LEGGE REGIONALE 31 marzo 2000, n. 13

Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 49
09/12/2000
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

(Pubblicato nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 24 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1 - F i n a l i t a'

1.

La Regione Lombardia, al fine di favorire una razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuove, nell'ambito delle proprie competenze, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle micro imprese, diretti a:

  • riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali anche nelle zone marginalizzate;
  • sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale;
  • favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche con l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'usura;
  • sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attivita' commerciali attraverso l'accesso al credito agevolato e disponendo contributi a fondo perduto per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 2 - Aree di intervento

1.

Gli interventi regionali di cui all'art. 1, sono in particolare volti a:

  • favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali mediante la concessione di contributi destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'art. 6, al fine di fornire ai soci garanzie per l'accesso al credito finalizzate per gli interventi e gli scopi della presente legge;
  • favorire l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature comprendendo fra queste anche i mezzi adibiti al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attivita' del soggetto beneficiario;
  • favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla rivitalizzazione commerciale mediante:
  • favorire la ripresa delle attivita' delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;
  • realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonche' promuovere attivita' di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale;
  • realizzare lo sviluppo di forme associative tra imprese commerciali al fine di favorirne la promozione, il consolidamento e la crescita;
  • realizzare provetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti lombardi;
  • realizzare programmi innovativi anche in grado di attuare piani di penetrazione e presenza sui mercati esteri;
  • favorire l'acquisizione di strumenti ed attrezzature dirette a garantire le imprese commerciali sotto il profilo della sicurezza e della difesa dalle attivita' criminose.

2.

La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento della piccola impresa commerciale costituisce un fondo per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a beneficio della piccola impresa.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1.

Possono accedere ai benefici della presente legge:

  • le micro, le piccole e medie imprese commerciali cosi' come definite dalle norme comunitarie;
  • le associazioni, i consorzi e le cooperative, e loro societa' operative, che abbiano per oggetto la promozione ed il sostegno delle imprese commerciali per gli interventi e gli obiettivi della presente legge;
  • i comuni e gli enti pubblici, e loro societa' operative, che operino secondo le finalita' della presente legge;
  • le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi per quanto di loro specifica attinenza.

Art. 4 - Contributi regionali

1.

Per l'attuazione degli interventi previsti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d), la Regione concede contributi in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da istituti di credito convenzionati direttamente con la Regione o per il tramite di Finlombarda S.p.a.

2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, la Regione concede contributi in conto capitale a fondo perso.

3.

Per attuare gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, la Regione puo' utilizzare strumenti di programmazione negoziata (accordo di programma, contratto di recupero, contratto di sviluppo) qualora le opere attuative dei progetti di intervento non siano conformi alle previsioni urbanistiche.

Art. 5 - Programma triennale degli interventi

1.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il programma triennale degli interventi a favore della micro, piccola e media impresa, di cui alla presente legge.

2.

Il programma triennale degli interventi di cui al comma 1, deve in particolare prevedere:

  • la misura dei contributi;
  • le spese ammissibili per gli interventi di cui all'art. 2;
  • i termini e le modalita' delle presentazioni delle domande;
  • le priorita';
  • le modalita' per la concessione, la revoca, la decadenza dei benefici e la loro cumulabilita';
  • le modalita' di rendicontazione delle spese effettuate;
  • i criteri di priorita' territoriale.

Art. 6 - Fondo rischi

1.

La Regione per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), concede altresi' contributi in conto capitale alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, costituti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la formazione e per l'incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai soci garanzie e migliori condizioni per l'accesso al credito.

2.

I contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi sono concessi:

  • nella misura del 60% in proporzione al rischio assunto per le operazioni di finanziamento erogate dagli istituti bancari convenzionati con i consorzi e cooperative di primo grado, a condizione che:
  • per il restante 40% in proporzione al numero delle imprese socie, alla stessa data, dei medesimi consorzi e cooperative.

3.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale ed operativa in Lombardia;
  • essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore del commercio con sede operativa in Lombardia;
  • avere concordato con gli istituti bancari convenzionati condizioni di accesso al credito coerenti con gli indirizzi ed i parametri previsti dal programma triennale degli interventi di cui all'art. 5, con particolare riferimento:

4.

Nella determinazione dei contributi, di cui al presente articolo, non puo' essere incluso il rischio di garanzia delle operazioni perfezionate con gli istituti che non applichino gli indirizzi e i parametri del programma triennale degli interventi di cui all'art. 5.

5.

I contributi di cui al presente articolo sono altresi' concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo grado che abbiano sede in Lombardia e che siano costituiti da almeno quattro cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

6.

I criteri, i parametri, le modalita' di concessione dei presenti contributi sono stabilite nel programma triennale di cui all'art. 5.

Art. 7 - Abrogazione

1.

La legge regionale 6 luglio 1981, n. 36 "Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo" e la legge regionale 19 luglio 1982, n. 40 "Modifica alla legge regionale 6 luglio 1981, n. 36 concernente le funzioni dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo sono abrogate.

2.

Restano salve le procedure amministrative e contabili per l'erogazione delle somme gia' impegnate sul capitolo 3.4.2.2.1065 della legge regionale n. 36/1981.

Art. 8 - Norma finanziaria

1.

Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa complessiva di L. 16.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 di parte corrente e L. 14.000.000.000 in capitale e precisamente: L. 2.000.000.000 di parte corrente, per la promozione delle attivita' commerciali nei centri urbani, per la realizzazione di progetti di assistenza tecnica, progettazione organizzativa, formazione, aggiornamento, sviluppo di forme associative e la realizzazione di progetti di commercializzazione dei prodotti anche su mercati esteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), numero 1, e), f), g) ed h); L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); L. 6.000.000.000 per la concessione dei contributi in capitale destinati a favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana, di innovazione tecnologica e l'acquisizione di strumenti ed attrezzature in difesa dalle attivita' criminose di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), numeri 2 e 3, e) ed i); L. 5.000.000.000. per la concessione di contributi in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti per l'acquisizione e ammodernamento delle strutture immobiliari, l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature nonche' per favorire la ripresa delle attivita' delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) ed all'art. 4, comma 1.

2.

Alle spese di parte corrente per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale di cui all'art. 2, comma 2, si provvede con le risorse stanziate al capitolo 1.2.7.1.3898 "Spese per studi, indagini e ricerche su problemi di particolare rilievo scientifico riguardanti funzioni regionali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'eserciio finanziario 2000.

3.

All'onere complessivo di L. 16.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede per L. 2.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546, utilizzando le risorse all'uopo accantonate alla voce 3.4.2.1.9048 e per L. l4.000.000.00 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 utilizzando le risorse all'uopo accantonate alla voce 3.4.2.2.9644, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

4.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni: all'ambito 3, settore 4, obiettivo 2 la cui descrizione e' cosi' modificata "Piccole e medie imprese commerciali" sono istituiti i seguenti capitoli: 3.4.2.1.5195 "Contributi per l'acquisizione di servizi reali a favore delle piccole e medie imprese commerciali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000; 3.4.2.2.5196 "Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi tra imprese commerciali per la formazione ed integrazione del fondo rischi" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000; 3.4.2.2.5197 "Contributi regionali sull'ammontare attualizzato degli interessi sui finanziamenti per l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari, l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature nonche' la ripresa dell'attivita' delle imprese-commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000; 3.4.2.2.5198 "Contributi per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana, innovazione tecnologica e per l'acquisizione di strumenti per la sicurezza e la difesa a favore delle piccole e medie imprese commerciali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000.

5.

Tra i capitoli 3.4.2.2.5196, 3.4.2.2.5197 e 3.4.2.2.5198 sono autorizzate variazioni compensative di fondi ai sensi dell'art. 36, settimo comma quinquies, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 marzo 2000

FORMIGONI

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