LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 26-11-2000

Norme per lo svolgimento di attivita? di ricerca nel centro siciliano di fisica nucleare di catania. modifiche al comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

Ente 3
Fonte G.U.R.S.
n. 54
28/11/2000
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 -

1.

L'Universita degli studi di Catania e autorizzata a intestarsi il contratto a tempo indeterminato stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'articolo 14, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12, che disciplina il rapporto di lavoro per lo svolgimento di attivita di ricerca nel Centro siciliano di fisica nucleare di Catania.

2.

All'Universita degli studi di Catania spettano le somme relative agli oneri del contratto di cui al comma 1 ed alla stessa fanno carico gli obblighi stabiliti nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12.

Art. 2

1.

La presente legge sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 26 novembre 2000.

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