Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003

Organizzazione dell'ufficio per il federalismo amministrativo.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 22
28/01/2004

thesaurus: Politiche sociali:Società:Politica

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

Decreta:

Art. 1 - Ambito normativo

1.

Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dall'art. 10, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed mdividua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola.

2.

L'Ufficio per il federalismo amministrativo e' istituito, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dipendenze funzionali del Ministro per gli affari regionali e costituisce ufficio di livello dirigenziale generale interno a Dipartimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.

Art. 2 - Individuazione delle competenze

1.

L'Ufficio per il federalismo amministrativo opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.

2.

L'Ufficio cura la realizzazione delle attivita connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche' il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3.

In particolare ad esso sono affidati:

  • il coordinamento delle attivita e delle iniziative delle amministrazioni statali volte all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire alle regioni e agli enti locali;
  • la promozione di iniziative dirette al sostegno e al pieno funzionamento del conferimento di funzioni amministrative, previe intese o accordi con gli enti interessati da definire in sede di Conferenza unificata;
  • la predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi alle attivita' sub a) e b);
  • il coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie a concludere il processo di attuazione del federalismo amministrativo di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi decreti legislativi;
  • il monitoraggio delle attivita' di cui alle lettere a), b) e d) al fine di individuare eventuali difficolta' e punti di crisi e predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;
  • la soluzione dei problemi connessi con le attivita' di cui alle lettere precedenti, d'intesa con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • ogni altra collaborazione richiesta in funzione della realizzazione del federalismo amministrativo.

4.

L'Ufficio presta, altresi', supporto al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002. Dalla data di istituzione dell'Ufficio e' conseguentemente soppressa la struttura che opera alle dipendenze del predetto Commissario straordinario del Governo.

Art. 3 - Organizzazione

1.

All'Ufficio per il federalismo amministrativo e' preposto un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale.

2.

L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi di livello dirigenziale:

  • territorio, ambiente e infrastrutture per lo svolgimento delle attivita' in materia di sviluppo economico e attivita' produttive; agricoltura, caccia e pesca, artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche; territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilita'; trasporti;
  • servizi alla persona e alla comunita' per lo svolgimento delle attivita in materia di tutela della salute; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; fiere e mercati; commercio; turismo; beni e attivita' culturali; spettacolo; sport; polizia amministrativa regionale e locale; collocamento e politiche attive del lavoro; protezione civile.

3.

Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio opera una segreteria tecnica con il compito di provvedere agli adempimenti preliminari relativi alle attivita' di competenza dell'Ufficio.

Art. 4 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1.

All'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • al secondo periodo, le parole
  • al terzo periodo, le parole

2.

L'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, e' sostituito dal seguente: 2. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di undici servizi>.

3.

All'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa e' aggiunto il seguente comma: 2-bis. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera, altresi', l'Ufficio per il federalismo amministrativo. L'Ufficio si articola in due ulteriori servizi>.

4.

Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali - registro n. 13, foglio n. 272

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003

Roma, 24 novembre 2003

p. Il Presidente: Letta

Azioni sul documento