Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 63
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
| Fonte |
B.U.R.
n. 41 14/12/2007 |
|---|---|
| Regione | Toscana |
thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2004
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:
“2 bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5 comma 1.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2004
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:
“6 bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all’articolo 4, comma 2 bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell’attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 7 dicembre 2007
MARTINI





