Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2006, n. 47-3911
Programma pari: autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'INPS
| Fonte |
B.U.R.
n. 41 12/10/2006 |
|---|---|
| Regione | Piemonte |
thesaurus: Lavoro:Disoccupazione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
A relazione dell’Assessore Migliasso:
Visto il Programma PARI (Programma d’Azione per il Re-Impiego) approvato dal Ministero del Lavoro (decreto direttoriale Direzione Generale Ammortizzatori sociali e Incentivi all’occupazione del 18/3/2005) e affidato ad Italia Lavoro S.p.A;
vista la lettera della Regione Piemonte (prot. 23378/15/15) del 3/8/2005 con la quale richiede al Ministero l’utilizzo di risorse del programma PARI per un ammontare complessivo di Euro 3.600.000,00, al fine di integrare queste risorse nei più complessivi programmi regionali di ricollocazione;
viste le comunicazioni del Ministero (lettere del 5/08/2005 e del 17/10/2005) con le quali veniva riconosciuta per azioni ascrivibili al programma PARI in Piemonte la somma di Euro 2.300.000,00;
vista l’ulteriore comunicazione del Ministero del 3/07/2006 con la quale si integravano le risorse del programma PARI precedentemente assegnate per gli interventi in Piemonte, portando l’ammontare globale delle risorse disponibili ad Euro 2.950.000,00, ripartite come segue secondo le diverse tipologie di azioni:
1. azioni di reimpiego 700.000,00 euro;
2. voucher formativi 1.250.000,00 euro;
3. contributi all’inserimento lavorativo di disoccupati 1.000.000,00 euro;
e preso atto che tali somme sono state assegnate ad Italia Lavoro;
vista la DGR n.80- 3515 del 24/07/2006 con la quale la Regione Piemonte formula gli indirizzi per l’attuazione del Programma PARI sul proprio territorio;
considerato che nella succitata deliberazione la Regione Piemonte indica, tra l’altro che una parte del Programma per un ammontare di Euro 1.000.000,00, è destinata ad interventi sperimentali su gruppi target specifici di disoccupati (donne e over45) privi di ammortizzatori sociali, per un complessivo di circa 220 unità,sotto forma di sussidi alla persona;
considerato che in linea generale le azioni dei percorsi, come da Programma PARI, prevedono: orientamento mirato al target, di gruppo e individuale; definizione di un piano di azione individuale; percorsi di rimotivazione e rinforzo di sé; eventuale inserimento in percorsi formativi; ricerca attiva; contatto imprese; eventuale inserimento in tirocinio; inserimento al lavoro;.
considerato che nella DGR n.80- 3515 del 24/07/2006 la Regione Piemonte indica i criteri per la selezione delle persone da inserire nei percorsi, in coerenza con le misure di politica del lavoro già adottate dalla Regione Piemonte, e che la Regione si impegna ad individuare, su segnalazione delle Province, i nominativi delle persone di cui trattasi;
visto che le risorse per la concessione di tali sussidi verranno erogate tramite l’INPS con modalità fissate con una nota del 12/12/2005 del Ministero del Lavoro; il sostegno al reddito è previsto nella misura di 450,00 Euro mensili per un massimo di 10 mesi, durante i quali le persone verranno inserite in percorsi di reimpiego sulla base di progettazioni concordate con le singole Province, con il coinvolgimento diretto dei Centri per l’impiego;
visto che tali procedure richiedono che Italia Lavoro comunichi all’INPS l’elenco dei 220 destinatari dei sussidi come individuati dalla Regione Piemonte su segnalazione delle Province piemontesi;
considerata l’esigenza di sottoscrivere una apposita convenzione con l’INPS; vista la circolare dell’INPS n. 17740 del 21 giugno 2006 e lo schema di convenzione in essa proposto;
la Giunta Regionale ai sensi di legge: delibera di autorizzare il Direttore della Direzione formazione professionale - lavoro dr. Giuseppe De Pascale a sottoscrivere una convenzione con l’INPS sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione come sua parte integrante.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.





