DELIBERA N 1166 DEL 06/11/2000

Lr 52/98 "approvazione convenzione-quadro per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo dei disabili in imprese private e pubblica amministrazione e ripartizione delle risorse fondo nazionale art. 13 l. 68/99".

Ente 3
Fonte Supplementi Ordinari
n. 189
13/12/2000
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

Vista la propria deliberazione n. 489 del 11 aprile 2000 "delibera GRn. 1397 del 6.12.1999. Individuazione delle procedure del collocamento obbligatorio da adottare in via transitoria secondo il nuovo quadro organizzativo definito dal DLgs 469/97, dalla legge regionale 52/98 e dalla deliberazione CR 394/98 Integrazione in adeguamento a l.68/99 e circolare n.4/2000"; Precisato che la delibera n.489/00 demanda alle Province le funzioni di autorizzazione al collocamento mirato dei disabili, nel quadro degli indirizzi della CPT, integrata ai sensi dell`art. 9, co. 2, LR 52/98, stabilendo che per la valutazione prevista dall`art. 6, co. 2, lettera b della legge 68/99 l`Amministrazione Provinciale stessa si avvalga dei supporti specialistici costituiti dal Medico Legale, dall`Esperto dei Servizi sociali, gia` componenti della Commissione di cui all`art. 4 della L. 104/92; Vista la L.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare l`art 11 che testualmente recita: "al fine di favorire l`inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l`organismo di cui all`art. 6 c. 3, del DLgs 23/12/97 n 469, come modificato dall`art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali di cui alla presente legge"; Vista la convenzione-quadro (allegato A) per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo, con le imprese private, finalizzato alla copertura della quota d`obbligo stabilita dalla legge 68/99, cosi` come proposta dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita in data 26/6/00, gia` sottoposta al Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 8/06/00 contenente: * il modello di convenzione ai sensi dell`art. 11 ( commi 1, 2 e 4) della legge 68/99 e lo schema del programma per l`inserimento mirato del disabile con le imprese private (Allegato B). * lo schema di convenzione per l`inserimento temporaneo di lavoratori disabili, ai sensi dell`art. 12 (Allegato C); Preso atto che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita` a quanto previsto dall`art. 7, c. 2, L. 68/99 e possono assumere nominativamente solo in applicazione delle disposizioni di cui all`articolo 11 della stessa legge; Ritenuto pertanto di predisporre una "convenzione-quadro" per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella Pubblica Amministrazione e di definire "criteri e modalita`" per la stipula delle convenzioni individuali per l`assunzione con chiamata nominativa, art.11 legge 68/99 (Allegato D), sui quali e` stato acquisito il parere positivo della Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 25/9/00 e del Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 23/10/99; Considerato che ai sensi dell`art. 11, c. 2, L. 68/99, tra le modalita` che possono essere convenute e` prevista la possibilita` dello "svolgimento di tirocini con finalita` formative o di orientamento ..." e che questi, in ambito regionale, non sono da ricondurre agli inserimenti socio- terapeutici previsti dall`art. 50 della LR72/97; Visto inoltre l`art. 13 della L. 68/99 con il quale si istituisce il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e si prevedono le agevolazioni per le assunzioni; Visto il DM 13 gennaio 2000 n. 91, del Ministero del Lavoro relativo al Regolamento recante il funzionamento del suddetto Fondo nazionale che demanda alle Regioni l`individuazione e le modalita` di ripartizione e gestione annuale del suddetto Fondo; Visto il decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro del 26/9/00 di ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, che destina alla Regione Toscana risorse finanziarie pari a L. 6.159. 197. 419 per l`anno 2000; Ritenuto opportuno, al fine di consentire l`immediata attivazione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, individuare i criteri di ripartizione della suddetta somma di L. 6.159.197.419 per le Province, in quanto individuate quali uffici competenti per esaminare ed autorizzare le convenzioni; Visto il DM n. 91/00 che stabilisce che i datori di lavoro presentano ai servizi provinciali competenti i programmi per usufruire delle agevolazioni entro il 30.6.00. e ritenuto opportuno prevedere, limitatamente all`anno 2000, il differimento del predetto termine al 31/10/00 nei limiti delle disponibilita` finanziarie; Considerato necessario, al fine di poter utilizzare integralmente le risorse assegnate e nel rispetto delle indicazioni del DM 91/00, stabilire la data del 15 novembre p.v. quale termine entro il quale le Province debbono comunicare alla Regione le risorse inizialmente impegnate per permettere di procedere alla successiva ripartizione dei fondi residui disponibili a quelle Province con il maggiore numero di progetti prenotati; Ritenuto quindi di poter procedere al riparto a favore delle Amministrazioni Provinciali sulla base dei seguenti criteri: * assegnazione a tutte le 10 Province di una quota fissa di 100 milioni di lire, per un totale di 1 miliardo di lire. * assegnazione delle residue risorse sulla base dei seguenti parametri: - ripartizione del 50 0ei fondi residui in rapporto alla popolazione totale residente nella provincia; - il rimanente 50% verra` ripartito sulla base dell`incidenza degli iscritti disabili sugli iscritti al collocamento ordinario (Tabella allegato E). Precisato inoltre che le modalita` e i termini omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro per gli sgravi contributivi ed assistenziali, concessi in esito all`approvazione dei programmi diretti all`avviamento e all`inserimento lavorativo dei disabili, avverranno sulla base di una specifica convenzione con l`INPS, attualmente in corso di definizione; Considerato che le somme assegnate alle Amministrazioni Provinciali sono finalizzate all`attivazione delle misure previste all`art. 13, L. 68/99 e che le stesse possono essere utilizzate per la promozione di tirocini formativi e di orientamento limitatamente alla copertura degli obblighi assicurativi per infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita` civile; Precisato che gli sgravi contributivi ed assistenziali vengono concessi per un biennio (eventualmente prorogabile); Sentita la Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 25 /09/00 e sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 23/10/00, i quali hanno espresso parere favorevole sui criteri per la ripartizione delle risorse; Richiamati per intero come parte integrante della presente delibera gli allegati A, B, C, D, E.

A voti unanimi DELIBERA

1. Di approvare la "convenzione-quadro" (allegato A) per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo, con le imprese private, finalizzata alla copertura della quota d`obbligo stabilita dalla legge 68/99, cosi` come proposta dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita in data 26/6/00 e gia` sottoposta al Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 8/06/00 contenente: * Il modello di convenzione, ai sensi dell`art. 11 (commi 1, 2 e 4) della legge 68/99, e lo schema del programma per l`inserimento mirato del disabile con le imprese private (Allegato B). * Lo schema di convenzione per l`inserimento temporaneo di lavoratori disabili, ai sensi dell`art. 12, (Allegato C);

2. Di prevedere che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita` a quanto previsto dall`art. 7, c. 2, L. 68/99 e possono assumere nominativamente solo in applicazione delle disposizioni di cui all`articolo 11 della stessa legge;

3. Di approvare la "convenzione-quadro" per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella Pubblica Amministrazione (All. D) e di definire "criteri e modalita`" per la stipula delle convenzioni individuali per l`assunzione con chiamata nominativa, art.11, legge 68/99, sui quali e` stato acquisito il parere positivo della Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 25/9/00 e del Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 23/10/99;

4. Di disporre che, ai sensi dell`art. 11 c. 2 L. 68/99, tra le modalita` che possono essere convenute, sia prevista la possibilita` dello "svolgimento di tirocini con finalita` formative o di orientamento ..." e che questi, in ambito regionale, non sono da ricondurre agli inserimenti socio terapeutici previsti dall`art.50 della LR72/97;

5. Di prendere atto del Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro del 26/9/00 di ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, che destina alla Regione Toscana risorse finanziarie pari a L. 6.159. 197. 419 per l`anno 2000;

6. Di stabilire l`immediata attivazione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, individuando i criteri di ripartizione alle Province, della suddetta somma di L. 6.159.197.419, in quanto Amministrazioni individuate quali uffici competenti per esaminare ed autorizzare le convenzioni;

7. Di stabilire, come previsto dal DM n 91/00, che i datori di lavoro presentano ai servizi provinciali competenti i programmi per usufruire delle agevolazioni entro il 30.6 u.s. e di ritenere opportuno prevedere, limitatamente all`anno 2000, il differimento del predetto termine al 31/10/00 nei limiti delle disponibilita` finanziarie;

8. Di utilizzare integralmente le risorse assegnate, nel rispetto delle indicazioni del DM 91/00, e di stabilire la data del 15 novembre p.v. quale termine entro il quale le Province debbono comunicare alla Regione le risorse inizialmente impegnate per permettere di procedere alla successiva ripartizione dei fondi residui disponibili a quelle Province con il maggiore numero di progetti prenotati;

9. Di procedere al riparto delle risorse cui sopra a favore delle Amministrazioni Provinciali, come da Allegato E, riparto effettuato sulla base dei seguenti criteri: * assegnazione a tutte le 10 Province di una quota fissa di 100 milioni di lire, per un totale di 1 miliardo di lire. * assegnazione delle residue risorse sulla base dei seguenti parametri: - ripartizione del 50 0ei fondi residui in rapporto alla popolazione totale residente nella provincia; - il rimanente 50% verra` ripartito sulla base dell`incidenza degli iscritti disabili sugli iscritti al collocamento ordinario;

10. Di prevedere che le modalita` e i termini omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro per la concessione di sgravi contributivi ed assistenziali, concessi in esito all`approvazione dei programmi diretti all`avviamento e all`inserimento lavorativo dei disabili, avverranno sulla base di una specifica convenzione con l`INPS, attualmente in corso di definizione;

11. Di prevedere che le somme assegnate alle Amministrazioni Provinciali sono finalizzate all`attivazione delle misure previste all`art. 13 L. 68/99 e che le stesse possono essere utilizzate per la promozione di tirocini formativi e di orientamento limitatamente alla copertura degli obblighi assicurativi per infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita` civile;

12. Di prevedere che gli sgravi contributivi ed assistenziali vengono concessi per un biennio (eventualmente prorogabile);

13. Di approvare gli allegati A, B, C, D, E che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

14. di pubblicare il presente provvedimento per intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. ai sensi dell`art. 2, comma 3, della LR n.18/96.

Segreteria della Giunta Il Coordinatore Valerio Pelini

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