Decreto 16 settembre 2004
Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 266 12/11/2004 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in legge con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, ai sensi del quale le risorse derivanti dalle operazioni di
cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (l'«art. 15»),
del crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite con il Ministro
competente;
Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di
agevolazioni creditizie, fiscali e sgravio di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nonche' della ricerca scientifica e tecnologica,
che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata («FSRA»);
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha disciplinato le
modalita' di esercizio del FSRA, di erogazione da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(successivamente soppresso e confluito nel Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca - «MIUR») di finanziamenti agevolati
e ne ha determinato i soggetti beneficiari; e visto il relativo art.
14 che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica («FIT») presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato (successivamente soppresso e confluito nel
Ministero per le attivita' produttive - «MAP»);
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con il quale
e' stato istituito il Fondo per le agevolazioni alla ricerca («FAR»),
in sostituzione del FSRA, e riordinata la normativa di concessione di
finanziamenti agevolati a sostegno di attivita' di ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo;
Visto il comma 2 dell'art. 15, ai sensi del quale le
caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai
sensi del summenzionato articolo sono individuate con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e considerato che
la presente operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di
competenza del MAP e del MIUR, e che pertanto le caratteristiche
della stessa devono essere individuate con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Attesa la necessita' di individuare (i) crediti oggetto
dell'operazione di cartolarizzazione e disporne la cessione alla
«Societa' di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilita'
limitata» «S.C.I.C. a r.l.», costituita ai sensi dell'art. 15
(«SCIC») e (ii) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emette nell'ambito di tale
operazione;
Considerato che, ai sensi del comma 11 dell'art. 15, la riscossione
dei crediti ceduti puo' essere svolta dallo Stato;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto della cessione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MIUR cede
alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti
(per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di
mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi)
derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004, a
fronte di finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sulle
disponibilita' del FSRA e del FAR ai soggetti di cui alla legge
25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e che alla data
del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i criteri di cui all'allegato 1
al presente decreto (i «Crediti MIUR»).
In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente
capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto di
cessione al quale e' allegato un elenco del Crediti MIUR. Il MIUR
garantisce alla SCIC l'esistenza dei Crediti MIUR per i rispettivi
importi indicati nell'elenco.
Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di
aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori
nell'inclusione di Crediti MIUR dall'elenco citato nel precedente
capoverso, nonche' gli obblighi che il MIUR assume nel caso della
verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MIUR
indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verificata inesistenza,
totale o parziale, di Crediti MIUR, il MIUR corrispondera' con i
termini e le modalita' specificate nel contratto di cessione, alla
SCIC un importo in contanti pari al valore nominale dei crediti la
cui inesistenza sia stata accertata, al netto del corrispettivo
spettante al MIUR in relazione ad eventuali crediti rispondenti ai
criteri di cui all'allegato 1 e ceduti ai sensi del presente articolo
ma che non siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente
capoverso. L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti
nell'elenco rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata
successivamente accertata l'inesistenza e' tenuto in considerazione
al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui
all'art. 2.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, il MAP cede
alla SCIC, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti
(per capitale, interessi maturati e maturandi, anche eventualmente di
mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi)
derivanti dalle erogazioni effettuate sino al 31 luglio 2004 a fronte
di finanziamenti a tasso agevolato erogati utilizzando gli importi
disponibili sul FIT ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e che alla data del 31 luglio 2004 rispondono a tutti i
criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto (i «Crediti MAP» e
unitamente ai Crediti MIUR e, a decorrere dalla cessione di cui
all'art. 4 del presente decreto, ai Crediti ulteriori come di seguito
definiti, congiuntamente indicati come i «Crediti»).
In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente
capoverso, il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di
cessione al quale allega un elenco dei Crediti MAP. Il MAP garantisce
alla SCIC l'esistenza dei Crediti MAP per i rispettivi importi
indicati nell'elenco.
Il contratto di cessione disciplina, tra l'altro, i meccanismi di
aggiustamento da applicarsi nel caso in cui si verifichino errori
nell'inclusione o esclusione di Crediti MAP dall'elenco citato nel
precedente capoverso, nonche' gli obblighi che il MAP assume nel caso
della verifica dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP
indicati nell'elenco stesso. In seguito alla verifica
dell'inesistenza, totale o parziale, di Crediti MAP, il MAP
corrisponde, con i termini e le modalita' specificate nel contratto
di cessione, alla SCIC un importo in contanti pari al valore nominale
dei crediti la cui inesistenza sia stata accertata, al netto del
corrispettivo spettante al MAP in relazione ad eventuali crediti
rispondenti al criteri di cui all'allegato 3 al presente decreto e
ceduti ai sensi del primo capoverso del presente articolo ma che non
siano stati inseriti nell'elenco di cui al precedente capoverso.
L'eventuale eccesso dei crediti ceduti ma non inseriti nell'elenco
rispetto ai crediti inseriti nell'elenco di cui sia stata
successivamente accertata l'inesistenza e' tenuto in considerazione
al fine della ripartizione del corrispettivo differito di cui
all'art. 2.
Art. 2.
Corrispettivo cessione
1. Il netto ricavo dell'emissione dei titoli di cui al successivo
art. 8 e' suddiviso tra MIUR e MAP proporzionalmente al valore
nominale dei Crediti rispettivamente ceduti.
In particolare, il MIUR riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per
la cessione dei Crediti MIUR, un ammontare pari alla somma dei
seguenti importi:
(a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo
art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile
di importo non inferiore ad Euro 550.000.000, per il cui pagamento la
SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei medesimi titoli, al netto:
(i) delle commissioni di collocamento dei titoli;
(ii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della
stessa SCIC, ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie
di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo non superiore
ad Euro 1.350.000;
(iii) di un importo di Euro 50.000 trattenuto dalla SCIC quale
fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che dovessero rendersi
necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione;
(iv) nonche' di un importo non inferiore ad Euro 30.000.000
trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti ulteriori
di cui al successivo art. 4;
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che
i titoli di cui al successivo art. 8 siano stati completamente
rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art.
6.
Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera (a), che
precede e' versato dalla SCIC al MAP sul conto di contabilita'
speciale n. 1201 del MAP intestato al FIT aperto presso la tesoreria
provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MAP»).
Art. 3.
Impegni MIUR
Il MIUR, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei
Crediti MIUR e dei Crediti ulteriori di cui al successivo art. 4, (i)
assume gli impegni accessori, secondo la prassi delle operazioni di
cartolarizzazione e per il buon esito dell'operazione, (ii) rilascia
dichiarazioni a favore della SCIC e del Ministero dell'economia e
delle finanze («MEF») in relazione al MIUR, ai Crediti MIUR ed ai
Crediti ulteriori, quali indicati nell'allegato 2. Il MEF sulla base
delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal MIUR, rilascia a
favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le dichiarazioni
e garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di
cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori in
base alla quale e' approvato l'ordine di priorita' dei pagamenti
allegato al contratto di cessione.
Il MIUR sottoscrive con la SCIC apposito contratto di gestione in
forza del quale il MIUR si impegna ad amministrare, gestire,
incassare e riconciliare, in nome e per conto della SCIC, i Crediti
MIUR, nonche' a gestire le eventuali procedure di recupero dei
Crediti MIUR insoluti. Il MIUR ha facolta' di sub-delegare a soggetti
terzi una o piu' delle attivita' di cui e' incaricato in relazione ai
Crediti MIUR, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilita'
del MIUR nei confronti della SCIC rispetto alle modalita' di
espletamento di tali attivita'.
Il MIUR assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le spese e gli
onorari derivanti dall'attivita' di recupero dei Crediti MIUR anche
nei confronti degli eventuali soggetti terzi di cui al capoverso che
precede, ove previsto nelle convenzioni con tali terzi.
A fronte dell'attivita' di amministrazione, gestione, riscossione e
riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti
MIUR, il MIUR riceve dalla SCIC una commissione (la «Commissione
MIUR»), comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove
applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata non superiore
allo 0,90% dell'ammontare complessivo degli incassi realizzati sui
Crediti MIUR e sui Crediti ulteriori nel semestre stesso e una
commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove
applicabile, corrisposta in via semestrale posticipata non superiore
all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi recuperati, in sede
contenziosa, in relazione ai Crediti MIUR e ai Crediti ulteriori, nel
semestre stesso. Tali commissioni sono corrisposte e liquidate sul
Conto MIUR secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra
la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi delle
operazioni di cartolarizzazione.
In caso di sub-delega delle attivita' di cui al comma 2 del
presente articolo, il MIUR determina il compenso dovuto ai soggetti
terzi, che non puo' essere superiore alle commissioni di cui al comma
precedente.
Il MIUR puo' avvalersi di prestazioni specialistiche (assistenza
informatica, legale ed altre) utilizzando le commissioni MIUR, di cui
al comma precedente, nonche' utilizzare un importo non superiore al
50% delle commissioni stesse per corrispondere premi di produttivita'
e/o indennita' di risultato in favore del personale, anche
appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello
svolgimento della attivita' stessa.
Art. 4.
Crediti ulteriori MIUR
Il contratto di cessione contiene l'impegno del MIUR a cedere alla
SCIC, entro il 31 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art.
15, comma 2, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti
(per capitale, interessi maturandi e maturati, anche eventualmente di
mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi)
erogati nel periodo compreso fra il 31 luglio 2004 ed il 20 dicembre
2004 nei limiti di un importo massimo in linea capitale pari a Euro
42.000.000, a fronte dei finanziamenti a tasso agevolato parzialmente
erogati dai quali derivano i Crediti MIUR (i «Crediti ulteriori»).
In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente
capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC, entro il 31 dicembre
2004, apposito contratto di cessione dei crediti con allegato un
elenco dei Crediti ulteriori. Il MIUR garantira' alla SCIC
l'esistenza dei Crediti ulteriori per l'importo indicato nell'elenco.
Fatta eccezione per quanto diversamente disposto dal presente
articolo, il contratto di cessione relativo ai Crediti ulteriori
contiene le medesime disposizioni del contratto di cessione di cui
all'art. 1.
Il MIUR ricevera' dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione
dei Crediti ulteriori:
(a) un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed
irripetibile, per un importo non inferiore ad Euro 30.000.000;
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi, secondo le
modalita' di cui all'art. 6, a condizione che i titoli di cui al
successivo art. 8, unitamente ai relativi accessori, siano stati
completamente rimborsati.
Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e'
finanziato con i proventi dell'emissione dei titoli di cui all'art. 8
per un ammontare non inferiore ad Euro 30.000.000 che e' trattenuto
sul conto di cui all'art. 7 sino alla data di versamento a favore del
MIUR.
L'eventuale importo non utilizzato per versare il corrispettivo
iniziale dei Crediti ulteriori e' utilizzato dalla SCIC per il
rimborso dei titoli di cui all'art. 8 secondo le modalita' di
rimborso dei medesimi.
Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e'
pagato al MIUR all'avvenuto perfezionamento della cessione ed
espletamento degli adempimenti necessari ai fini dell'opponibilita'
ai terzi della stessa.
Con il contratto di gestione di cui all'art. 3 il MIUR assume
l'obbligo di svolgere, in relazione ai Crediti ulteriori,
successivamente alla cessione alla SCIC, le stesse attivita' di
amministrazione, gestione, riconciliazione, incasso e recupero ad
esso affidate in relazione ai Crediti MIUR in nome e per conto della
stessa.
Art. 5.
Impegni MAP
Il MAP, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei
Crediti MAP (i) assume gli impegni accessori, secondo la prassi delle
operazioni di cartolarizzazione per il buon esito dell'operazione,
(ii) rilascia dichiarazioni a favore della SCIC e del MEF in
relazione al MAP e ai Crediti MAP, quali indicati nell'allegato 4. Il
MEF sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal MAP,
rilascia a favore dei collocatori dei titoli di cui all'art. 8, le
dichiarazioni e garanzie richieste dalla prassi delle operazioni di
cartolarizzazione e sottoscrive la convenzione tra i creditori in
base alla quale e' approvato l'ordine di priorita' dei pagamenti
allegato al contratto di cessione.
Il MAP sottoscrive con la SCIC apposito contratto di gestione dei
Crediti MAP in forza del quale il MAP si impegna ad amministrare,
gestire, incassare e riconciliare, in nome e per conto della SCIC, i
Crediti MAP, nonche' a gestire le eventuali procedure di recupero dei
Crediti MAP insoluti. Il contratto di gestione inoltre prevede che il
MAP ha la facolta' di subdelegare a soggetti terzi una o piu' delle
attivita' di cui e' incaricato in relazione ai Crediti MAP, ferma
restando la piena ed esclusiva responsabilita' del MAP nei confronti
della SCIC rispetto alle modalita' di espletamento di tali attivita'.
Il MAP assume inoltre l'onere di sostenere i costi, le spese e gli
onorari derivanti dall'attivita' di recupero dei Crediti MAP anche
nei confronti degli eventuali soggetti terzi di cui al capoverso che
precede, ove previsto nelle convenzioni con i terzi stessi.
A fronte dell'attivita' di amministrazione, gestione, riscossione e
riconciliazione ovvero del recupero, qualora insoluti, dei Crediti
MAP, il MAP riceve dalla SCIC una commissione, comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile, pagabile in via
semestrale posticipata non superiore allo 0,90% dell'ammontare
complessivo degli incassi realizzati sui Crediti MAP e una
commissione, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, ove
applicabile, pagabile in via semestrale posticipata non superiore
all'8% dell'ammontare complessivo degli incassi recuperati, in sede
contenziosa, in relazione ai Crediti MAP. Tali commissioni sono
corrisposte secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti concordato
tra la SCIC ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi
delle operazioni di cartolarizzazione.
In caso di sub-delega delle attivita' di cui al comma 2 del
presente articolo, il MAP determina il compenso dovuto ai soggetti
terzi, che non puo' essere superiore alle commissioni di cui al comma
precedente.
Il MAP puo' avvalersi di prestazioni specialistiche (assistenza
informatica, legale ed altre) utilizzando le Commissioni MAP, di cui
al comma precedente, nonche' utilizzare un importo non superiore al
50% delle commissioni stesse per corrispondere premi di produttivita'
e/o indennita' di risultato in favore del personale, anche
appartenente ad enti pubblici, di ricerca incaricato dello
svolgimento della attivita' stessa.
Art. 6.
Corrispettivo differito
L'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 2 e all'art. 4 e' versato
dalla SCIC:
(a) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per
la SCIC derivante dalla riscossione dei Crediti MIUR (comprensivi dei
Crediti ulteriori) e della riscossione dei Crediti MAP, nonche' dalle
altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di
cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il
corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti MIUR di cui al
precedente art. 2, il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti
ulteriori a cui al precedente art. 4 e il corrispettivo iniziale di
acquisto dei Crediti MAP di cui al precedente art. 2, gli oneri
sostenuti per interessi, per altri eventuali oneri accessori e per i
costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi'
calcolato si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto
dal MIUR, dal MAP o da terzi ai sensi del contratto di cessione o di
altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che
non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al
successivo art. 8 o dei nuovi titoli che dovessero essere emessi o
dei finanziamenti che dovessero essere contratti ai sensi dell'ultimo
capoverso del presente articolo, per il pagamento dei relativi
interessi, o per sostenere i costi connessi all'operazione di
cartolarizzazione; ovvero,
(b) a scelta e su richiesta congiunta del MIUR e del MAP,
d'intesa con il MEF, successivamente all'integrale rimborso dei
titoli o dei finanziamenti di cui al presente articolo, lettera (a),
mediante retrocessione dalla SCIC al MIUR dei Crediti MIUR
(comprensivi dei Crediti ulteriori) ed al MAP dei Crediti MAP non
ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si
troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza, nonche' di
ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione.
L'ulteriore corrispettivo, di cui al precedente comma, lettera (a),
e' ripartito fra il MIUR ed il MAP tenuto conto dei crediti ceduti da
ciascuno di essi, nonche' in funzione dei costi, dei tempi e dei
proventi della riscossione e dei recuperi dei crediti ceduti riferiti
a ciascun Ministero, con le modalita' specificate nel contratto di
cessione.
Al fine della ripartizione di tale ulteriore corrispettivo fra il
MIUR ed il MAP, la SCIC ovvero soggetti terzi dalla stessa designati,
provvedono a tenere una contabilita' separata dei crediti ceduti, dei
tempi e dei proventi della riscossione dei crediti ceduti, nonche' di
ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del
calcolo di cui sopra.
Il MEF, di concerto con il MIUR ed il MAP, anche separatamente,
possono chiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte, in una
o piu' soluzioni, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al
precedente comma 1, ove la SCIC sia in grado di finanziare tale
anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi
titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, secondo termini e
modalita' contenuti in successivi decreti da emettersi dal MEF di
concerto con il MIUR ed il MAP, e a condizione che tale emissione o
tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating
attribuito ai titoli, di cui al successivo art. 8, in essere in quel
momento.
Art. 7.
Conto di riscossione
La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto
sul quale, secondo quanto previsto dai contratti di gestione di cui
agli articoli 3 e 5 del presente decreto, sono versate tutte le somme
riscosse a fronte dei Crediti e qualsiasi altra somma ad altro titolo
corrisposta dalle controparti dei documenti dell'operazione ad
eccezione delle somme ricevute dalle controparti dei contratti di
copertura di cui all'art. 10. Sulla giacenza media del conto e'
corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla
base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle
giacenze del conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre
1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico
dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio
postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di
previsione della spesa del bilancio del MEF.
La SCIC puo' utilizzare per il deposito delle somme di cui al
precedente comma conti correnti diversi da quello summenzionato, da
aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui
all'indebitamento a breve termine, non garantito e non subordinato,
della Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a F-1 da
Fitch Ratings Limited, P-1 da Moodys' Investors' Service, o A-1 + da
Standard & Poor's e l'utilizzo di tali conti sia richiesto dalle
medesime societa' di rating come condizione per il mantenimento del
rating sui titoli stessi. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai
precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri conti
intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e
3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
Art. 8.
Titoli
Per finanziare il corrispettivo iniziale, nonche' il corrispettivo
che dovra' essere versato al MIUR in seguito alla cessione dei
Crediti ulteriori di cui all'art. 4, la SCIC, ai sensi del comma 3
dell'art. 15, emette dei titoli a ricorso limitato, il cui
collocamento e' curato dalle banche selezionate, a seguito di
procedura competitiva, dal MEF.
Le caratteristiche dei titoli sono indicate nell'allegato 5. Tali
titoli non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
Art. 9.
Diritto di riacquisto
Il MAP ed il MIUR congiuntamente, d'intesa con il MEF, possono
riacquistare dalla SCIC, secondo le modalita' previste nel contratto
di cessione di cui all'art. 1, qualora l'ammontare residuo in linea
capitale dei titoli di cui all'art. 8 sia uguale o inferiore al 10%
dell'ammontare in linea capitale dei titoli stessi alla data di
emissione, tutti i Crediti nello stato di fatto e di diritto in cui
essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o di esistenza
degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di
tali Crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i
titoli e di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti
dall'operazione di cartolarizzazione, ad eccezione dell'obbligo di
pagamento del prezzo di acquisto differito.
Art. 10.
Contratti di copertura
Il MEF provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva
gestione dei rischi connessi alla variabilita' dei tassi di interesse
dei titoli di cui all'art. 8, anche al fine di consentire
l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli
medesimi.
Art. 11.
Sottoscrizione dei contratti
Il dott. Luciano Criscuoli direttore generale pro tempore della
direzione per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di
ricerca, o in caso di sua assenza o impedimento, un dirigente da lui
delegato e' autorizzato a sottoscrivere i contratti, i documenti e
tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al
presente decreto in nome e per conto del MIUR.
Il dott. Roberto Pasca di Magliano, direttore generale del MAP ed
il dott. Antonio Martini dirigente del MAP, sono autorizzati
disgiuntamente a sottoscrivere i contratti, i documenti e tutti gli
atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente
decreto in nome e per conto del MAP.
Il dott. Augusto Zodda e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti
generali del Dipartimento del tesoro del MEF sono autorizzati
disgiuntamente a sottoscrivere il contratto di garanzia e indennizzo,
la convenzione tra i creditori relativi all'operazione e tutti gli
altri documenti e atti relativi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato al visto della Corte dei conti e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 settembre 2004
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004 Ufficio di
controllo atti
Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze,
foglio n. 254
Allegato 1
CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MIUR
1. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi,
anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali
danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di
finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a
valere sul FAR che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i
seguenti criteri cumulativi:
a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e'
stata effettuata almeno un'erogazione;
b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate
superiori a Euro 1.000, ad eccezione di quelli derivanti dalle
erogazioni effettuate a fronte dal finanziamento identificato con il
numero pratica 6473 e concesso con decreto direttoriale numero 1131
del 18 ottobre 2001 in relazione al quale non vi sono somme dovute e
non pagate superiori ad Euro 35.000; e
c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a
procedura concorsuale o liquidazione volontaria.
2. Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi,
anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali
danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di
finanziamenti concessi, sotto forma di credito agevolato, dal MIUR a
valere sul FSRA che, alla stessa data, soddisfacevano i seguenti
criteri cumulativi:
a) non sono ancora stati rimborsati ed in relazione ai quali e'
stata effettuata almeno un'erogazione;
b) in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate
superiori a Euro 1.000;
c) per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a
procedura concorsuale o liquidazione volontaria; e
d) che sono identificati da numeri di pratica diversi dai
seguenti: 0542750200, 0573550100, 0573550300.
Saranno altresi' ceduti con pubblicazione di un ulteriore avviso
di cessione effettuata nella Gazzetta Ufficiale tutti i crediti
relativi ad ulteriori erogazioni effettuate entro il 20 dicembre 2004
relative ai finanziamenti che sono compresi nei criteri elencati ai
numeri (1) e (2) che precedono.
Allegato 2
ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MIUR A
FAVORE DI SCIC E DEL MEF
(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e
all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del
contratto di cessione dei Crediti MIUR e di assunzione degli obblighi
previsti dallo stesso;
(B) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) all'avvenuto
adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto
di cessione dei Crediti MIUR e per l'assunzione dei connessi
obblighi; (ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire
a SCIC la titolarita' dei Crediti MIUR; e (iii) al fatto che la
stipula del contratto di cessione non e' in conflitto con norme di
legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi al MIUR, al suo
patrimonio o ai Crediti MIUR;
(C) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) alla completezza,
veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MIUR
contenute nell'elenco che sara' allegato al contratto di cessione;
(ii) alla legittima titolarita' in capo al MIUR dei Crediti MIUR e
alla conformita' alla legge dei contratti da cui essi derivano; (iii)
alla capacita' di disporre dei Crediti MIUR da parte del MIUR, quale
unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a
terzi o vincoli sugli stessi; (iv) all'esecuzione del contratto di
cessione dei Crediti MIUR e alla natura privatistica dello stesso e
degli obblighi con esso assunti; (v) alla non opponibilita' a SCIC
nell'esecuzione del contratto di immunita' o privilegi connessi alla
sua natura di amministrazione dello Stato, alla non necessita'
dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti MIUR e
alla non sussistenza di facolta' di recesso del MIUR da tale
contratto o di annullamento dello stesso in virtu' della sua natura
pubblicistica; (vi) all'impegno del MIUR di agire secondo la propria
diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che
l'operazione di cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli
asset-backed a ricorso limitato sul mercato internazionale dei
capitali; (vii) alla piena conoscenza da parte del MIUR dei
meccanismi contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e
dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte di SCIC o
dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli
incassi o dai recuperi in relazione ai Crediti MIUR;
(D) impegno a ripetere le dichiarazioni a garanzia con
riferimento ai Crediti Ulteriori in corrispondenza della relativa
cessione ai sensi dell'art. 4;
(E) impegno (i) ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non
correttezza di quanto lo stesso MIUR abbia dichiarato o garantito
alla stessa o di propri inadempimenti; e (ii) a integrare le
informazioni contenute nell'elenco dei Crediti MIUR allegato al
contratto di cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza,
non veridicita' e non correttezza delle informazioni contenute in
tale elenco;
(F) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo o
spesa derivanti: (i) dall'inadempimento degli obblighi assunti dal
MIUR con il contratto di cessione; (ii) dalla incompletezza o non
correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese dal MIUR; o (iii)
dal mancato incasso o recupero di Crediti MIUR in conseguenza
dell'esercizio nei confronti del MIUR dell'eccezione di compensazione
da parte dei debitori ceduti;
(G) impegno a: (i) compiere qualsiasi atto e sottoscrivere
qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la
cessione dei Crediti MIUR e il trasferimento delle garanzie a essi
relativi alla SCIC; (ii) prestare assistenza alla SCIC e a cooperare
con la stessa nelle attivita' di verifica relative ai Crediti MIUR e
a mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o
informazione relativi ai Crediti MIUR; (iii) a non cedere o
trasferire a terzi, in tutto o in parte, i Crediti MIUR e a non
costituire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od
altro diritto a favore di terzi sui Crediti MIUR o parte di essi;
(iv) a non intraprendere alcuna azione che possa causare
l'invalidita' o inesigibilita' di alcuno dei Crediti MIUR o
l'invalidita' o non escutibilita' di alcuna delle garanzie ad essi
connesse;
(H) impegno a concludere con la SCIC entro il 31 dicembre 2004 un
contratto di cessione pro soluto, avente ad oggetto i Crediti
Ulteriori, sostanzialmente agli stessi termini e condizioni previsti
nel contratto di cessione relativo ai Crediti MIUR;
(I) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere
e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;
(J) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale,
connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
(K) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e
dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della
correttezza e veridicita' delle informazioni fornite dal MIUR o
comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo
preliminare e nel prospetto informativo che dovra' essere predisposto
per il collocamento dei titoli di cui all'art. 8;
(L) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che
residuano in capo al MIUR in relazione ai finanziamenti dai quali
sorgono i Crediti MIUR e, in particolare, impegno, nel caso in cui il
MIUR rimanga titolare di frazioni di crediti in relazione a
finanziamenti da cui derivano i Crediti MIUR, a cooperare con la SCIC
nelle attivita' necessarie ai fini della tutela dei diritti della
SCIC in relazione ai Crediti MIUR.
Allegato 3
CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI MAP
Tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi,
anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali
danni o indennizzi) derivanti dalle erogazioni effettuate a fronte di
finanziamenti concessi ed interamente erogati, sotto forma di credito
agevolato, dal MAP a valere sul FIT in base alla normativa vigente
precedentemente all'applicazione del decreto del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001
che, alla data del 31 luglio 2004, soddisfacevano i seguenti criteri
cumulativi:
a. in relazione ai quali e' stata stipulata la dichiarazione
d'obbligo finale («DOF»);
b. in relazione ai quali non vi sono somme dovute e non pagate;
c. per i quali i soggetti debitori non sono soggetti a
procedura concorsuale a liquidazione volontaria;
d. identificati da numeri di contratto diversi dai seguenti:
1538 del 6 dicembre 1990, 1820 del 15 aprile 1992, 2324 del
29 novembre 1993, 2406 del 23 settembre 1994, 2473 del 24 gennaio
1996, 1311 del 23 novembre 1989, 2076 del 26 febbraio 1993, 2261 del
27 settembre 1993 e 2138 del 26 aprile 1993; e
e. identificati da numeri di decreto diversi dai seguenti:
10857 del 15 settembre 1999, 10006 del 14 aprile 1994 e 10089 del
26 ottobre 1994.
Allegato 4
ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MAP A FAVORE
DI SCIC E DEL MEF
(A) Dichiarazioni e garanzie in merito ai propri poteri e
all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del
contratto di cessione dei Crediti MAP e di assunzione degli obblighi
previsti dallo stesso;
(B) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) all'avvenuto
adempimento di tutto quanta necessario per la stipula del contratto
di cessione dei Crediti MAP e per l'assunzione dei connessi obblighi;
(ii) alla idoneita' del contratto di cessione a trasferire a SCIC la
titolarita' dei Crediti MAP; e (iii) al fatto che la stipula del
contratto di cessione non e' in conflitto con norme di legge o con
altri obblighi, atti o giudizi relativi al MAP, al suo patrimonio o
ai Crediti MAP;
(C) dichiarazioni e garanzie in merito: (i) alla completezza,
veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai Crediti MAP
contenute nell'Elenco che sara' allegato al contratto di cessione;
(ii) alla legittima titolarita' in capo al MAP dei Crediti MAP e alla
conformita' alla legge dei contratti da cui essi derivano; (iii) alla
capacita' di disporre dei Crediti MAP da parte del MAP, quale unico
titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o
vincoli sugli stessi; (iv) all'esecuzione del contratto di cessione
dei Crediti MAP e alla natura privatistica dello stesso e degli
obblighi con esso assunti; (v) alla non opponibilita' a SCIC
nell'esecuzione del contratto di immunita' o privilegi connessi alla
sua natura di amministrazione dello Stato, alla non necessita'
dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti MAP e
alla non sussistenza di facolta' di recesso del MAP da tale contratto
o di annullamento dello stesso in virtu' della sua natura
pubblicistica; (vi) all'impegno del MAP di agire secondo la propria
diligenza nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che
l'operazione di cartolarizzazione comportera' l'emissione di titoli
asset-backed a ricorso limitato sul mercato internazionale dei
capitali; (vii) alla piena conoscenza da parte del MAP dei meccanismi
contrattuali dell'operazione di cartolarizzazione e dell'ordine di
priorita' previsti per i pagamenti da parte di SCIC o dei suoi
incaricati a valere sui flussi di cassa generati dagli incassi o dai
recuperi in relazione al Crediti MAP;
(D) impegno (i) ad informare SCIC e il MEF dell'eventuale non
correttezza di quanto lo stesso MAP abbia dichiarato o garantito alla
stessa o di propri inadempimenti; e (ii) a integrare le informazioni
contenute nell'elenco dei Crediti MAP allegato al contratto di
cessione in conseguenza dell'accertata incompletezza, non veridicita'
e non correttezza delle informazioni contenute in tale elenco;
(E) impegno a tenere indenne SCIC da qualunque danno, costo o
spesa derivanti: (i) dall'inadempimento degli obblighi assunti dal
MAP con il contratto di cessione; (ii) dalla non veridicita',
incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rese
dal MAP; o (iii) dal mancato incasso o recupero di Crediti MAP in
conseguenza dell'esercizio nei confronti del MAP dell'eccezione di
compensazione da parte dei debitori ceduti;
(F) impegno a: (i) compiere qualsiasi atto e sottoscrivere
qualsiasi documento necessario a rendere opponibile a terzi la
cessione dei Crediti MAP e il trasferimento delle garanzie a essi
relativi alla SCIC; (ii) prestare assistenza alla SCIC e a cooperare
con la stessa nelle attivita' di verifica relative ai Crediti MAP e a
mettere a disposizione qualsiasi dato, documento, registrazione o
informazione relativi ai Crediti MAP; (iii) a non cedere o trasferire
a terzi, in tutto o in parte, i Crediti MAP e a non costituire alcun
diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a
favore di terzi sui Crediti MAP o parte di essi; (iv) a non
intraprendere alcuna azione che possa causare l'invalidita' o
inesigibilita' di alcuno dei Crediti MAP o l'invalidita' o non
esecutibilita' di alcuna delle garanzie ad essi connesse;
(G) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere
e collaborare con i mandatari eventualmente nominati dalla SCIC;
(H) impegno a sopportare tutti i costi, anche di natura fiscale,
connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
(I) impegno a rendersi responsabile nei confronti della SCIC e
dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 8, della
correttezza e veridicita' delle informazioni fornite dal MAP o
comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo
preliminare e nel prospetto informativo che dovra' essere predisposto
per il collocamento dei titoli di cui all'art. 8;
(J) impegno a esercitare nell'interesse della SCIC i diritti che
residuano in capo al MAP in relazione ai finanziamenti dai quali
sorgono i Crediti MAP.
Allegato 5
CARATTERISTICHE DEI TITOLI
I titoli saranno emessi in piu' serie avente le seguenti
caratteristiche:
SERIE A1
Importo: Compreso fra euro 250.000.000 e euro 350.000.000 ed
incluso la serie A2, un importo complessivo dell'emissione compreso
fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.
Taglio dei titoli: Euro 5.000 e multipli di tali importo.
Cedole e date di pagamento: Semestrali posticipate il giorno 22
dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non e' un
giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Scadenza legale: Non oltre il 22 settembre 2008.
Scadenza stimata: Il 22 marzo 2006.
Tasso d'interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread da
determinarsi in prossimita' del collocamento.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato:
l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente
solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle
somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un
ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la societa'
emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita
convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni
di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul
patrimonio separato della societa' emittente costituito dai Crediti e
da ogni altro diritto acquistato dalla societa' emittente nei
confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di
cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto disposto nel
regolamento dei titoli.
Rimborso: E' previsto un ammortamento, anche parziale, a cadenza
semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi che
cade nel marzo 2006, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la
societa' emittente ed i creditori della stessa conformemente alla
prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso: Ai titoli sara' attribuito il massimo rating
(tripla A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd,
Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.
Quotazione: Alla data di emissione dei titoli e' prevista la
quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo.
Successivamente, i Titoli possono essere ammessi a quotazione presso
uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione europea.
Trattazione: Alla data di emissione dei Titoli e' prevista
l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico
gestito dalla societa' M.T.S. S.p.A.
Rimborso anticipato obbligatorio: Qualora a causa di qualsiasi
modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato
dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute o altri
oneri fiscali di qualsiasi natura e che abbiano un impatto sul rating
dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai
titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri
fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in
relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla
fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei
contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta
applicazione di una trattenuta alla fonte, l'emittente dovra', previa
richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso
integrale dei titoli in conformita' all'ordine di priorita' dei
pagamenti, da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori
della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di
cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli e'
subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a
rimborsare integralmente tutti i titoli nonche' ad adempiere a tutti
gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione
dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui
all'art. 6 del decreto.
Rimborso anticipato facoltativo: Qualora espressamente
autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR potranno
riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento in cui
l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o
inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla
data di emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto
in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza
degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di
tali crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i
titoli nonche' di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti
dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di
acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.
Possibilita' di nuove emissioni: La SCIC potra' procedere
all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti
per anticipare, in una o piu' volte, il pagamento del corrispettivo
ulteriore differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potra'
altresi' procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti
della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio
separato congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di
cartolarizzazione di cui al presente decreto, il tutto
subordinatamente alle condizioni indicate nel contratto di cessione.
Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da
parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse
assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche
concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in
relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il
Rappresentante di portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero
l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria di
portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che
rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli
emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la societa'
emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i
titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili pro
rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services
S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei
titoli.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei
confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante dei portatori di titoli ometta di tutelare i loro
interessi. I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione
ed alle modalita' di funzionamento e delibera dell'assemblea dei
portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e
sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita' alla esperibilita' di
azioni dirette nei confronti della societa' emittente da parte dei
singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al
Rappresentante dei portatori dei titoli e' attribuito, nell'interesse
dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle
condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.
Legge: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.
SERIE A2
Importo: Compreso fra euro 900.000.000 e euro 1.100.000.000 ed
incluso la serie A1, un importo complessivo dell'emissione compreso
fra euro 1.150.000.000 e euro 1.450.000.000.
Taglio dei titoli: Euro 5.000 e multipli di tali importo.
Cedole e date di pagamento: Semestrali posticipate il giorno 22
dei mesi di marzo e settembre, ovvero, se tale giorno non e' un
giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Scadenza legale: Non oltre il 22 settembre 2023.
Scadenza stimata: Graduale a decorrere dal 22 marzo 2006.
Tasso d'interesse: Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread da
determinarsi in prossimita' del collocamento.
Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato:
l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente
solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle
somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un
ordine di priorita' dei pagamenti concordato tra la societa'
emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita
convenzione tra creditori, conformemente alla prassi delle operazioni
di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul
patrimonio separato della societa' emittente costituito dai Crediti e
da ogni altro diritto acquistato dalla societa' emittente nei
confronti del MIUR, del MAP o di terzi nell'ambito dell'operazione di
cartolarizzazione dei Crediti, secondo quanto disposto nel
regolamento dei titoli.
Rimborso: E' previsto un ammortamento, anche in parte, a cadenza
semestrale, a partire dalla data di pagamento degli interessi che
cade nel marzo 2006 a condizione che i titoli della serie A1 siano
interamente estinti, nei limiti degli importi a tal fine disponibili
secondo un ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la
societa' emittente ed i creditori della stessa conformemente alla
prassi delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso: Ai titoli sara' attribuito il massimo rating
(tripla A) da almeno una tra le Agenzie di Rating: Fitch Ratings Ltd,
Moody's Investors Service e Standard & Poor's Rating Service.
Quotazione: Alla data di emissione dei titoli e' prevista la
quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo.
Successivamente, i titoli possono essere ammessi a quotazione presso
uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Trattazione: Alla data di emissione dei Titoli e' prevista
l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico
gestito dalla societa' M.T.S. S.p.A.
Rimborso anticipato obbligatorio: Qualora a causa di qualsiasi
modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato
dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute a altri
oneri fiscali di qualsiasi natura che abbiano un impatto sul rating
dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai
titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri
fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in
relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla
fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei
contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta
applicazione di una trattenuta alla fonte, l'emittente dovra', previa
richiesta da parte dei portatori dei titoli, procedere al rimborso
integrale dei titoli in conformita' all'ordine di priorita' dei
pagamenti, da concordarsi tra la societa' emittente ed i creditori
della stessa, conformemente alla prassi delle operazioni di
cartolarizzazione. Il rimborso anticipato obbligatorio dei titoli e'
subordinato, in ogni caso, all'esistenza di fondi sufficienti a
rimborsare integralmente tutti i titoli nonche' ad adempiere a tutti
gli altri obblighi derivanti dall'operazione, ad eccezione
dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito di cui
all'art. 6 del decreto.
Rimborso anticipato facoltativo: Qualora espressamente
autorizzati con decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il MAP ed il MIUR, il MAP ed il MIUR potranno
riacquistare dalla SCIC, a partire dalla data di pagamento in cui
l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli sia uguale o
inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli alla
data di emissione, tutti i crediti nello stato di fatto e di diritto
in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o esistenza
degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di
tali crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i
titoli nonche' di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti
dall'operazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di
acquisto differito di cui all'art. 6 del decreto.
Possibilita' di nuove emissioni: La SCIC potra' procedere
all'emissione di nuovi titoli o all'assunzione di nuovi finanziamenti
per anticipare, in una o piu' volte, il pagamento del corrispettivo
ulteriore differito dovuto al MIUR e al MAP e in tale sede potra'
altresi' procedere all'acquisto dal MIUR o dal MAP di nuovi crediti
della medesima tipologia, i quali costituiranno un unico patrimonio
separate congiuntamente ai crediti oggetto dell'operazione di
cartolarizzazione di cui al presente decreto, il tutto
subordinatamente alle condizioni indicate nel contratto di cessione.
Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da
parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse
assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche
concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in
relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il
Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero
l'obbligo se cosi' richiesto da un'assemblea straordinaria dei
portatori dei titoli o da un numero di portatori dei titoli che
rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli
emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la societa'
emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i
titoli di entrambe le serie ancora in essere saranno rimborsabili pro
rata senza alcuna priorita' di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services
S.p.A., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei
titoli.
I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei
confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il
Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro
interessi. I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante
per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione
ed alle modalita' di funzionamento e delibera dell'assemblea dei
portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e
sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi
diritti, doveri, poteri e responsabilita' alla esperibilita' di
azioni dirette nei confronti della societa' emittente da parte dei
singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al
Rappresentante dei portatori dei titoli e' attribuito, nell'interesse
dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle
condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.
Legge: I titoli sono disciplinati dalla legge italiana.
Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma.





