Legge regionale 26 marzo 2004, n.7

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 36
30/03/2004
Regione Veneto

thesaurus: Termini ausiliari:Riforme

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

HA APPROVATO LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:

 

 

Art. 1 - Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" " e successive modificazioni.

1.

 

Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, dall'articolo 12 della legge regionale 1? agosto 2003, n. 16, dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 e dall'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3, e prorogato fino al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1.

 

La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 marzo 2004

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