Deliberazione 21 maggio 2007, n. 495

Istituzione del comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro - art. 27 d.lgs. 626/1994 - dpcm 5.12.1997 - revoca della dgr 2446/1998.

Ente LA GIUNTA REGIONALE
Fonte B.U.R.
n. 51
08/06/2007
Regione Marche

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

DELIBERA

1. di revocare la propria delibera n. 2446 del 12.10.1998 con la quale è stato istituito il Comitato di Coordinamento operante nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro in attuazione dell’art. 27 del D.Lgs. 626/1994 e del DPCM 5.12.1997;

2. di istituire, presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, il Comitato regionale di coordinamento nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nella composizione di cui all’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di garantire la partecipazione continuativa e propositiva delle parti sociali e delle associazioni dei mutilati e degli invalidi sul lavoro più rappresentative, attraverso l’invito permanente alla partecipazione alle sedute plenarie del Comitato regionale di coordinamento;

4. il Comitato regionale di coordinamento è istituito al fine di realizzare sul territorio l’uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994 ed in particolare:

a) ricerca le possibili sinergie per il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei ruoli di ciascun soggetto istituzionale;

b) svolge il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione e alla formazione in relazione ai fenomeni connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della emersione del lavoro sommerso, anche attraverso l’individuazione, per ogni azione, del percorso di comunicazione strategica finalizzato a migliorare la percezione del problema e delle azioni positive da mettere in atto da parte di tutti i cittadini della nostra regione;

c) individua gli obiettivi di prevenzione comuni basati sull’analisi congiunta della “epidemiologia” del rischio e del danno alla salute;

5. il Comitato regionale di coordinamento adotta il regolamento interno per il suo funzionamento che, tra l’altro, prevede:

a) un numero minimo di due riunioni annue in plenaria;

b) la convocazione del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale o del Direttore del Dipartimento per le politiche di sicurezza e per la protezione civile;

c) una “cabina di regia” formata dal Direttore del Dipartimento per le politiche regionali integrate di sicurezza e per la protezione civile e da non più di otto componenti il Comitato di coordinamento;

d) la possibilità di costituire gruppi di lavoro, al fine dello sviluppo e del monitoraggio delle azioni, formati da alcuni componenti il Comitato di coordinamento e da esperti individuati sia dal Comitato stesso che proposti dalle parti sociali;

6. di demandare il coordinamento nel territorio, al fine di dare esecutività agli indirizzi espressi dal Comitato regionale, alla responsabilità del Direttore della Zona Territoriale dell’ASUR, Coordinatore di area vasta ai sensi della DGR 729/2006;

7. di stabilire che le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Servizio Salute;

8. di stabilire di non dover riconoscere alcun beneficio economico ai componenti del Comitato regionale di coordinamento, in quanto operanti nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni, né agli esperti individuati dal Comitato o proposti dalle parti sociali;

9. di stabilire che i componenti del Comitato regionale di coordinamento ed i rispettivi membri supplenti vengono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

 

 

 

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