LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2000, N. 22.
Proroga contratti di lavoro a tempo determinato.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 48 22/11/2000 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Art. 1 - (Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)
1.
Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di la-voro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e prorogata al 31 dicembre 2002.
2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unita previsionali di base del-lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allega-to ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna unita previ-sionale di base indicati, che presentano sufficiente di-sponibilita :
- U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
Art. 2 - (Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-ne. La presente legge regionale sara pubblicata nel Bol-lettino Ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, adda? 27 novembre 2000
ANTONIONE





