Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 63

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Fonte B.U.R.
n. 41
14/12/2007
Regione Toscana

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:

“2 bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5 comma 1.”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:

“6 bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all’articolo 4, comma 2 bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell’attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 dicembre 2007

MARTINI

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