Deliberazioni Giunta Regionale 15 luglio 2008, n. 1973
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. Piano triennale di azioni positive.
| Fonte |
B.U.R.
n. 71 26/08/2008 |
|---|---|
| Regione | Veneto |
thesaurus: Politiche sociali:Pari opportunità
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)
[L'Assessore alle Politiche degli enti locali e del personale, Flavio Silvestrin, di concerto con l'Assessore alle Politiche di bilancio con delega in materia di pari opportunità, Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue:
Il D.Lgs n. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, definisce, a seguito del riassetto normativo in materia, le disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, indicando la strategia delle "azioni positive"come strumento fondamentale per la realizzazione di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. In particolare, l'articolo 42 individua gli obiettivi specifici cui devono mirare tali azioni positive:
a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Il successivo articolo 48 dispone, altresì, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di pianificare le iniziative da adottare per promuovere le pari opportunità nel proprio contesto lavorativo predisponendo atti di indirizzo triennali denominati "Piani di azioni positive", tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, sulla base di un sistema di consultazione tra i vertici dell'Amministrazione, il Comitato per le Pari Opportunità, ove costituito, la Consigliera di parità competente per territorio e le Organizzazioni Sindacali territoriali di comparto. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Peraltro, il 23 maggio 2007, al fine di promuovere l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e la Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità hanno congiuntamente emanato una Direttiva recante Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, che individua gli ambiti di intervento e le linee guida per l'attuazione delle politiche di gestione delle risorse umane e di organizzazione interna del lavoro, ed evidenzia la necessità che le iniziative da adottare in merito costituiscano oggetto di pianificazione, in quanto tale modalità rappresenta ormai uno strumento comune per l'azione amministrativa.
La medesima Direttiva evidenzia anche il ruolo del Comitato per le pari opportunità nell'ambito delle organizzazioni lavorative pubbliche, in particolare nella concreta individuazione ed attuazione delle azioni positive a favore delle lavoratrici.
Ciò premesso, sulla base anche della consapevolezza che una politica di gestione delle risorse umane orientata alle pari opportunità rappresenta un valore aggiunto rispetto agli obiettivi che l'Amministrazione regionale del Veneto si è posta sul miglioramento della qualità del lavoro e del benessere organizzativo nonché dei servizi resi agli utenti esterni ed interni, si propone di adottare il Piano di azioni positive per il triennio 2008-2010 di cui all'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, in ottemperanza all'articolo 48 del D.Lgs. n. 198/2006.
Il Piano proposto, elaborato dalla competente Direzione regionale Risorse Umane di concerto con il Comitato per le Pari Opportunità, nominato con D.P.G.R. n. 209 del 12/9/2006, e sentiti la Consigliera regionale di parità, il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing, costituito con D.D. Risorse Umane n. 704 del 4/8/2004 e le Organizzazioni Sindacali territoriali di comparto, mira al raggiungimento degli obiettivi di cui al citato articolo 42 del D.Lgs. n. 198/2006, in particolare al riequilibrio della presenza dei due generi in tutti i livelli e i settori di inquadramento lavorativo favorendo l'inserimento delle donne nei contesti dove sono sottorappresentate e all'affermazione di una cultura organizzativa orientata alle pari opportunità e all'inclusione sociale.
La pianificazione delle azioni positive è introdotta da un'analisi del quadro normativo di riferimento e del contesto organizzativo regionale e si articola in tre aree prioritarie di intervento:
1) Accesso al lavoro, sviluppo professionale e qualità del lavoro in ottica di genere;
2) Work & Life balance - conciliazione dei tempi;
3) Promozione di una cultura orientata alle pari opportunità e alle diversità. Per ciascuna azione positiva prevista dal Piano sono individuate le strutture regionali preposte alla realizzazione, fermo restando la necessità dell'avvio di una collaborazione stabile e un monitoraggio costante da parte dei diversi soggetti di riferimento (Direzione Risorse Umane e organismi interni di parità) ai fini della concreta attuazione delle azioni proposte. Inoltre, al fine di pervenire ad un quadro più completo dell'attuale situazione organizzativa regionale che offra dei parametri quantitativi di riferimento per successivi confronti di risultato o elaborazioni future, sono stati raccolti in un'appendice conclusiva i principali dati statistici relativi al personale regionale, declinati per genere, aggiornati all'anno precedente il triennio di riferimento del Piano.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'articolo 43 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTI
il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, artt. 42 e 48;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 6, comma 6;
la Direttiva del 23 maggio 2007 emanata congiuntamente dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dalla Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità; il D.P.G.R. n. 209 del 12/09/2006;
il D.D. Risorse Umane n. 704 del 4/8/2004; la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;]
delibera
1. di approvare il Piano triennale di azioni positive 2008-2010 di cui all'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare la competente Direzione regionale Risorse Umane, in collaborazione con gli organismi interni di parità, di porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.





