Decreto 18 giugno 2008

Aumento dell'importo annuo lordo della borsa di dottorato di ricerca.

Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Fonte G.U.R.I.
n. 241
14/10/2008

thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, relativa agli interventi finanziari per le universita' e la ricerca, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1 lettera a);

Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1998, n. 570 e 14 dicembre 1998, n. 826, con i quali, a decorrere dall'anno 2000 l'importo lordo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e' stato determinato in lire 20.450.000 (Euro 10.561,55), aumentato del 50% per il previsto soggiorno all'estero;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4;

Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera b);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); Visto in particolare l'art. 2, comma 430, che destina, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 40 milioni di euro per la rivalutazione della borsa di dottorato di ricerca;

Considerato che occorre rideterminare l'importo annuo della borsa di dottorato di ricerca;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in Euro 10.561,55, viene determinato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

Art. 2.

Resta valido quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 476/1984, relativamente all'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato, in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso universita' o istituti di ricerca.

Art. 3.

Restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative all'assoggettamento delle predette borse al versamento del contributo INPS a gestione separata.

Roma, 18 giugno 2008

Il Ministro: Gelmini

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