DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.06.2003 N. 740

Nuova disciplina transitoria delle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese artigiane della liguria.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 30
23/07/2003
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE Visto il D.Leg.vo 31.3.1998, n. 112 concernente -Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59-; Vista la legge costituzionale 18.8.2001, n. 3 che conferisce alle Regioni potesta legislativa esclusiva in materia di artigianato, in quanto trattasi di materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato; Visto l'art. 61, comma 4, della legge regionale 2.1.2003, n. 3, il quale stabilisce che la Giunta regionale, sulla base del programma triennale, definisca con il piano annuale le tipologie di intervento e le modalita di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a: a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo; b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attivita e ubicazione territoriale; c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti. Considerato che la vigente disciplina delle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese artigiane della Liguria risulta inadeguata e, pertanto, da integrare e modificare, a fronte delle cospicue risorse finanziarie disponibili e della necessita di assicurare al comparto interventi finanziari pia? consistenti e che possano sostenere pia? efficacemente l'attivita delle imprese artigiane, anche nelle more dell'approvazione del Programma triennale ed in particolare del Piano annuale degli interventi, ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge regionale n. 3/2003; Considerato altresa? che, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, dell'atto integrativo alla convenzione stipulato tra la Regione Liguria e Artigiancassa S.p.A. ex art. 15 del D.Leg.vo n. 112/1998 e registrato il 10.1.2002 al n. 226 - Ufficio Entrate Genova 2, compete al Comitato tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 37 della legge 25/7/1952, n. 949 e all'art. 61, comma 5, della legge regionale 2.1.2003, n. 3, formulare la proposta di modifica della disciplina per la concessione di contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della legge n. 949/1952; Vista la proposta di modifica dei criteri di concessione delle agevolazioni sulle operazioni di credito approvata dal Comitato tecnico regionale di valutazione presso Artigiancassa S.p.A. in data 6.5.2003; Considerata l'opportunita , nelle more della predisposizione ed approvazione della nuova disciplina del credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge regionale n. 3/2003, di approvare una normativa che, recependo i contenuti sostanziali di tale proposta, disponga, in via transitoria, una nuova regolamentazione delle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese artigiane della Liguria, come da allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Giacomo Gatti

DELIBERA

-- di approvare la nuova disciplina transitoria delle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese artigiane della Liguria come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-- di dare atto che, a norma dell'art. 44 della legge regionale n. 3/2003 non possono essere presentate, nel periodo di vigenza dei bandi attuativi di programmi comunitari, domande volte ad ottenere, fra gli altri, i contributi in conto interessi di cui alla presente disciplina per la realizzazione di interventi localizzati in aree interessate da tali programmi e agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attivita dell'impresa;

-- di stabilire che i contributi da concedere, da parte di Artigiancassa S.p.A., ove sussistano le necessarie condizioni, debbano essere imputati sugli stanziamenti attribuiti alla Artigiancassa S.p.A. ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 Liguria - 2000-2006 e che, ai fini del finanziamento di tipologie di investimento e di intensita di aiuto diverse da quelle contenute nel Complemento di Programmazione del DOCUP Obiettivo 2 Liguria - 2000-2006, debba essere conseguita la preventiva approvazione dei competenti organi;

-- di stabilire altresa? che la nuova disciplina si applichi fino alla data di entrata in vigore del Piano annuale degli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale n. 3/2003;

-- di stabilire infine che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

-- di dare atto che avverso il presente provvedimento e possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO Franco Rizzo

Azioni sul documento