Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 31

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 / 1990

Ente Presidente Giunta Regionale
Fonte B.U.R.
n. 50
12/09/1998
Regione Basilicata
Documenti ARLEX correlati

thesaurus: Formazione

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Con la presente legge viene sostituito il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7 concernente il sistema delle politiche formative regionali.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 16 della L.R. 02.03.90 n. 7 e cosa? sostituito: Ai componenti delle Commissioni costituite a norma degli artt. 13 e 16 della L.R. 7/90 e corrisposto un gettone di partecipazione di A#. 100.000 per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, e comunque per un massimo di due giornate, nonche ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura previste dall'art. 8 della Legge 26.7.78 n. 417. Alla corresponsione dei compensi provvede il soggetto gestore dell'attivita formativa nell'ambito dei finanziamenti a cio disposti. L'entita del gettone e aggiornata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ogni cinque anni in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

Art. 2

1.

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 Settembre 1998

DINARDO

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