Deliberazione della Giunta regionale 11 Gennaio 2008, n. 10

Indirizzi regionali relativi all'accreditamento dei datori di lavoro e alla trasmissione informatica delle comunicazioni da essi dovute ai servizi competenti.

Fonte B.U.R.
n. 6
06/02/2008
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 “Conferimento alle regioni e agli locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59” ed in particolare l’articolo 11 che disciplina il Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.);

VISTA la legge regionale 20 agosto 1998 n.27 “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro ed in particolare l’articolo 18 che disciplina il Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione (S.I.R.I.O.);

VISTI i seguenti decreti del 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2007:

a) “Definizione del modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafico professionale, ai sensi dell’articolo 1 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181”;

b) “Modifica del decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 concernente la Borsa nazionale continua del lavoro”;

c) “Definizione degli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181”;

CONSIDERATO che il decreto di cui alla lettera c) di cui sopra, in particolare stabilisce quanto segue:

• definizione degli standard e delle regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti (articolo 2, comma 1);

• definizione dei moduli di comunicazione che sostituiscono ogni altro modello utilizzato in precedenza (articolo 3);

• esclusività della modalità informatica di trasmissione dei moduli ai servizi competenti con l’esclusione della successiva trasmissione del documento originale (articolo 4, comma 1);

• rilascio, per il tramite dei servizi informatici, di ricevuta di avvenuta trasmissione, da parte dei servizi competenti (articolo 4, comma 4);

• pluriefficacia delle comunicazioni inviate al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali previsti dalla vigente normativa (articolo 5);

• definizione delle modalità tecniche con le quali i servizi competenti sono tenuti alla trasmissione delle comunicazioni informatiche ricevute al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (articolo 6);

• decorrenza dell’obbligatorietà di trasmissione dei comunicazioni esclusivamente per il tramite dei servizi informatici dalla data del 1 marzo 2008 (articolo 8, comma 2);

• possibilità di trasmissione diversa per i datori di lavoro domestico (articolo 4, comma 2);

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale del Mercato del Lavoro – prot.n.13/II/0027825 del 27 novembre 2007, avente ad oggetto: ”Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro nel settore scolastico (art.2, comma 4, legge 25 ottobre 2007, n.176). Indirizzi operativi”, con la quale, in base alla norma citata, si indica che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie provvedono agli adempimenti relativi alle comunicazioni entro dieci giorni successivi all’instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro; ed altresì si indica che le modalità di trasmissione delle comunicazioni e gli standard tecnici sono quelli previsti dalla disciplina generale e, in particolare quelli stabiliti dal Decreto interministeriale sopra richiamato;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale del Mercato del Lavoro e Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione – prot.n.8371 del 21 dicembre 2007, avente ad oggetto: “Disposizioni relative al Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni”;

CONSIDERATO che i servizi competenti individuati dal decreto anzidetto sono quelli di cui all’articolo 1, comma 2, leggera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 e, nell’ambito della Regione Liguria sono costituiti dai Centri per l’Impiego di competenza delle Amministrazioni provinciali di cui alla legge regionale n.27/98 sopra richiamata;

CONSIDERATO in particolare che il decreto anzidetto stabilisce che l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1 marzo 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.811 del 11.7.2003 “Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 e dei Decreti Legislativi m.181/2000 e n.297/2002”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1501 del 28.11.2003 con la quale:

1. sono stati approvati gli indirizzi operativi in ordine alla realizzazione in Liguria del Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.), della Borsa Continua del Lavoro, ed alle loro interconnessioni con il Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione (S.I.R.I.O.);

2. è stato dato mandato al Servizio Sistemi per l’Impiego ed al Servizio Sistemi Informatici di predisporre, per le rispettive competenze, un progetto esecutivo al fine di affidare la realizzazione degli indirizzi operativi di cui al punto 1);

3. è stato stabilito che la Regione fornisca il necessario coordinamento e supporto alle Amministrazioni Provinciali per l’attuazione degli indirizzi operativi di cui al punto 1), individuando le opportune modalità applicative ed organizzative.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.543 del 28.5.2004 con la quale:

1. è stato approvato, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1501 del 28.11.2003, il progetto esecutivo per la realizzazione della Borsa Continua del Lavoro, del Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.), e delle loro interconnessioni con il Sistema Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione (S.I.R.I.O.);

2. è stata affidata la realizzazione del progetto esecutivo anzidetto alla Società Datasiel SpA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.327 del 15.2 2005 con la quale sono state approvate integrazioni al progetto esecutivo, nonché all’incarico alla Società Datasiel SpA, prevedendo in particolare la realizzazione del sistema elettronico per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, in modo funzionale e coerente con la normativa ministeriale in materia;

CONSIDERATO che, al fine di consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di effettuare con modalità informatiche le comunicazioni dovute ai servizi competenti, è necessario che gli stessi datori di lavoro, ovvero i soggetti da questi autorizzati e delegati a svolgere in nome e per conto loro tali comunicazioni, siano appropriatamente accreditati al Sistema Informativo Regionale del Lavoro;

TENUTO CONTO che nell’ambito del sistema elettronico per la trasmissione informatica delle comunicazioni dai datori di lavoro ai servizi competenti sarà possibile attivare operativamente la procedura di accreditamento al Sistema Informativo Regionale del Lavoro a partire dalla data del 15 gennaio 2008;

RITENUTO pertanto necessario definire con il presente atto gli indirizzi regionali che devono essere seguiti dalle Amministrazioni provinciali nell’adozione delle modalità organizzative di trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti;

DATO ATTO che in merito ai suddetti indirizzi si è pronunciata favorevolmente la Commissione Regionale di Concertazione di cui all’articolo 6 della legge regionale n.27/1998, nella riunione del 17 dicembre 2007;

RITENUTO necessario dare mandato al Settore Politiche e Servizi per l’Occupazione di definire le procedure e le avvertenze tecniche relative al funzionamento del servizio in questione di trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro;

CONSIDERATO inoltre opportuno dare mandato alle competenti strutture regionali affinchè promuovano, con il concorso delle Amministrazioni provinciali, la più ampia informazione rivolta ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai soggetti da questi delegati, per consentire l’accreditamento degli stessi soggetti entro la data del 1 marzo 2008, termine oltre il quale le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro possono avvenire unicamente in formato informatico;

SU PROPOSTA dell’Assessore competente per le Politiche Attive del Lavoro e Occupazione, Politiche dell’Immigrazione,

D E L I B E R A

1. di approvare gli indirizzi regionali per le Amministrazioni provinciali relativi all’accreditamento dei datori di lavoro pubblici e privati e alle modalità organizzative di trasmissione informatica delle comunicazioni da essi dovute ai servizi competenti, contenuti nell’Allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Settore Politiche e Servizi per l’Occupazione di definire le procedure e le avvertenze tecniche relative al funzionamento del servizio di accreditamento e di trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro

3. di dare mandato alle competenti strutture regionali affinché provvedano a dare la massima divulgazione ai soggetti interessati delle presenti disposizioni attraverso i mezzi di comunicazione;

4. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione

Allegato

SEGRETARIO

Mario Martinero

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