Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2008, n. 241
Accordo regionale per l'integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità (Legge 5 febbraio 1992 n. 104).
| Fonte |
B.U.R.
n. 9 30/04/2008 |
|---|---|
| Regione | Calabria |
thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio - Politiche sociali:Disabilità
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate » e in particolare: L’art. 3 «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione...» e «...qualora la minorazione... abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale... la situazione assume connotazione di gravità...». L’art. 12 che garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione alle persone handicappate dall’asilo nido all’università. L’art. 13 che assicura l’integrazione scolastica attraverso azioni per lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
VISTA la Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
VISTAla L.R. 26/11/03 n. 23 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000).
VISTA la L.R. 19 marzo 2004, n. 11 «Piano Regionale per la Salute 2004/2006», modificata con la L.R. 11 maggio 2007 «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4 della Legge regionale n. 8/2002)».
VISTO il D.Lgs. n. 112/98 e in particolare l’art. 139 che definisce i trasferimenti delle competenze agli enti locali.
VISTAla L.R. 12 agosto 2002, n. 34 «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali».
VISTO il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289», pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2006 n. 115.
VISTA la D.G.R. n. 344 del 4 giugno 2007 «DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 – Determinazioni sull’accertamento per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica».
VISTO l’art. 1 comma 4 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 «Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8», che assegna alle province un contributo straordinario al fine di garantire il servizio per l’assistenza all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
CONSIDERATO che, ai fini di analizzare i dati relativi agli alunni disabili, le modalità organizzative ora in atto, le possibili soluzioni organizzative e le relative criticità si è istituito un gruppo di lavoro interdirezione e interistituzionale con la presenza di rappresentanti degli Assessorati all’Istruzione, Alta Formazione Università, alla Sanità, alla Formazione – Lavoro e Politiche Sociali, di funzionari delle Aziende Sanitarie Provinciali, di funzionari dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Università, delle Province e di rappresentanti delle Associazioni di disabili.
RILEVATA l’esigenza di definire un quadro di governo regionale degli interventi relativi alla disabilità, attraverso un accordo che garantisca il pieno coinvolgimento dei soggetti implicati, di seguito specificati.
DEFINITO con le parti interessate l’Accordo regionale per l’integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità (Legge 5 febbraio 1992 n. 104)» che ne definisce le finalità, i firmatari, il campo di applicazione e gli impegni dei soggetti firmatari, come descritti nell’allegato A.
RILEVATO che l’accordo regionale coinvolge tutti i soggetti responsabili della governance e degli aspetti operativi: La Regione Calabria, soggetto promotore dell’accordo. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. La Provincia di Catanzaro. La Provincia di Cosenza. La Provincia di Crotone. La Provincia di Reggio Calabria. La Provincia di Vibo Valentia. L’ASP di Catanzaro. L’ASP di Crotone. L’ASP di Cosenza. L’ASP di Reggio Calabria. L’ASP di Vibo Valentia. L’ANCI Regione Calabria. Il CORUC.
CONSIDERATO che la Regione Calabria può esercitare la sua funzione programmatoria e di controllo, anche al fine di dare piena attuazione alla legge n. 104/1992.
SU PROPOSTA del V. Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore alla Formazione, al Lavoro e alle Politiche sociali e con l’Assessore alla Sanità. Relatore il V. Presidente G.R..
ESPERITA la procedura di concertazione.
DELIBERA
Per quanto in premessa esplicitato, che fa parte integrante della presente deliberazione:
1. Di approvare l’Allegato A «Accordo regionale per l’integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità (Legge 5 febbraio 1992 n. 104), che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Di individuare nel Dipartimento Istruzione, Alta Formazione e Università la struttura amministrativa designata all’assistenza tecnica.
3. Di fissare il termine di 30 giorni dall’approvazione della presente deliberazione per la firma dell’accordo regionale, descritto dall’Allegato A.
4. La presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Calabria.
Il Segretario
Durante
Il V. Presidente
Cersosimo





