LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 23-12-2000
Interventi a favore dell'imprenditoria femminile.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.S.
n. 61 23/12/2000 |
| Regione | Sicilia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 -
1.
L'Assessore regionale per l'industria e autorizzato a cofinanziare gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, sull'imprenditoria femminile.
2.
Per le finalita di cui al comma 1 e autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante le disponibilita del capitolo 21257, codice 1002, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
3.
Per gli esercizi finanziari successivi l'onere e determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
4.
Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, l'Assessore per l'industria si avvale di un comitato composto da un dirigente per ciascuno degli Assessorati: dell'industria; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; dell'agricoltura e delle foreste; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; del bilancio; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
5.
I dirigenti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi assessori.
Art. 2 -
1.
La presente legge sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 dicembre 2000.





