DECRETO DEL 25 AGOSTO 2003, N. 23-144/LEG. (REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 16.9.2003, REGISTRO 1, FOGLIO 11)

Regolamento per la concessione dell'assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale e del contributo in conto gestione, in attuazione del capo iii della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 39
30/09/2003
Regione P.A. di Trento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta prov.

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adigea??, ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 1951 di data 11 agosto 2003, con la quale e stato approvato il nuovo testo del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29,

emana il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1.

Il presente regolamento, emanato ai sensi e per i fini dell'articolo 17 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, contiene la disciplina attuativa degli interventi diretti previsti dall'articolo 14 della medesima legge provinciale n. 29 del 1990, relativi alla concessione di assegni di studio agli studenti per la frequenza delle scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16 bis della stessa legge provinciale, nonche degli interventi indiretti previsti dall'articolo 15 della stessa legge, relativi alla concessione di contributi in conto gestione a favore delle scuole a carattere non statale in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 15, comma 2, e dall'articolo 16 bis, comma 2, della citata legge provinciale. v

2.

Ai fini del presente regolamento si intende:

  • per 'legge provincialea?? la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);
  • per 'Servizio competentea?? il Servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica della Provincia Autonoma di Trento.

Capo I

ASSEGNO DI STUDIO

Art. 2 - Ammissione all'assegno di studio

1.

Sono destinatari dell'assegno di studio previsto dall'articolo 14 della legge provinciale, per fare fronte alle spese di iscrizione e frequenza, gli studenti che frequentino, essendovi regolarmente iscritti, le scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16 bis della stessa legge e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residenti in provincia di Trento; b) avere frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce; c) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti di reddito e di patrimonio stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 2.

  • essere residenti in provincia di Trento;
  • avere frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
  • appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti di reddito e di patrimonio stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 2.

Art. 3 - Valutazione dei requisiti di ammissione all'assegno di studio

1.

Ai fini della valutazione del possesso del requisito richiesto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), il nucleo familiare e composto dalle seguenti persone:

  • il soggetto che richiede la concessione dell'assegno di studio;
  • il coniuge del soggetto richiedente, purche non sia stata pronunciata la sentenza di separazione legale ovvero non sia in corso la relativa procedura;
  • il convivente del soggetto richiedente qualora sia genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
  • lo studente destinatario dell'assegno di studio;
  • le persone fiscalmente a carico dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

2.

A norma dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e nel rispetto dei princa?pi enunciati nello stesso articolo, la Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto sia del reddito sia del patrimonio e approva un modello di domanda di assegno di studio per la dichiarazione dei dati necessari o rilevanti per tale valutazione. La Giunta provinciale stabilisce inoltre, col medesimo provvedimento, i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio, articolandoli in relazione all'ampiezza del nucleo familiare.

Art. 4 - Presentazione della domanda di assegno di studio

1.

Possono presentare domanda per ottenere l'assegno di studio:

  • uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, dello studente destinatario dell'assegno di studio, se minorenne, o la persona che comunque esercita la potesta dei genitori nei confronti dello studente destinatario minorenne;
  • lo studente destinatario dell'assegno di studio, se maggiorenne.

2.

La domanda di assegno di studio, compilata anche utilizzando il modello conforme a quello approvato dalla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3, comma 2, deve contenere, a pena d'inammissibilita , i dati necessari per l'individuazione della composizione del nucleo familiare e per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare stesso.

3.

La domanda di assegno di studio e presentata al Servizio competente oppure alla scuola convenzionata a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge provinciale entro il 31 ottobre ricadente nell'anno scolastico per il quale e richiesta la concessione dell'assegno di studio.

4.

In attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge provinciale il dirigente del Servizio competente e il legale rappresentante del soggetto gestore della scuola interessata, tra quelle a carattere non statale individuate dall'articolo 13, comma 1, lettera a) e dall'articolo 16 bis della stessa legge, stipulano la convenzione con la quale alla scuola e affidato l'incarico di ricevere le domande di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti istruttori individuati nella stessa; la convenzione deve contenere le clausole previste nello schema allegato al presente regolamento.

5.

La domanda di assegno di studio per la frequenza di una scuola convenzionata ai sensi del comma 4 deve essere presentata alla scuola medesima; tale onere deve essere indicato dalla scuola nel modulo di iscrizione.

6.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, le scuole convenzionate devono trasmettere al Servizio competente le domande ricevute, allegando un elenco dei nominativi degli studenti per i quali e stata presentata la domanda di assegno di studio e l'attestazione della loro effettiva iscrizione e frequenza, nonche della data di ricevimento della domanda.

Art. 5 - Limiti e criteri per la determinazione dell'assegno di studio

1.

La Giunta provinciale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, determina la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile; la misura massima puo essere differenziata in relazione ai diversi gradi di istruzione.

2.

L'entita dell'assegno spettante a ciascun beneficiario e inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata in base ai criteri individuati dalla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3.

3.

L'importo dell'assegno di studio non puo, comunque, superare l'ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico dei singoli beneficiari.

Art. 6 - Concessione dell'assegno di studio

1.

Le risorse finanziarie destinate a coprire la spesa per la concessione degli assegni di studio per la frequenza delle scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16 bis della legge provinciale sono determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di ripartizione dello stanziamento complessivo prevista dall'articolo 21 del presente regolamento.

2.

Il dirigente del Servizio competente, previa attestazione delle scuole circa l'effettiva iscrizione e frequenza, dispone con propria determinazione la concessione dell'assegno di studio spettante a ciascun beneficiario, entro le misure minima e massima previste dall'articolo 5, comma 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 5, commi 2 e 3. I nominativi degli studenti beneficiari e l'importo dell'assegno di studio a ciascuno spettante formano oggetto di apposito elenco contenuto nella medesima determinazione dirigenziale.

3.

L'assegno di studio concesso e corrisposto al richiedente.

4.

Gli assegni di studio concessi agli studenti iscritti alle scuole convenzionate con la Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 4 sono corrisposti a ciascuna delle scuole frequentate dagli studenti beneficiari per la somma complessiva degli importi spettanti ai beneficiari rispettivamente iscritti; la scuola eroga l'importo spettante a ciascun beneficiario conformemente a quanto disposto nel provvedimento di concessione emanato a norma del comma 2, detraendo il corrispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza.

Art. 7 - Pubblicita

1.

Il Servizio competente compila l'elenco riassuntivo dei beneficiari dell'assegno di studio disciplinato dal presente regolamento, indicando anche l'importo dell'assegno di studio concesso a ciascuno dei beneficiari. L'elenco e esposto presso la sede del Servizio competente, per consentirne la libera visione; al medesimo puo essere data pubblicita anche per via informatica.

2.

Il Servizio competente compila, inoltre, un separato elenco dei nominativi dei beneficiari degli assegni di studio corrisposti, secondo l'articolo 6, comma 4, alle scuole convenzionate con la Provincia, distinto per ciascuna delle scuole interessate, con l'indicazione dell'importo concesso a ciascuno dei beneficiari rispettivamente iscritti e lo trasmette a ciascuna di esse. Tale elenco e depositato presso la segreteria della scuola, per consentirne la libera visione, per tutto l'anno scolastico a cui si riferisce. Per rendere noto al pubblico il deposito dell'elenco, la comunicazione dell'avvenuto deposito e esposta all'albo della scuola per almeno trenta giorni consecutivi.

Art. 8 - Controlli

1.

Il Servizio competente procede all'accertamento a campione della veridicita delle dichiarazioni rese con la domanda presentata per ottenere l'assegno di studio, secondo le modalita previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). A tal fine il Servizio competente puo acquisire dai richiedenti idonea documentazione ovvero richiedere accertamenti agli organi competenti.

Capo II

CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ALLE SCUOLE

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO1

ALLEGATO2

Trento, 25 agosto 2003

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DELLAI

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