LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2001, N. 19
attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la regione emilia-romagna
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 92 06/07/2001 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
la seguente legge:
Art. 1 - Finalita' e disciplina applicabile
1.
La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti finalita':
- favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire una maggiore integrazione tra realta' occupazionali pubbliche e private;
- creare opportunita' di formazione e confronto con le realta' lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro, agevolando le successive scelte professionali;
- consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'Amministrazione regionale, rendendo altresi' fruibili le competenze sviluppate all'interno dell'Ente.
2.
Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina contenuta nella Legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei relativi provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le specifiche modalita' di attivazione e svolgimento dei tirocini.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
La Legge 24 giugno 1997, n. 196 concerne Norme in materia di promozione dell'occupazione.





