Deliberazione Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 1556 - Area

L.r. n. 13 del 20 dicembre 2004. approvazione in via definitiva delle linee di programmazione e di indirizzo, relative al primo triennio attuativo.

Fonte B.U.R.
n. 49
30/10/2006
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

VISTA la propria delibera n. 413 del 28 marzo 2006, con la quale sono state approvate e trasmesse al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, le Linee di programmazione e di indirizzo, relative al primo triennio di applicazione della legge stessa;

VISTA la nota del 19 luglio 2006, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso gli atti deliberativi del Consiglio in ordine alla citata delibera, dalla quale emerge come il Consiglio interpreti la disposizione - di difficile lettura - di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 13/2004, nel senso di considerare il programma triennale degli interventi atto di competenza della Giunta regionale sottoposto ad approvazione del Consiglio, e non, come anche potrebbe desumersi dal testo della norma, atto del Consiglio su proposta della Giunta regionale;

CONSIDERATO che in coerenza con tale interpretazione, il Consiglio anziché negare l’approvazione ha ritenuto, per esigenze di razionalità ed economia procedurale, di trasmettere alcuni emendamenti al testo allegato alla delibera, che solo la Giunta può introdurre, configurandosi in tal modo una approvazione condizionata all’accoglimento delle modifiche proposte dal Consiglio ;

VISTI gli emendamenti proposti dal Consiglio, che non alterano sostanzialmente le linee di programmazione approvate dalla Giunta;

RITENUTO di dover definitivamente approvare il documento allegato alla delibera n. 413 del 28 marzo 2006, al fine di dare piena efficacia alle linee di programmazione e di indirizzo, relative al primo triennio di applicazione della L.R. n. 13 del 20 dicembre 2004 introducendovi le seguenti modifiche proposte e approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 5 luglio 2006: “Nel paragrafo ”Valutazione della qualità" inserire dopo il terzo capoverso:

La Regione, al fine di valutare i risultati conseguiti dalla programmazione dei cui all’articolo 7 della Legge Regionale n. 13 del 20/12/2004, istituisce il Comitato Regionale per la valutazione.

Il Comitato è composto da cinque membri di cui tre nominati dalla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, e due nominati dall’ Assessorato all’ Università e alla Ricerca Scientifica. Il presidente del Comitato è individuato tra i componenti dello stesso e nominato con decreto dell’ Assessore al ramo.

Ai membri del comitato è corrisposto un gettone di presenza equiparato a quanto disposto dalla Giunta Regionale per gli organismi similari. Nel paragrafo “Valutazione della qualità” sostituire il quarto capoverso con : La dichiarazione, attestante la qualità, l’efficacia, la validità e la coerenza delle azioni rispetto alle finalità e agli obiettivi della Legge Regionale n. 13 del 20/12/2004, è approvata dal Comitato Regionale per la valutazione, previa acquisizione delle delibere dei Consigli di Amministrazione dei singoli Atenei, attestanti i risultati conseguiti ed è vincolante ai fini del saldo del finanziamento."

Propone e la Giunta, in conformità,

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate e trascritte di: prendere atto delle seguenti modifiche introdotte e approvate dal Consiglio Regionale nella seduta del 5 luglio 2006: “Nel paragrafo ”Valutazione della qualità" inserire dopo il terzo capoverso:

La Regione, al fine di valutare i risultati conseguiti dalla programmazione dei cui all’articolo 7 della Legge Regionale n. 13 del 20/12/2004, istituisce il Comitato Regionale per la valutazione.

Il Comitato è composto da cinque membri di cui tre nominati dalla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, e due nominati dall’ Assessorato all’ Università e alla Ricerca Scientifica.

Il presidente del Comitato è individuato tra i componenti dello stesso e nominato con decreto dell’ Assessore al ramo.

Ai membri del comitato è corrisposto un gettone di presenza equiparato a quanto disposto dalla Giunta Regionale per gli organismi similari. Nel paragrafo “Valutazione della qualità” sostituire il quarto capoverso con:

La dichiarazione, attestante la qualità, l’efficacia, la validità e la coerenza delle azioni rispetto alle finalità e agli obiettivi della Legge Regionale n. 13 del 20/12/2004, è approvata dal Comitato Regionale per la valutazione, previa acquisizione delle delibere dei Consigli di Amministrazione dei singoli Atenei, attestanti i risultati conseguiti ed è vincolante ai fini del saldo del finanziamento."

approvare in via definitiva le Linee di programmazione e di indirizzo, relative al primo triennio di applicazione della L.R. n. 13 del 20 dicembre 2004, allegate al presente provvedimento di cui fanno parte integrante; attuare la legge 13/04 relativamente alle annualità 2004 e 2005, già scadute;

inviare il presente atto ai Settori “Università e Ricerca Scientifica”, “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza.

Allegato

Il Segretario

D’Elia

Il Presidente

Bassolino

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