LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2-01-2003

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 3
15/01/2003
Regione Liguria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - (Autorizzazione all'esercizio provvisorio)

1.

La Giunta regionale e autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino all''approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l''anno finanziario 2003, e comunque non oltre il 30 aprile 2003, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2003, secondo gli stati di previsione dell''entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte:

  • da provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell''articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) che entrano in vigore nell''anno 2003;
  • da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell''articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l''anno finanziario 2002) cui e stato applicato l''articolo 50 della l.r. 15/2002.

2.

In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio e effettuata nei limiti e modalita stabiliti dagli articoli 31, 32 e 33 della l.r. 15/2002.

Art. 2 - (Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, adda? 2 gennaio 2003

PER IL PRESIDENTE

IL VICEPRESIDENTE

(Vincenzo Gianni PLINIO)

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