DECRETO MINISTERIALE 1 FEBBRAIO 1999, N. 222

regolamento concernente modificazioni al regolamento recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 161
12/07/1999

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Visto il decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre n.608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e del settore previdenziale ed, in particolare, l'articolo 9-septies, come novellato dall'art 4, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n.52 e dall'art 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n.176, il quale prevede che, per favorire la diffusione del lavoro autonomo, la societa per l'imprenditorialita giovanile S.P.A., cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita autonome realizzate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, secondo criteri e modalita fissati con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 novembre 1996 n.591, con il quale e stato adottato il regolamento di attuazione della predetta disposizione legislativa; Visto l'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che estende il suddetto intervento alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del Decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1997, n.616, come individuate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.138 del 15 giugno del 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236; Ritenuta la necessita di apportare talune modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento, al fine di percepire le disposizioni legislative sopra richiamate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, (nota n. DAGL/1-1-4/31890/4.6.58 del 18 dicembre 1998);

ADOTTA Il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento adottato con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.591 dell'8 novembre 1996 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

  • all'articolo 1, comma 1, la lettera b) e sostituita la seguente: 'b) residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna- e, alla data del 1 gennaio 1998, nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995.a??;
  • all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole 'con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale ' sono sostituite dalle parole 'con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento.a??;
  • all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente lettera c-bis : 'c-bis) costi sostenuti per prestazioni di garanzia assicurative sui beni finanziati.a??;
  • all'articolo 5, comma 1, dopo le parole obiettivo 1a?? e aggiunta la seguente proposizione : 'e nelle aree individuate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995.a??;
  • all'articolo 6, coma 1, le parole 'durata di quattro mesia?? sono sostituite dalle parole 'durata massima di tre mesi.a??;
  • None
  • None
  • None

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ROMA 1? FEBBRAIO 1999

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Bassolino

IL MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA P.E. Ciampi

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