Circolare 24 giugno 2004, n. 24
Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 151 30/06/2004 |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Lavoro
tipologia: Stato - Circolare ministeriale
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro All'INPS Direzione centrale ispettorato All'INAIL Direzione centrale ispettorato All'ENPALS Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza All'INPGI Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'IPSEMA Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza All'ENASARCO Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento e p.c. All'Agenzia delle entrate Direzione centrale accertamento Comando Carabinieri ispettorato del lavoro Comando Generale della Guardia di finanza Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro Al SECIN Alla provincia autonoma di Bolzano Alla provincia autonoma di Trento Alla regione Siciliana Assessorato lavoro e previdenza sociale Ispettorato regionale del lavoro
Il decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, introduce nell'ordinamento una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 8, legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all'organizzazione complessiva e al coordinamento dell'attivita' ispettiva di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' di quelli comunque impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a mezzo della Direzione generale con compiti di direzione e di coordinamento delle attivita' ispettive, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 124/2004 e della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, assume, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni e alle province autonome, le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, provvedendo a vigilare su tutto il territorio nazionale in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, anche promuovendo l'osservanza complessiva della normativa di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi e della disciplina previdenziale.
La Direzione generale assume compiti di direzione delle attivita' ispettive, fornisce direttive operative e svolge attivita' di coordinamento nella vigilanza della predetta materia, assicurando l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento dei relativi organi di vigilanza.
Alle Direzioni regionali del lavoro (DRL) spetta il compito di coordinare sul relativo territorio regionale l'attivita' di vigilanza in materia, individuando linee operative e priorita' di azione sulla base delle direttive emanate dalla Direzione generale, anche conformemente agli indirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commissione centrale di coordinamento.
I Direttori regionali, nello svolgere tale attivita' di coordinamento, privilegiano un confronto diretto e costante con i Direttori regionali degli Enti previdenziali e assicurativi, favorendo ogni ulteriore attivita' di consultazione e di dialogo e comunque con incontri di coordinamento che abbiano luogo almeno ogni tre mesi.
Quanto alla composizione della Commissione regionale di coordinamento, istituita con decreto del Direttore della DRL, l'individuazione delle rappresentanze sindacali competenti ad effettuare la designazione dei rispettivi rappresentanti avviene, nell'ambito di quelle comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, fra le organizzazioni che a livello regionale hanno maggiore rappresentativita'.
Alle Direzioni provinciali del lavoro (DPL) spetta il compito di coordinare, nell'ambito territoriale di competenza, l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale fornendo le direttive necessarie a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione.
Al fine di garantire una piu' integrata ed efficace azione complessiva di contrasto del lavoro irregolare sul territorio e di evitare duplicita' di interventi, deve ravvisarsi, anche a livello provinciale, l'opportunita' di mantenere costanti rapporti con gli Enti impegnati nell'attivita' di vigilanza, con particolare riferimento a INPS e INAIL.
In tal senso, sulla base delle indicazioni fornite dalle DRL e dalle Commissioni regionali, si ritiene opportuno favorire ogni attivita' di consultazione e di dialogo con tutti i soggetti interessati, da realizzarsi in particolare mediante incontri almeno trimestrali con i Direttori provinciali di INPS, INAIL, nonche' degli altri Enti previdenziali.
In ogni caso in cui sia necessario attivare un piu' stretto coordinamento operativo di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, sono convocati i CLES, nella composizione prevista dal decreto legislativo n. 124/2004, che sostituiscono operativamente le commissioni provinciali di coordinamento della vigilanza. A tal proposito si ritiene opportuno precisare che la partecipazione al CLES del Comandante provinciale della Guardia di finanza, del rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate e del presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 448/1998, e' conseguenza automatica della previsione normativa e non necessita di alcun ulteriore atto amministrativo.
A tali organismi spetta, infatti, il ruolo di supporto del Dirigente, supporto che nelle rispettive sedi nazionale e regionali e' riservato alle apposite Commissioni centrale e regionali di coordinamento.
Inoltre i CLES dovranno redigere un rapporto trimestrale sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti dell'attivita' delle Commissioni per l'emersione del lavoro non regolare. Ogni anno dovra' essere, altresi', redatta una relazione di sintesi sull'attivita' svolta. Le relazioni trimestrali e annuali dovranno essere inviate alle DRL che, a loro volta, trasmetteranno i dati elaborati alla Direzione generale per le valutazioni complessive. Al fine di predisporre e redigere le relazioni di cui sopra, i CLES potranno articolarsi in sottocommissioni operative che procederanno alla necessaria attivita' di raccolta dati e alla istruttoria di tali documenti. Si ritiene opportuno, infine, che il dirigente dell'ufficio, ferma restando la propria autonomia decisionale e le sue prerogative, consulti i responsabili dei Servizi ispezione lavoro e politiche del lavoro, nonche' dell'Ufficio legale, onde acquisire i dati statistici e le segnalazioni di merito da portare quali elementi di discussione all'interno dei CLES.
Nulla muta rispetto al passato con riferimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale da parte del personale in forza presso le DRL e le DPL, nonche' del personale di vigilanza di INPS, INAIL, ENPALS e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria nell'ambito dell'attivita' di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita' di ufficiale di Polizia giudiziaria. Ove in occasione della attivita' ispettiva si riscontri, da parte del personale di vigilanza degli enti previdenziali, la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, le comunicazioni di legge andranno effettuate direttamente all'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Restano evidentemente fermi i poteri di contestazione degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza, indipendentemente dal possesso della qualifica di Ispettore del lavoro, delle DRL e delle DPL, nonche' degli Enti previdenziali.
Le Direzioni del lavoro hanno competenza generale in materia di vigilanza sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attivita' lavorativa, prescindendo dalla specifica tipologia contrattuale adottata dalle parti contraenti. Al personale delle DPL e' affidato anche il compito di svolgere attivita' di prevenzione e promozione finalizzata al rispetto della normativa lavoristica e previdenziale, su questioni di rilevanza generale, nonche' sulle novita' legislative e interpretative. Tali iniziative sono organizzate dalle DRL e dalle DPL, anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali, che ne stabiliscono le modalita' di svolgimento. Le problematiche trattate nel corso di tali attivita' non possono riguardare, peraltro, singoli casi concreti o problemi particolari di interesse aziendale, essendo questi prerogativa tipica dei consulenti del lavoro e delle altre figure professionali di cui alla legge n. 12/1979. Nel corso di tali iniziative, che possono aver luogo anche presso le aziende, il personale, ove rivesta qualifica ispettiva, non esercita funzioni di vigilanza ne' puo' svolgere alcuna attivita' di accertamento. L'attivita' informativa, promozionale e preventiva puo' essere svolta, altresi', nel corso dell'attivita' ispettiva qualora emergano profili di inosservanza e di non corretta applicazione della normativa, in assenza di rilievi sanzionatori di tipo penale o amministrativo. Anche in queste situazioni, il personale ispettivo puo' fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro (e degli Enti di previdenza per i profili di competenza). Sulla base di una apposita convenzione, il cui schema sara' definito da successivo decreto ministeriale, la Direzione generale e le DRL e DPL e gli Enti previdenziali, anche d'intesa tra loro, potranno svolgere attivita' di informazione ed aggiornamento nei confronti di enti, datori di lavoro ed associazioni a cura e spese degli stessi, secondo quanto stabilito dal predetto decreto. La disciplina sopra descritta non trova applicazione sino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilira' lo schema delle convenzioni e i relativi profili economici.
Il diritto di interpello compete esclusivamente ad enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali. Tale facolta' consiste nella possibilita' di porre alle DPL e agli Istituti previdenziali quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative, nelle materie di rispettiva competenza. Tali quesiti, inoltrati alle sedi competenti esclusivamente in via telematica, dovranno essere istruiti rispettivamente dalle DPL e dagli Istituti previdenziali destinatari degli stessi e quindi tempestivamente inviati alla Direzione generale corredati da apposita relazione. Per quanto sopra precisato, in relazione a tale particolare procedura, le DPL e le sedi periferiche degli Istituti non potranno dare seguito a quesiti di carattere particolare o proposti dalle singole aziende. Peraltro ogni attivita' di caratterenei confronti delle aziende e dei lavoratori puo' continuare ad essere svolta dal personale ispettivo, senza che tale attivita' possa integrare i requisiti tipici della consulenza del lavoro, che rimane riservata ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979. Fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonche' dell'applicazione delle sanzioni civili. Si fa riserva di comunicare l'indirizzo di posta elettronica della Direzione generale per la trasmissione dei quesiti.
Roma, 24 giugno 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni





