LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2000, N. 22.

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 48
22/11/2000
Regione Friuli Venezia Giulia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Art. 1 - (Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)

1.

Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di la-voro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e prorogata al 31 dicembre 2002.

2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico alle seguenti unita previsionali di base del-lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allega-to ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna unita previ-sionale di base indicati, che presentano sufficiente di-sponibilita :

  • U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
  • U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
  • U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Art. 2 - (Entrata in vigore)

1.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-ne. La presente legge regionale sara pubblicata nel Bol-lettino Ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiun-que spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, adda? 27 novembre 2000

ANTONIONE

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