Legge regionale 4 luglio 2008, n. 23
Modifiche alla Legge Regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)
| Fonte |
B.U.R.
n. 9 09/07/2008 |
|---|---|
| Regione | Liguria |
thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Art. 1
(Inserimento di articolo)
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità dal lavoro) è inserito il seguente: “Articolo 8 bis (Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro) 1. La Regione Liguria promuove l’inserimento al lavoro del coniuge o del convivente dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), residenti in Liguria. A tal fine fino alla avvenuta sistemazione lavorativa, e comunque entro e non oltre 24 mesi, corrisponde un sostegno economico pari a euro 1.000,00 mensili. Tale cifra viene annualmente adeguata all’indice di inflazione effettivo dell’anno finanziario in corso.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti al coniuge o convivente del lavoratore deceduto, a condizione che siano disoccupati e privi di reddito.”.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008: - prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 100.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 10.102 “Interventi a favore della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 3
(Disposizioni attuative)
1. Le modalità di applicazione dell’articolo 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale che viene approvata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 4 luglio 2008
Il Presidente
(Claudio Burlando)





