Legge 2 maggio 2007, n. 10

Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) - soppressione dell'agenzia umbria lavoro.

Fonte B.U.R.
n. -1
09/05/2007
Regione Umbria

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Soppressione dell’Agenzia Umbria Lavoro)

1. L’Agenzia Umbria Lavoro (AUL), istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi sono sciolti.

2. Le funzioni amministrative, già esercitate dall’Agenzia Umbria Lavoro, sono esercitate dalla Regione mediante struttura competente, a decorrere dalla data di cui al comma 1.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. n. 41/1998)

1. All’articolo 6, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 41/1998, così come modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: «, sul piano di attività dell’Agenzia Umbria Lavoro di cui all’articolo 9».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. n. 41/1998)

1. All’articolo 8, comma 4, della l.r. n. 41/1998, il secondo periodo è soppresso.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Agenzia soppressa, compresi quelli inerenti il personale, fino alla scadenza dei rapporti in corso.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, il Direttore dell’Agenzia Umbria Lavoro effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale dell’Agenzia, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il Titolo V «L’Agenzia per il lavoro» e l’art. 13, comma 2 della l.r. 41/1998;

b) l’articolo 8, comma 3 della l.r. 11/2003. 2. I riferimenti contenuti nella l.r. n. 41/1998 alla Agenzia Umbria Lavoro si intendono riferiti alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Allegato

Data a Perugia, 2 maggio 2007

LORENZETTI

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