Legge regionale 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

Fonte B.U.R.
n. 70
29/04/2008
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari - Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Finalità 1.

La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un’organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.

ARTICOLO 2

Istituzione del fondo

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime d’incidenti mortali sul lavoro.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.

ARTICOLO 3

Requisiti d’accesso al fondo

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall’articolo 2 i figli di genitori deceduti a seguito d’incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti:

a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d’infortunio sul lavoro;

b) età non superiore a venticinque anni;

c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna;

d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università, o corso di formazione professionale;

e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.

2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

ARTICOLO 4

Spese finanziabili

1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l’iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d’ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, ivi comprese università e corsi di formazione professionale, di seguito indicate:

a) tasse d’iscrizione;

b) rette di frequenza;

c) acquisto libri di testo;

d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;

e) servizio mensa;

f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.

2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.

ARTICOLO 5

Modalità e criteri di erogazione

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l’erogazione del contributo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall’articolo 3, comma 1.

ARTICOLO 6

Limiti temporali

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal momento dell’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge l’amministrazione regionale farà fronte mediante i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l’istituzione d’apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 aprile 2008

VASCO ERRANI

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