Decreto Del Presidente Della Regione 5 Settembre 2008, n. 0234/Pres.

LR 10/1980, art. 9. Regolamento per assegni di studio in favore di studenti frequentanti Università o Istituti d'istruzione universitaria all'estero.

Fonte B.U.R.
n. 38
17/09/2008
Regione Friuli Venezia Giulia

thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari - Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente “Norme regionali in materia di diritto allo studio”, in particolare l’art. 9, comma 3, che autorizza l’Amministrazione regionale ad erogare direttamente assegni di studio in favore di studenti universitari, residenti in Regione, che frequentino Università all’estero;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2007, n. 3301, e successive modifiche di approvazione del Programma operativo di gestione 2008, il quale stabilisce di provvedere alla finalità della legge in parola mediante apposita disciplina definita con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e, in particolare, l’articolo 30;

Visto lo schema di “Regolamento per assegni di studio in favore di studenti frequentanti Università o Istituti d’istruzione universitaria all’estero (L.R. 10/1980, art. 9)”, predisposto dalla Direzione competente, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2008, n. 1708 con la quale la Giunta medesima ha approvato il “Regolamento per assegni di studio in favore di studenti frequentanti Università o Istituti d’istruzione universitaria all’estero (L.R. 10/1980, art. 9)”, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto 4 settembre 2008, n. 1574/LAVFOR/2008 del Direttore centrale lavoro, università e ricerca con il quale è stata disposta la correzione degli errori materiali contenuti nello schema del “Regolamento per assegni di studio in favore di studenti frequentanti Università o Istituti d’istruzione universitaria all’estero (LR 10/1980, art. 9)” allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2008, n. 1708, eliminando, all’articolo 5, comma 1, la doppia citazione rispettivamente, della lettera i) e della lettera l), alla loro seconda ripetizione, attraverso la sostituzione delle stesse, rispettivamente, con la lettera m) e con la lettera n), e, conseguentemente, sostituendo all’originaria lettera m) la lettera o), come di seguito: “i) la percentuale di esami da superare nell’anno accademico di iscrizione precedente a quello in relazione al quale è presentata la domanda di assegno; l) il numero di esami da superare nell’anno accademico di iscrizione in relazione al quale è presentata la domanda di assegno; m) la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative; n) le modalità di pagamento; o) le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo”;

Ritenuto pertanto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione;

Decreta

1. E’ emanato il “Regolamento per assegni di studio in favore di studenti frequentanti Università o Istituti d’istruzione universitaria all’estero (L.R. 10/1980, art. 9)”, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

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