LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2001, N. 19

attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la regione emilia-romagna

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 92
06/07/2001
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

la seguente legge:

Art. 1 - Finalita' e disciplina applicabile

1.

La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalita':

  • favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realta' occupazionali pubbliche e private;
  • creare opportunita' di formazione e confronto con le realta' lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali;
  • consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'Amministrazione regionale, rendendo altresi' fruibili le competenze sviluppate all'interno dell'Ente.

2.

Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella Legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei relativi provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le specifiche modalita' di attivazione e svolgimento dei tirocini.

NOTA ALL'ART. 1

Comma 2

La Legge 24 giugno 1997, n. 196 concerne Norme in materia di promozione dell'occupazione.

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