LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2000, N. 8
Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 46 18/11/2000 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1 - Strutturazione del consiglio regionale
1.
Il consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali e nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile, si avvale della segreteria generale, nonche' degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del consiglio regionale, delle segreterie del Presidente del consiglio, dei vice presidenti e di quelle dei gruppi consiliari.
2.
Con successiva legge regionale verra' isituito il ruolo del personale del consiglio regionale distinto da quello dell'amministrazione regionale.
Art. 2 - Segreteria generale
1.
La segreteria generale cura gli affari istituzionali del consiglio regionale e dei suoi organi interni, svolgendo altresi' attivita' consultiva e di assistenza agli organi stessi ed ai singoli consiglieri.
2.
La segreteria generale, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, cura anche i rapporti esterni ed in particolare quelli con la presidenza della giunta regionale e con il commissario di Governo nella Regione, nonche' il coordinamento delle iniziative di informazione ai cittadini e di comunicazione pubblica.
3.
Presso la segreteria generale e' istituito il "comitato di consulenza giuridica del consiglio regionale" di cui possono avvalersi anche i singoli consiglieri ed i gruppi consiliari; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del comitato sono deliberati dall'ufficio di presidenza.
4.
La segreteria generale, nello svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi, con incarichi di prestazione d'opera intellettuale, della collaborazione e della consulenza di docenti o ricercatori universitari, di magistrati, di studiosi ed esperti, singolarmente o riuniti in commissioni, di istituti universitari, di istituzioni scientifiche, di enti ed organismi di studi e ricerche, nonche' di scieta' di servizi, di pubbliche relazioni e di comunicazione.
5.
Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, fanno carico alla unita' previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unita' previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 3 - Struttura organizzativa della segreteria generale
1.
La segreteria generale si articola, tenuto conto della ripartizione delle competenze fra le commissioni permanenti, in un numero di servizi non superiore ad un decimo della dotazione organica di cui all'art. 4.
2.
L'istituzione, modificazione o soppressione di servizi - fermo restando il limite numero di cui al comma 1 - e' disposta con deliberazione dell'ufficio di presidenza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 4 - Dotazione organica
1.
La determinazione e la modificazione del contigente del personale, distinto per qualifiche finzionali e per profili professionali, spettante alla segreteria generale del consiglio regionale, vengono deliberate - nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale - dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale tenendo conto dei seguenti elementi:
- esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale;
- analisi qualitativa e quantitativa e dell'attivita' svolta.
2.
L'ufficio di presidenza procede, con cadenza almeno triennale, alla verifica della dotazione organica di cui al comma 1, tenendo conto degli elementi indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
3.
Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza concernenti la dotazione organica della segreteria generale del consiglio regionale sono trasmesse alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale entro quindici giorni dalla loro adozione.
4.
Le dotazioni organiche dell'ufficio di gabinetto, dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni, delle segreterie del Presidente e dei vice presidenti del consiglio, delle segreterie dei gruppi consiliari sono da considerarsi aggiuntive, nella loro effettiva consistenza, all'organico di cui al comma 1.
Art. 5 - Attivazione della struttura organizzativa
1.
L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, delibera:
- il contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alla segreteria generale del consiglio regionale;
- il numero, la denominazione e le competenze dei servizi da istituire.
2.
Entro quindici giorni dalle deliberazioni di cui al comma 1, il segretario generale determina, con proprio decreto, il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante a ciascuno dei servizi istituiti.
3.
La struttura organizzativa definita dalla deliberazione di cui al comma 1, diviene operativa con l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali in essa previsti. Fino a tale data restano in funzione i servizi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi incarichi dirigenziali.
4.
Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza di cui al comma 1, ed il decreto del segretario generale di cui al comma 2, sono trasmessi alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale entro quindici giorni dalla loro adozione.
Art. 6 - Uffici alle dipendenze del Presidente del consiglio regionale
1.
Alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio regionale sono posti:
- l'ufficio di gabinetto;
- l'ufficio stampa e pubbliche relazioni.
Art. 7 - Ufficio di gabinetto
1.
L'ufficio di gabinetto del Presidente del consiglio regionale:
- tratta gli affari relativi all'attivita' della presidenza;
- cura gli affari di rappresentanza della presidenza ed organizza il cerimoniale;
- cura, in collaborazione con l'ufficio stampa e pubbliche relazioni e con gli altri servizi, l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi;
- cura gli affari concernenti la conferenza dei presidenti dei consigli regionali;
- cura i rapporti con l'associazione dei consiglieri regionali.
2.
L'ufficio di gabinetto del Presidente del consiglio regionale e' composto da:
- il capo di gabinetto, che ne e' responsabile;
- un dipendente con qualifica non superiore a quella di funzionario.
3.
L'incarico di capo di gabinetto puo' essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente del consiglio regionale, a dipendenti della Regione, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico e' commisurato a quello dei dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.
4.
L'incarico di cui al comma 3, anche se ricoperto da personale interno, decade con la cessazione dall'incarico del Presidente del consiglio regionale.
5.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli a fianco di ciascuna indicati:
- UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 561;
- UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;
- UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;
- UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
e alle corrispondenti unita' previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 8 - Ufficio stampa e pubbliche relazioni
1.
L'ufficio stampa e pubbliche relazioni del consiglio regionale:
- cura l'opera di informazione, documentazione e divulgazione sull'attivita' del consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione .e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonche' alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali;
- fornisce assistenza giornalistica all'attivita' del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo dell'ufficio del difensore civico e del tutore dei minori;
- provvede alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della Regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il consiglio regionale, nonche' a coadiuvare i rappresentanti istituzionali del consiglio medesimo nei rapporti in ambito internazionale;
- cura le iniziative di relazioni pubbliche e di comunicazione finalizzate a fornire informazioni ai cittadini ed a promuovere l'immagine dell'istituzione consiliare, in collaborazione con gli uffici della segreteria generale.
2.
L'ufficio stampa e pubbliche relazioni e' composto da tre unita' con contratto giornalistico di cui al comma 3, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di segretario.
3.
All'ufficio stampa e pubbliche relazioni si applicano - nel limite di tre unita', di cui una nella qualifica di dirigente e due nelle qualifiche di funzionario, consigliere o segretario - le disposizioni di cui all'art. 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1991.
4.
Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ufficio stampa e pubbliche relazioni puo' avvalersi, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, con incarico a tempo determinato, della collaborazione e della consulenza di esperti, nonche' di societa' di pubbliche relazioni e di comunicazione.
5.
Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, fanno carico alla unita' previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi e alle corrispondenti unita' previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Art. 9 - Segreterie del Presidente e dei vice presidenti del consiglio
1.
Il Presidente del consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne e' responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonche' da un autista di rappresentanza.
2.
I vice presidenti del consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigilere.
3.
Il personale di cui ai commi 1 e 2, puo' essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando e' disposto dall'amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale.
4.
Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, e' collocato in soprannumero all'organico dell'amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.
Art. 10 - Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale n. 52/1980
1.
L'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo integrato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 44/1996, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare e' assegnato personale entro i seguenti limiti:
- una unita' di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennita' e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
- due unita' di qualifica non superiore a quella dI consigliere o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unita' con la medesima qualifica per i gruppi con piu' di quindici consiglieri;
- una unita' di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di giunta iscritti al gruppo;
- una unita' di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di giunta iscritti al gruppo;
- una ulteriore unita' di qualifica non superiore a quella di segretario o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate "resi" nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.
2.
Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unita' di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unita' di cui al comma 1, lettere c) e d), ed e' assegnata una sola unita' di cui al comma 1, lettera b).
3.
Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennita' e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonche' le disposiziom adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.". 2. All'art. 8 della legge regionale n. 52/1980. come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 35/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo comma, le parole "limitatamente ad un'unita'" sono sostituite dalle parole "con un massimo di tre unita'";
- dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "La quota del finanziamento sostitutivo eccedente due unita' per ciascun gruppo e' erogata a condizione che il gruppo interessato reimpieghi le somme percepite nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione. La verifica del riutilizzo delle somme e' effettuata su base annua.".
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 18/1996
1.
All'art. 48, conma 3, della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 1/2000, le parole "Vicesegretario generale del consiglio" sono sostituite dalle parole "Vicesegretari generali del consiglio".
2.
All'art. 59 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1/2000, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nell'ambito della segreteria generale del consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono adottati con decreto del segretario generale.".
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale n. 7/1988
1.
E' abrogata la parte II della legge regionale n. 7/1988 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15- bis, che vengono abrogati con effetto dalla data indicata all'art. 5, comma 3, della presente legge.
2.
L'art. 240 della legge regionale n. 7/1988 e' sostituito dal seguente: "Art. 240 - 1. Il segretario generale del consiglio regionale dirige e coordina l'attivita' della segreteria generale del consiglio regionale. 2. Dirige il personale della segreteria generale del consiglio regionale. 3. Cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le commisioni permanenti e speciali su disposizione dei rispettivi presidenti. 4. Predispone, secondo le direttive del Presidente, l'ordine del giorno dell'ufficio di presidenza, del quale e' segretario. 5. E' segretario della giunta per il regolamento, della giunta delle elezioni e della giunta per le nomine. 6. II segretario generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da due vice segretari generali - di cui uno con funzioni vicarie - che svolgono i compiti assegnati dallo stesso segretario generale. 7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, per i vice segretari generali e ferme restando le competenze e le attribuzioni proprie dei direttori di servizio del consiglio regionale, il segretario generale puo', con proprio provvedimento, delegare ai vice segretari generali la trattazione diretta di propri compiti istituzionali.".
3.
All'art. 249, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 32/1997, sono abrogate le parole "nel limite di una unita', l'incarico per speciali servizi presso la segreteria generale del consiglio regionale, nonche'".
4.
All'art. 253, comma 5, della legge regionale n. 7/1988, sono abrogate le parole ", qualora non si tratti di coordinamento di attivita' di personale appartenente esclusivamente a qualifiche inferiori".
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 53/1981
1.
All'art. 3 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 44/1988, il sesto comma e' abrogato.
2.
All'art. 24 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'art. 50, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo comma, le parole "Segretario generale del consiglio regionale" e "Vice segretario generale del consiglio regionale" sono abrogate;
- il secondo comma e' abrogato.
3.
All'art. 25 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'art. 50, commi 1 e 5, della legge regionale n. 18/1996, nel testo del primo comma le parole "al vice segretario generale del consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "ai vice segretari generali del consiglio regionale".
Art. 14 - Assunzioni a seguito di risoluzioni anticipate di contratti a tempo determinato
1.
Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati dall'amministrazione regionale ai sensi di vigenti disposizioni legislative regionali di carattere eccezionale abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'amministrazione medesima e' autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilita' di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalle graduatorie di riferimento.
2.
All'art. 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 e' abrogato.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trieste, 17 aprile 2000
ANTONIONE





