CIRCOLARE MINISTERIALE 20 MAGGIO 1999, N. 46

Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 138
15/06/1999

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

Art. 1

1. Le attivita' formative per apprendisti di cui all'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. Competenze relazionali: valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale; comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna); analizzare e risolvere situazioni problematiche; definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa; organizzazione ed economia: conoscere i principi e le modalita' di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori); conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa: le condizioni e i fattori di redditivita' dell'impresa (produttivita', efficacia e efficienza); il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.); saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualita' e alla soddisfazione del cliente; sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialita' anche in forma associata; disciplina del rapporto di lavoro: conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali; conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori; conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro; sicurezza sul lavoro (misure collettive): conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio; conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

2. Nelle attivita' formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.

Art. 2

1. I contenuti di cui all'art. 2, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalita'; conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terra' conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalita' dell'apprendista.

Art. 3

1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell'accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi.

2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico - matematiche sara' effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 4

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle Regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che operera' con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell'isfol. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello stato.

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