come di seguito indicato:
ALLEGATO A alla pagina 21 al paragrafo relativo all`indicatore C.1.4.F Costo allievo occupato - servizi di formazione nel paragrafo in corsivo che comincia con "Indicatore non applicabile a:" inserire l`alinea " - formazione continua (macrotipologia C)"; alla pagina 24 al paragrafo relativo all`indicatore D.1.2.F Livello di occupazione/rientri nel sistema scolastico nel paragrafo in corsivo che comincia con "Indicatore non applicabile a:" inserire l`alinea " - formazione continua (macrotipologia C)"; alla pagina 25 al paragrafo relativo all`indicatore D.1.3.F Livello di occupazione coerente nel paragrafo in corsivo che comincia con "Indicatore non applicabile a:" inserire l`alinea " - formazione continua (macrotipologia C)";
ALLEGATO C alla riga relativa all`indicatore A.3.3. "Affidabilita` economico-finanziaria del legale rappresentante" alla colonna C "Punteggi finali possibili" sostituire " 0-5" con "0-2"; alla riga relativa all`indicatore A.4.3. "Relazioni con il sistema scolastico ed universitario - Relazioni con il sistema della Formazione professionale" alla colonna F "Variazioni previste in base agli ambiti di accreditamento" sottocolonna "C" inserire "non previsto" alla riga relativa all`indicatore C.1.1. "livello di Spesa" alla colonna "Indicatori" sostituire "C.1.1." con C.1.1.F"
Il presente atto e` soggetto a pubblicita` ed a pubblicazione integrale sul B.U.R.T. ai sensi della L.R. 18/96, ai sensi articolo 3 comma 1.
Segreteria della Giunta
Il Coordinatore Valerio Pelini





