LEGGE REGIONALE DEL 24 MARZO 2003, N. 11
"integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: "incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale""
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 7 01/04/2003 |
| Regione | Molise |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - (Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio)
1. L'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, e sostituito dal seguente: "Art. 3 1. Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 1 sono presentate all'assessorato regionale alla "Formazione professionale", a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, corredate dalla seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il luogo e la data di nascita, l'anzianita di servizio nella "Formazione professionale", riferita alla data di pubblicazione della presente legge, e l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al precedente articolo 2;
- impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza.
2. La Giunta regionale accoglie, entro i limiti delle disponibilita finanziarie del capitolo di bilancio regionale n. 14301, le richieste regolarmente presentate sulla base di una graduatoria a scorrimento, da elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno, formulata secondo criteri che diano priorita agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali pia? bassi.
3. A parita di condizioni prevarra la maggiore anzianita di servizio nella "Formazione professionale" e, successivamente, l'anzianita anagrafica.
4. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/1995 presso gli Enti di formazione di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 845/1978, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli Enti convenzionati".
Art. 2 - (Concessione dell'incentivo)
1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, sostituire la parola 'quinquennioa?? con la parola 'biennioa??.
Art. 3 - (Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione, la graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e stilata entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sulla base delle domande gia acquisite entro tale data.
2. In tale fase sara data priorita agli operatori che, pur inseriti nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 898/21.06.2002, non hanno usufruito dell'incentivo per carenza di disponibilita finanziarie.
Art. 4 - (Norma finanziaria)
1. All'art. 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, dopo le parole 'esercizio finanziario 2002a?? sono aggiunte le parole 'e per gli esercizi successivia??.
La presene legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, adda? 24 Marzo 2003





