LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2003, N. 23

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).

Ente 3
Fonte Supplementi Straordinari
n. 4
09/12/2003
Regione Calabria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

HA APPROVATO

Titolo I

Art. 1 - Princa?pi generali e finalita`

1.

La Regione Calabria, in attuazione dei princa?pi di uguaglianza e solidarieta` di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidarieta` di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualita` della vita, pari opportunita`, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilita`, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta` sociali e condizioni di non autonomia.

2.

La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 328/ 2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 5, della presente legge.

3.

La Regione riconosce la centralita` delle Comunita` locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilita`, per promuovere il miglioramento della qualita` della vita e delle relazioni tra le persone.

4.

La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualita` e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5.

La presente legge favorisce la pluralita` dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalita` previste dall'articolo 27 della presente legge.

6.

La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilita` sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7.

Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche", in qualita` di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilita` sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta` sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita` e della solidarieta` organizzata.

Art. 2 - Oggetto

1.

La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei princa?pi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalita` delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i princa?pi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2.

Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attivita` relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta` che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunita`, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche" quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3 - Diritto alle prestazioni

1.

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
  • gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2.

I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalita` per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando, in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.

4.

I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.

5.

Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo e` identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 e` identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si e` manifestata la necessita` di intervento.

6.

Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.

7.

Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalita` indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.

8.

Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita` di erogazione per effettuare le scelte piu` appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed e` tenuto a darne adeguata pubblicita` agli utenti.

9.

Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalita` del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonche" le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita` di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

10.

L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

11.

E` garantita priorita` di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficolta` di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

Titolo II

Art. 4 - Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita`. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3.

Gli interventi e i servizi sociali, cosA?` come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialita` di tutti i cittadini, sia come singola sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

  • prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
  • privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalita` della popolazione;
  • garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunita` locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui cio` si renda necessario;
  • favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
  • rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
  • utilizzare le esperienze della societa` civile nella pluralita` delle sue espressioni per il conseguimento delle finalita` di cui alla presente legge;
  • promuovere le piu` ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4.

La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali e` ispirata ai principi di sussidarieta`, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita`, omogeneita`, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita` ed unicita` dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la liberta` di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attivita` di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidarieta` di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5.

La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art. 1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5 - Accesso ai servizi

1.

L'accesso ai servizi e` organizzato in modo da garantire pari opportunita` di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra piu` soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti piu` deboli.

2.

L'accesso ai servizi e` garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • unitarieta` dell'accesso in ogni ambito territoriale;
  • informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
  • orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilita`, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
  • trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
  • osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6 - Valutazione del bisogno

1.

L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali e` realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2.

La valutazione del bisogno e` effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verra` effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalita` messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno e` condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonche" per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto gia` previsto dall'art. 3, commi 4, 5 e 7.

3.

La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessita` e l'intensita` dell'intervento, la sua durata, nonche" i costi sopportati e le responsabilita` in ordine all'attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1.

I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualita` di vita alle persone e alle famiglie, nonche" pari opportunita` e tutela ai soggetti piu` deboli.

2.

Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

  • le misure di contrasto della poverta` e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
  • le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
  • le misure di sostegno alle responsabilita` familiari;
  • le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
  • le misure si sostegno alla donna in difficolta` per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
  • gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunita`-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita` di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche" erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
  • gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14/2/2001 e dal DPCM 29/11/2001 (L.E.A.), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche" per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita` personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
  • le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
  • l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
  • interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  • servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
  • iniziative
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