Legge regionale 2 novembre 2006, n. 32
Misure urgenti in materia di formazione professionale
| Fonte |
B.U.R.
n. 143 03/11/2006 |
|---|---|
| Regione | Puglia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 in tema di accreditamento)
1. All'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: "delle strutture"sono aggiunte le seguenti: "e dei relativi organismi previsti al comma 1 del presente articolo";
b) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere quello sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale convenzionata".
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 15/2002 le parole: "delle proprie sedi operative" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 15/2002 dopo le parole: "l'elenco regionale" sono inserite le seguenti: "degli organismi previsti al comma 1 dell'articolo 23 e delle relative" .
Art. 2
(Differimento di termini previsti dalla l.r. 15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale finanziate dal Fondo sociale europeo)
Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 15/2002, così come sostituito dall'articolo 65 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "A partire dall'annualità POR 2006" sono sostituite dalle seguenti:"A partire dalle attività previste nella programmazione 2007-2013";
b) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, sentite le Province e le organizzazioni sindacali, adotta le procedure per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province, secondo quanto verrà stabilito nella legge di attuazione del programma 2007-2013.
Art. 3
(Fissazione di termine in relazione al trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale autonomamente finanziate)
1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "dal 1° gennaio 2007. Per l'attuazione sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e le Province pugliesi".
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10, in tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di aiuto)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Beneficiarie degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), possono essere anche imprese non rientranti nella definizione di cui al precedente periodo".
Art. 5
(Modalità di svolgimento delle funzioni regionali in materia di formazione professionale)
1. A titolo sperimentale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la collaborazione di soggetti esterni all'attività di valutazione dei progetti e di rendicontazione in materia di formazione professionale, di competenza degli uffici della Regione Puglia, è disciplinata dalla Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di ricorrervi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 2 novembre 2006
INTRONA





